Art. 83 Codice di Procedura Civile. Procura alle liti.

83. Procura alle liti. (1)

[I]. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
[II]. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [2699, 2703 c.c.].
[III]. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [163], del ricorso [366, 414], del controricorso [370], della comparsa di risposta [167, 416] o d'intervento [2671], del precetto [480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione [499] , ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (2) .
[IV]. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
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[1] In materia di misure di prevenzione del contagio da COVID-19, v quanto disposto dall'art. 83, comma 20-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27. Successivamente il citato comma 20-ter è stato abrogato dall'art. 66-bis, comma 12, d.l. 31  maggio 2021, n. 77, conv., con modif., in l. 29 luglio 2021, n. 108.
[2] Comma così modificato dall'art. 1 l. 27 maggio 1997, n. 141. L'art. 2 della stessa legge stabilisce poi che « La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». Successivamente il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 45, comma 9, della l. 18 giugno 2009, n. 69(legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Precedentemente a tale ultima modifica, il testo recitava: «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce».

 

DOMANDE E RISPOSTE

  • La procura può essere apposta su foglio separato?

?Sì, è valida la procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, essendo idonea a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza. 

  • In quali casi il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione rispetta il requisito della specialità?

?Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione rispetta per sua natura il requisito della specialità, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, atteso che il rispetto di quel requisito è con certezza deducibile per il fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso o con il controricorso, di modo che risulta irrilevante l'uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento.

 

  • La firma posta a margine per nomina del difensore può essere composta solo dalle iniziali del sottoscrittore?

    Ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. la procura speciale apposta in calce o a margine di un atto giudiziario integra una scrittura privata: l'autografia della sottoscrizione di essa con la successiva certificazione del difensore attribuisce alla medesima, in mancanza di querela di falso da parte del sottoscrittore, valore di piena prova della provenienza delle dichiarazioni in esso contenute. (Cfr. Cass. 2 novembre 2004 n. 21054).
    La giurisprudenza ha più volte chiarito che in materia di procedimento civile, la procura speciale apposta nell'atto di citazione e in tutti gli atti indicati dall'art. 83 comma 3, c.p.c. deve essere sottoscritta da chi la conferisce e la sottoscrizione può risultare da qualunque segno grafico che indichi il nome ed il cognome dell'autore dell'atto, anche se espresso in forma abbreviata, purchè decifrabile; mentre, se la sottoscrizione è stata apposta con firma illegibile, al procura è valida quando il riferimento agli atti processuali consente di non avere dubbi sull'individuazione del sottoscrittore. (Cfr.Cass. 28 novembre 2003 n. 18239). 

La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti, ha chiarito la cassazione già con sentenza del 28 agosto 1993, confermata da una sentenza del 14 luglio 2001 n. 9596, non è requisito di validità dell'atto, a condizione che l'autore di questo sia indentificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, come persone fisica che agisca proprio nomine o quale titolare di organo avente rappresentanza di persona giuridica, poichè soltanto tale risultanza consente di affermare, pur in presenza di firma illegibile, la riferibilità della procura a tale persona, come effetto dell'autenticazione della sottoscrizione compiuta dal procuratore.

  • Nella procura alle liti la qualità del rappresentante può essere anche desunta?

Nei negozi giuridici compiuti dal rappresentante, la volontà della spendita del nome del rappresentato non deve essere necessariamente espressa, potendo anche risultare indirettamente, purché in modo certo ed univoco, dalle circostanze del caso concreto o dalla struttura dell'atto. Ne consegue che nella procura alle liti, scritta in margine o in calce ad uno degli atti indicati dal comma 3 dell'art. 83 c.p.c. (quali la citazione, il ricorso, la comparsa di risposta) la qualità di rappresentante può essere anche desunta solo dal collegamento materiale dei due atti, se nell'atto processuale cui la procura alle liti accede il rappresentante sia chiaramente indicato come la parte processuale nel nome del quale colui che ha sottoscritto la procura intende agire ed a maggior ragione se il predetto rappresentato sia il solo soggetto coinvolto processualmente e la volontà della spendita del nome altrui, nella procura alle liti, benché non espressa, sia quindi manifesta agli altri soggetti processuali cui la procura deve essere resa nota. Cass. civ. n. 8249 del 29 agosto 1997.

  • Ricorso per Cassazione ammissibile con procura speciale rilasciata su foglio separato?

È inammissibile il ricorso per cassazione nell'ipotesi in cui la procura speciale al difensore sia stata rilasciata su di un foglio separato, unito al ricorso solo materialmente mediante punti metallici ed in mancanza dei requisiti della procura conferita con atto separato, essendo inidonea detta procura a raggiungere la giuridica certezza della riferibilità alla parte dell'attività svolta dal difensore, in quanto il potere eccezionalmente conferito a quest'ultimo dall'art. 83 c.p.c. di autenticare la sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura può esercitarsi soltanto nell'ipotesi in cui questa sia stata rilasciata in calce o a margine di uno degli atti tassativamente indicati dalla norma citata, ovvero di qualsiasi atto processuale anche proveniente dall'avversario e comunque necessario ai fini della decisione e quindi anche della sentenza impugnata o del decreto ingiuntivo opposto o su un foglio allegato che faccia corpo con essi.  Cass. n. 1441 del 17 febbraio 1997. 

  • La sentenza per inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiutivo per difetto di valida procura deve essere notificata alla parte personalmente?

L'art. 10 della l. n. 103 del 1979 non ha abrogato la disciplina dettata dal comma 3 dell'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977, sicché, nel caso in cui la regione non emetta la deliberazione di cui al citato art. 10, è inapplicabile la norma speciale del comma 2 dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, prescrivente la notificazione, anche delle sentenze, presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato. Ne consegue che la sentenza con la quale sia dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di valida procura al difensore deve essere notificata alla parte personalmente, solo in tal guisa potendone derivare l'effetto di decorrenza del termine breve di impugnazione, mentre deve ritenersi giuridicamente inesistente, e pertanto inidonea a tale effetto, la notificazione al procuratore rispetto al quale sia stato nei termini suddetti, a torto o a ragione, accertata la carenza del potere rappresentativo. Cass. Sez. Un. n. 8648 del 3 ottobre 1996. 

  • La procura conferita al defonsore per il decreto ingiuntivo si estende anche al pignoramento?

La procura conferita al difensore per il procedimento per decreto ingiuntivo si estende anche al pignoramento, essendo quest'ultimo un atto concretamente e strettamente connesso con il precetto. 

  • Ricorso per Cassazione e procura rilasciata su foglio separato.

Coessenziale al rilascio della procura è lo scopo di fornire la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa e tale risultato può essere realizzato soltanto attraverso documenti facenti prova fino a querela di falso, di guisa che il difensore, essendo sprovvisto di un potere certificatorio generale, può esercitare quello, eccezionalmente conferitogli dall'art. 83, comma 3, c.p.c., di autenticare la sottoscrizione della parte che gli ha rilasciato la procura solo nell'ipotesi in cui questa gli sia conferita in calce o a margine degli atti in tale norma espressamente indicati, ovvero di qualsiasi atto processuale, anche proveniente dall'avversario o comunque necessario ai fini della decisione (e, quindi, anche della sentenza impugnata o del decreto ingiuntivo opposto), o su foglio allegato che faccia corpo con essi; ne consegue che, con riferimento ad un ricorso per cassazione, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso, la procura autenticata dal difensore e rilasciata su foglio staccato rispetto a quello contenente la sottoscrizione del ricorso da parte del difensore del ricorrente - cui accede soltanto per esservi legato da punti metallici, ma senza che possa, per tale ragione, considerarsi apposta in calce, non formando con esso un corpo unico - dal momento che la stessa, da un lato, è priva dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, e, dall'altro, è inidonea a fondare la giuridica certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, a nulla rilevando che la suddetta procura sia seguita dalla relata di notificazione del ricorso, a sua volta completata su foglio ulteriormente autonomo. 

LA GIURISPRUDENZA.

  • La sentenza con la quale sia dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di valida procura al difensore (nella specie, per difetto di deliberazione della Regione opponente, avente ad oggetto la decisione di avvalersi del ministero difensivo dell'Avvocatura dello Stato) deve essere notificata alla parte personalmente, solo in tal guisa potendone derivare l'effetto di decorrenza del termine breve di impugnazione, mentre deve ritenersi giuridicamente inesistente, e pertanto inidonea a tale effetto, la notificazione al procuratore rispetto al quale sia stato nei termini suddetti, a torto o a ragione, accertata la carenza del potere rappresentativo. Cass. civ. n. 3357 del 23 marzo 1995. ?

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  • L'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa. Cass. n. 5171 del 26 maggio 1994. 

 

  • In relazione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., il giudice del merito, nell'accertare se possa o meno ritenersi estesa al giudizio di appello la procura, apposta dall'opponente in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, attributiva della rappresentanza e della difesa nella presente procedura, nella successiva esecuzione e nell'eventuale giudizio di opposizione, deve in particolare considerare, come elementi favorevoli ad una conclusione estensiva, che il giudizio di opposizione può non esaurirsi nel giudizio di cognizione di primo grado e che la fase di esecuzione del decreto ingiuntivo può non essere immediatamente successiva ad esso e può eventualmente essere preceduta dal giudizio di appello. Cass. n. 3710 del 14 aprile 1987

 

  • La procura speciale al difensore, per l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per credito derivante da rapporto di lavoro o previdenziale, può essere validamente apposta in calce o a margine della copia notificata del ricorso dell'opposto e del pedissequo decreto, sempreché dalla circostanza che detta copia sia stata depositata con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione o da altri elementi presuntivi - la cui valutazione è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata - risulti che il rilascio della procura anzidetta è stato anteriore alla presentazione del ricorso in opposizione. Cass. n. 1309 del 15 febbraio 1985

 

  • La procura speciale al difensore, per il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, può essere validamente apposta in calce o a margine della copia notificata del ricorso e del pedissequo decreto, ove tale atto venga depositato dall'opponente al momento della costituzione in giudizio senza contestazioni da parte dell'avversario, in considerazione dell'eguale raggiungimento delle finalità di certezza dell'esistenza e della tempestività della procura medesima perseguite dall'art. 83 comma 3 c.p.c. Cass. n. 6660 del 6 dicembre 1982

 

  • La procura speciale per l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo può essere validamente apposta in calce (od a margine) della copia notificata del ricorso e del pedissequo provvedimento monitorio, stante l'equiparabilità del ricorso stesso agli altri atti introduttivi del giudizio, e, quindi, anche in calce al precetto, che sia stato redatto dopo il decreto come parte integrante dello stesso documento, e contestualmente notificato. Cass. n. 3034 del 15 maggio 1982.

 

  • In virtù del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c, comma 2, per il quale è nullo ogni atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, il difetto di una valida procura rende l'attività processuale "tamquam non esset", senza che possa configurarsi alcuna sanatoria per effetto del silenzio della controparte, con riferimento alla opposizione al decreto ingiuntivo, la esistenza di una valida procura è presupposto indispensabile per la proposizione della opposizione stessa, con la conseguenza che quest'ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto. Cass. n. 3830 del 12 giugno 1981

 

  • L'art. 125, comma 2, c.p.c., in base al quale la procura del difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, con efficacia sanante "ex tunc" dell'originario difetto di rappresentanza processuale, trova applicazione anche con riguardo all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, quale atto introduttivo di un procedimento ordinario, che si innesta e si sovrappone a quello monitorio, pure se la costituzione in giudizio dell'opponente sia avvenuta successivamente alla scadenza del termine per l'opposizione. Cass. 23 aprile 1980 n. 2655. 
  • La procura al difensore, in calce o a margine del ricorso per decreto ingiuntivo - il quale, secondo un'interpretazione estensiva del comma 3 dell'art. 83 c.p.c., dev'essere equiparato agli altri atti introduttivi del giudizio - ,conferita senza espressa limitazione al procedimento monitorio ed all'eventuale giudizio d'opposizione, ha efficacia per il processo d'esecuzione e quindi per l'intimazione del precetto. Cass. n. 960 del 12 febbraio 1979.

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