Art. 483 Codice Penale. Falsitą  ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699; c.p. 492, 495], fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità [c.p. 567], è punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 491] (1).

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449; c.p. 495], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi (2).

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(1) Vedi l'art. 21, L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(2) L'art. 15-quater, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1980, n. 874, in materia di terremoti, così dispone: «Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, sono aumentate fino alla metà. Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale».

DOMANDE E RISPOSTE

  • Le dichiarazioni rese dal custode dei beni pignorati al collaboratore UNEP della Pretura integrano il delitto di cui all'art. 483 c.p.?

?No, il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e ad essi siano ricollegati specifici effetti all'atto-documento nel quale la sia dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale. 

  • Commette il reato di cui all'art. 483 c.p. un esperto qualificato che riversi in un atto pubblico ad esempio false attestazioni in una perizia estimativa giurata?

?Sì, ne risponde in quanto lo stesso riversi in un atto pubblico redatto dal cancelliere false attestazioni in merito a cirocstanze di fatto oggetto di percezione diretta.

  • Commette il reato di cui all'art. 483 c.p. colui che dichiara falsamente alla motorizzazione civile di essere proprietario di un autoveicolo?

?Sì, commette il reato di cui all'at. 483 c.p.

  • Commette il reato di cui all'art. 483 c.p. anche colui che ometta di attestare alcune dichiarazioni?

?Sì, la falsità ideologica può essere consumata anche mediante attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione  relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza.