Art. 648 Codice Penale. Ricettazione.
648. Ricettazione. (1)
Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648 ter, 649, 709, 712] (2) (3).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità [62 n. 4, 133].
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648 bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto (4).
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(1) Articolo sostituito dall'art. 15, L. 22 maggio 1975, n. 152. Il testo disponeva: «I. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire ottocentomila. II. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile».
(2) L'art. 8, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto le parole: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)».
(3) Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena richiesta, salvo che ricorra la fattispecie di cui al secondo comma, si veda art. 12 sexies, D.L. 8 giugno 1992, n, 306, conv., con modif., in L. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in L. 8 agosto 1994, n. 501.
(4) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 9 agosto 1993, n. 328.
- GIURISPRUDENZA RILEVANTE DELLE SEZIONI UNITE IN TEMA DI RICETTAZIONE?
Ricettazione e danno patrimoniale di speciale tenuità
In tema di delitto di ricettazione, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. Cassazione penale Sez. Un., 12 luglio 2007, n.35535
Ricettazione e fraudolento trasferimento di valori
È configurabile il reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992 n. 356 in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all'art. 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego.Cass. pen. Sez. Un. 27 febbraio 2014 n. 25191
Concorso fra i delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter e quello di associazione mafiosa.
Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli art. 648 bis o 648 ter c.p. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni.Cassazione penale Sez. Un., 27 febbraio 2014, n.25191
Ricettazione, associazione mafiosa e riciclaggio
Il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.Cassazione penale Sez. Un., 27 febbraio 2014, n.25191
Il delitto presupposto dei reati di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e di reimpiego di capitali (art. 648-ter cod. pen.) può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti. Cassazione penale Sez. Un., 27 febbraio 2014, n.25191
Acquisto di cose di sospetta provenienza illecita
Non può configurarsi una responsabilità penale per l'acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. Cassazione penale Sez. Un., 19 gennaio 2012, n.22225
L'acquirente finale che effettui consapevolmente l'acquisto di prodotti con marchi contraffatti, o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, non risponde del delitto di ricettazione, poiché il fatto costituisce esclusivamente un illecito amministrativo.
Elemento psicologico del dolo in tema di ricettazione
L'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. Cassazione penale Sez. Un., 26 novembre 2009, n.12433
In tema di ricettazione, il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell'evento, il presupposto della condotta, consistendo, in questo caso, nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza.
Nel reato di ricettazione, affinché si possa ravvisare il dolo eventuale è necessario che vi sia più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale il soggetto agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione o di mero disinteresse. Al fine della configurazione del reato medesimo è necessario che la situazione fattuale sia di significato inequivoco e che, quindi, determini nell'agente una scelta consapevole tra l'agire, ovvero accettare l'eventualità di commettere il reato "de quo", e il non agire. L'elemento soggettivo, consistente nel dolo eventuale, pertanto, sussiste allorquando l'agente, pur rappresentandosi la provenienza delittuosa della res, non avrebbe agito diversamente anche nell'eventualità che di tale provenienza delittuosa avesse avuto la certezza.Cassazione penale Sez. Un., 26 novembre 2009, n.12433
Il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, per la cui configurabilità, peraltro, si richiede più di un semplice motivo di sospetto che la cosa provenga da delitto, essendo necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire.
Ricettazione e assegno bancario
La valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato ai fini della concessione dell'attenuante della speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.), nel caso di ricettazione (art. 648 c.p.), non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla persona offesa quale conseguenza diretta del fatto illecito, la cui tenuità o gravità deve essere apprezzata, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. Perciò, in caso di ricettazione d'assegni in bianco, né il criterio del solo valore materiale dei moduli cartacei, né quello del suo valore strumentale (cioè del pericolo d'ulteriore sfruttamento illecito, insito nella particolare natura della res ricettata) sono idonei ad affermare o escludere in linea generale la sussistenza dell'attenuante della speciale tenuità, dovendosi fare ricorso al menzionato apprezzamento globale degli effetti, che può portare a risultati differenti sulla base delle peculiarità del caso concreto.Cassazione penale Sez. Un., 12 luglio 2007, n.35535
Nel caso di reato di ricettazione la valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato − ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. − non deve essere effettuata con esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla persona offesa dal reato quale conseguenza diretta del fatto illecito e, perciò, ad esso riconducibili, la cui tenuità-gravità deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. Cassazione penale Sez. Un., 12 luglio 2007, n.35535
Ricettazione e acquisto di supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi
La condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 68 del 2003, anche se finalizzata al commercio, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 l. 18 agosto 2000 n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.Cassazione penale Sez. Un., 20 dicembre 2005, n.47164
In materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171 ter l. 22 aprile 1941 n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione.Cass.penale Sez. Un., 20 dicembre 2005, n.47164
Ricettazione e frode in competizioni sportive
È astrattamente ammissibile il concorso del reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma 7, l. 14 dicembre 2000 n. 376) con quello di ricettazione (art. 648 c.p.), giacché trattasi di fattispecie diverse dal punto di vista strutturale (il reato di commercio illecito, infatti, può essere realizzato anche da chi, dopo essere lecitamente entrato in possesso del prodotto dopante, si induca poi a cederlo illecitamente ad altri, ossia è integrabile con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto), che tutelano beni giuridici non omogenei (il commercio illecito è finalizzato a tutelare la salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive; la ricettazione, invece, è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale).Cassazione penale Sez. Un., 29 novembre 2005, n.3087