ESAME AVVOCATO 2010. Le tracce di diritto penale e spunti di riflessione...
Esame Avvocato 2010 . Pareri in materia di diritto penale.
Tracce e spunti per una possibile soluzione.
• PRIMA TRACCIA.
Tizio fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla, iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andare al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane.
Lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle, dicendole che non intendeva allontanarsi da lei iniziava altresì a farle continue telefonate, anche notturne, ed ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa della frequentazione tra i due.
Le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008.
Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio; poi alla metà del mese di marzo 2009 decideva di sporgere querela contro Tizio.
Tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta.
Il candidato assunte le vesti del legale di tizio, rediga motivato parere illustrando le fattispecie configurabili nel caso di specie con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato.
• Spunti per una possibile soluzione.
La condotta posta in essere da Tizio sembrerebbe corrispondere proprio alla fattispecie astratta di «atti persecutori», il reato, più noto con il termine stalking, introdotto nel nostro ordinamento mediante il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con mod. in L. 23 aprile 2009, n. 38, e previsto nell’art. 612 bis, c.p.
Come suggerito nella traccia, però, bisogna fare attenzione allo svolgimento della condotta di Tizio nel tempo, considerando che la norma avente ad oggetto il reato di stalking è entrata in vigore, nel nostro ordinamento, il 24 febbraio 2009: ebbene, le molestie venivano perpetrate da Tizio a partire dal mese di novembre 2008, quando tale specifica condotta non trovava corrispondenza nella disciplina positiva, fino alla metà del mese di marzo 2009, quando Caia decideva di denunciare il fatto ed il reato di atti persecutori era già in vigore, seppure da meno di un mese.
Al fine di dirimere i dubbi sollevati al riguardo, è necessario prendere in esame l’istituto della successione delle leggi penali nel tempo, incentrato sul principio di irretroattività, sancito dall’art. 2, comma I, c.p. e ribadito, in maniera solenne, dall’art. 25, Cost. Ciò detto, come indicato nella traccia, bisogna rapportare il fenomeno successorio alla figura del reato abituale, che si configura quando il reo pone in essere una pluralità di condotte identiche ed omogenee, ripetute costantemente nel tempo. Pur in presenza di opinioni contrastanti sul tema, a favore di Tizio, comunque, si potrebbe richiamare una pronuncia del Trib. Reggio Emilia, 12 marzo 2009, relativa proprio alla problematica in esame, secondo la quale, «la norma potrà applicarsi esclusivamente agli episodi commessi dopo la sua entrate in vigore, a meno di non voler intaccare il fondamentale principio dell’irretroattività della norma penale (art. 2, c.p.)». Di conseguenza, al fine di configurare il reato ipotizzato, si dovrebbe valutare solo la condotta di Tizio nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della nuova fattispecie criminosa, facendo attenzione, altresì, al fatto che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza del 5 luglio 2010, n. 25527, tale reato potrebbe essere integrato anche da soli due episodi.
Ma gli atti posti in essere da Tizio, potrebbero essere sussunti anche nell’ambito di fattispecie diverse dal reato di atti persecutori, dando luogo, ad esempio, ai reati di minaccia (art. 612, c.p.) e/o molestie (art. 660, c.p.). Pertanto, la traccia onera il candidato anche all’esame del reato continuato, che si configura quando il reo, «con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge» (art. 81, comma II, c.p.). In questo caso, accertata eventualmente la continuazione, il reo potrebbe godere di un trattamento sanzionatorio più mite.
• SECONDA TRACCIA.
Caio, alcolista, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vino e liquori, minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad impossessarsi di euro 200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino della camera da letto dei genitori. Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro, vincendo l'opposizione del padre, si scagliava contro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina.
I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie.
• Spunti per una possibile soluzione.
Avendo riguardo alle parti offese, come suggerito apertamente dalla traccia, la condotta posta in essere da Caio sembra potersi sussumere in diverse fattispecie penalmente rilevanti: estorsione (art. 629, c.p.), rapina (art. 628, c.p.), lesioni personali (art. 582, c.p.) e furto (art. 624, c.p.).
In primis, si potrebbe configurare l’ipotesi di estorsione nei confronti di entrambi i genitori che Caio, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ha minacciato. Il delitto di estorsione, però, dovrebbe essere limitato al mero tentativo, poiché, nonostante le minacce, i genitori hanno rifiutato di consegnare il denaro richiesto dal figlio, tanto che quest’ultimo se ne è impossessato sottraendolo dal cassetto della loro camera da letto. Conseguentemente, considerando il vincolo di parentela che unisce il soggetto attivo con le persone offese, occorrerebbe verificare l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 649, c.p.: ebbene, pur dando atto della mancanza di un orientamento uniforme sul tema, si potrebbe richiamare la posizione adottata da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, tale norma, al comma III, «esclude la punibilità del tentativo dei reati di cui agli art. 628, 629 e 630, c.p., ove sia commesso con minaccia, giacché la suddetta fattispecie criminosa rientra nella locuzione “ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone”» (Cass. pen., 15 giugno 2010, n. 28210).
In secundis, nonostante il rifiuto dei propri genitori, Caio si impossessa ugualmente del loro denaro, ponendo in essere ulteriori condotte penalmente rilevanti: nei confronti del padre, strattonato e ferito, si potrebbero ravvisare le ipotesi di rapina impropria (art. 628, comma II, c.p.) e di lesioni personali (art. 582, c.p.), mentre nei confronti della madre, assente nel momento della sottrazione del denaro, sembrerebbe ipotizzarsi il reato di furto, ex art. 624, c.p.
Infine, altro elemento da tener presente, sebbene non sia stato specificato in maniera sufficiente nella traccia, è il fatto che Caio sia definito alcolista: se fosse accertata l’ubriachezza abituale (art. 94, c.p.), in caso di condanna, la pena subirebbe un aumentato; al contrario, se il giudice dovesse rilevare la cronica intossicazione da alcol (art. 95), Caio potrebbe essere considerato affetto da vizio totale o parziale di mente, in base alla gravità della malattia.
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