Art. 582 Codice Penale. Lesione personale.

582. Lesione personale (1).

[I]. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito , a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni [585, 586; 3812f, 3, 4 c.p.p.; 1151 c. nav.] (1) (2) .
[II]. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità. (3) (4) .
 
competenza: Trib. monocratico (secondo comma); Giudice di pace (primo comma).
arresto: facoltativo
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: v. 391, quinto comma, c.p.p.
altre misure cautelari personali: v. 282-bis, sesto comma, 384-bis e 391, quinto comma c.p.p.
procedibilità: a querela di parte (primo comma); d'ufficio (secondo comma)

____________________
[1] Per una ipotesi di aumento della pena, v. art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107 e art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
[2] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le parole «, a querela della persona offesa,» dopo le parole «e' punito». Precedentemente il presente comma l'art. 1, comma 3 lett. b), l. 23 marzo 2016, n. 41  ha sostituito le parole «da tre mesi» con «da sei mesi». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Ai sensi, inoltre, dell’art. 85 d.ls. n. 150, cit., come da ultimo modificato dall’art. 5-bis, d.l. n. 162, cit., in sede di conversione « 1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.-  2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi».
[3] Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Il testo del comma, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 2, l. 14 agosto 2020, n. 113, era il seguente:  «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti  previste negli articoli  61, numero 11-octies,583 e585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ». Precedentemente il presente comma era stato sostituito dapprima dall'art. unico l. 26 gennaio 1963, n. 24, e poi dall'art. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689. 
[4] V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 516 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.  La Corte cost. 14 dicembre 2018, n. 236 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 274/2000  nella parte in cui non esclude dai delitti, consumati o tentati, di competenza del giudice di pace anche quello di lesioni volontarie, previsto dall’art. 582, secondo comma, c.p. per fatti commessi contro l’ascendente o il discendente di cui al numero 1) del primo comma dell’art. 577 c.p.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

- L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di colpire taluno con violenza fisica (Cass. 10 dicembre 1954 n. 627; Cass. 03 febbraio 1984 n. 883).

- In tema di attività medico-chirurgica deve ritenersi che il medico sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l'espresso, libero e consapevole rifiuto eventulamente manifestato dal medesimo paziente, ancorchè l'omissione dell'intervento possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell'infermo e, persino, della sua morte. In tale ultima ipotesi, qualora il medico effettui ugualmente il trattamento rifiutato, potrà profilarsi a suo carico il reato di violenza privata ma non, nel caso in cui il trattamento comporti lesioni chirurgiche ed il paziente muoia , il diverso e più grave reato di omicidio preterintenzionale, non potendosi ritenere che le lesioni chirurgiche, strumentali all'intervento terapeutico, possano rientrare nella previsione di cui all'art. 582 c.p. (Cass. 29 maggio 2002 - 11 luglio 2002 n. 26446). 

- Per il tentativo di lesioni personali deve sempre procedersi d'ufficio, non essendo possibile effettuare indagini per accertare se la malattia conseguente alle lesioni, che sarebbero state cagionate ove il delitto fosse stato consumato, avrebbe avuto durata tale da rendere il reato procedibile solo a querela. (Cass. 11 novembre 1981 - 18 marzo 1982 n. 2932). 

DOMANDE E RISPOSTE

  •  L'ecchimosi costituisce lesione personale?

Sì. L'ecchimosi, infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo, costituisce malattia e configura pertanto una lesione personale. 

  • - Cosa deve intenedersi per "malattia" ai sensi dell'art. 582 c.p.?

Il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne derivano che non costituiscono malattia, e quiandi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. (Cass. 14 novembre 1996 - 09 dicembre 1996 n. 10643; conf. Cass. 15 ottobre 1998 - 19 gennaio 1999 n. 714).

In tema di lesioni personali, integra la malattia di cui all'art. 582 cod. pen. l'acufene, in quanto disturbo caratterizzato dalla percezione di suoni non legati a stimoli esterni, e, come tale, determinativo di un'alterazione funzionale dell'organismo. (Cass. pen. 18 maggio 2015 n. 34390)

In tema di lesioni personali, integra la malattia di cui all'art. 582 cod. pen. la "cervicalglia", in quanto "dolore cervicale" localizzato nella parte posteriore del collo, che determina sofferenza e ridotta motilità del collo e della testa, e, quindi, una alterazione funzionale dell'organismo. (Cass. pen. 18 maggio 2015 n. 34387)

 

  • - Integra il reato di lesioni personali introdurre nelle vene di altra persona sostanze stupefacenti?

Sì. il delitto di cui all'art. 582 c.p. può essere commesso con qualunque mezzo e, quindi, anche introducendo nelle vene di altra persona sostanze stupefacenti mediante iniezioni, in quanto lo stupefacente stesso, così iniettato, provoca un'alterazione dello stato fisico e psichico. 

  • - Configurare il delitto di lesione personale la narcotizzazione?

Sì, configura il delitto di lesione personale la narcotizzazione, in quanto consiste proprio in una depressione funzionale del sistema nervoso, chimicamente determinata, la quale produce inerzia delle attività psichiche con obnubilamento delle facoltà intellettive, volitive e di memoria. 

  • - Lo spintone può configurare il reato di cui all'art. 582 c.p.?

Sì, anche lo spintone, inferto con l'intenzione di colpire la persona offesa, può dar luogo  a responsabilità a titolo di lesioni personali volontarie gravi o gravissime, quando queste siano diretta e immediata conseguenza della caduta prodotta dallo spintone. 

 

 

Domande e risposte sull'art. 61 c.p.

  • La malattia giuridicamente rilevante comprende tutte le alterazioni di natura anatomica?

La malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l'art.582 c.p. (e di riflesso l'art. 590 c.p. nella forma colposa) non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che anzi possono anche mancare, ma quelle alterazioni funzionali o patologiche di funzioni dell'organismo, da non confondere con i postumi che di per sé non costituiscono malattia ma ne sono una conseguenza spesso integrante le aggravanti. Cass. pen. 19 aprile 2016 n. 22156

  • In tema di lesioni personali  gravissime cosa integra lo sfregio permanente?

In tema di lesioni personali gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso. Cass. pen. 18 aprile 2016 n. 21394

  • Cosa distingue il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio?

In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo. Cass. pen. 89 febbraio 2016 n. 15479

  • In tema di lesioni personali la condotta di colui che afferra la figlia alle spalle e per il collo?

in tema di lesioni personali la condotta dell'imputato consistita nell' afferrare la figlia alle spalle e precisamente per il collo, nel tentativo farla smettere di disturbare, comporta la configurabilità del reato di lesioni, ricorrendo quantomeno il dolo eventuale in capo all'imputato. Non può escludersi, infatti, che lo stesso si sia rappresentato come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, ha accettato che il fatto potesse verificarsi, decidendo di agire comunque. Cass. pen. 16 ottobre 2015 n. 21696

 

Giurisprudenza rilevante sull'art. 61 c.p. in tema di lesioni personali

  • Ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando l'aumento apportato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa. Cass. pen. 13 aprile 2017 n. 26450?
  • La condotta di un collaboratore di giustizia, che ritenga di non essere stato ben tutelato dalle Forze dell’Ordine e dallo Stato Italiano per le intimidazioni e i danni ricevuti da un incendio, che si opponga all’operato dei Carabinieri provocando altresì lesioni agli stessi non è scriminata ma è applicabile la circostanza attenuante dell’aver agito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui.  Ufficio Indagini Preliminari LA Spezia 5 aprile 2017 n. 565
  • In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, non sussistono i presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cod. pen.), né ricorrono quelli di una causa di giustificazione non codificata ma immanente nell'ordinamento, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport, nell'ipotesi in cui, durante una partita di calcio ma a gioco fermo, un calciatore colpisca l'avversario.  Cass. pen. 28 marzo 2017 n. 33275
  • Al fine di distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre considerare il diverso atteggiamento psicologico del soggetto agente, nonché la differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dall'idoneità dell'arma impiegata e dalle modalità dell'atto lesivo. La valutazione deve avvenire ex ante, ovvero valutando le potenzialità omicidiarie o meno della condotta e non i risultati lesivi conseguiti. Ciò in quanto se l'accertamento si fondasse solo sul tipo di lesioni provocate, non sussisterebbe mai un tentato omicidio, dovendosi configurare il reato di omicidio in caso di morte della vittima o quello di lesioni in caso di mancato decesso. La scarsa entità delle lesioni provocate alla vittima non è, cioè, una circostanza idonea a escludere di per sé l'intenzione omicida, essendo imputabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa. Nel caso di specie, è stato ritenuto integrato il delitto di tentato omicidio nei confronti di un uomo che aveva colpito con un bastone di ferro più volte la vittima al cranio. Trib. Bari 24 marzo 2017 n. 1273
  • Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. In tale ultima ipotesi, poi, l'ulteriore delitto di lesioni, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di cui all'articolo 337 del cp, con l'effetto che, se l'atto di violenza con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente le lesioni non sia fine a se stesso, ma venga posto in essere allo scopo di opporsi all'attività del pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per la configurabilità dell'aggravante della connessione teleologica di cui all'articolo 61 n. 2, con altresì le ovvie conseguenze sotto il profilo della procedibilità dell'azione penale. Nel caso di specie, è stato condannato un uomo che, dopo essere stato fermato dagli agenti di Polizia e accompagnato in Questura, non solo cercava di divincolarsi con la forza, ma colpiva uno degli agenti con una testata e cercava di percuoterlo con calci e pugni. Trib. Udine 17 marzo 2017 n. 580
  • Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 cod. pen., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 cod. pen., è configurabile il concorso formale, essendo diversi i beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo. Cass. pen. 7 marzo 2017 n. 17767
  • In tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità. Cass. pen. 2 marzo 2017 n. 22685
  • Lo stato di nervosismo e di risentimento non esclude l'elemento psicologico del reato di lesioni volontarie, costituendone, al contrario, uno dei possibili moventi. Cass. pen. 13 febbraio 2017 n. 25936
  • In tema di nomina di un curatore speciale per l'esercizio del diritto di querela, la norma di cui all'art. 121 c.p. tende, per quel che riguarda il rapporto tra genitore e figlio, ad evitare che il diritto di querela per fatti offensivi nei confronti del figlio non venga esercitato perché vi è un interesse contrastante del genitore, ma non può valere a rendere invalida una querela proposta dal genitore solo perché il figlio potrebbe avere un interesse personale ad evitare la punizione del colpevole. Cass. pen. 13 febbraio 2017 n. 25936
  • Deve essere confermata la condanna per lesioni volontarie nei confronti di una madre per aver cagionato al figlio lesioni personali, colpendolo al volto con un telecomando scagliato da breve distanza, atteso che il dolo poteva inferirsi dalla "infima distanza" rispetto alla persona offesa dalla quale l'imputata aveva scagliato il telecomando, dalla "consistenza" dell'oggetto scagliato, e dalla "forza impressa", desumibile dall'entità delle lesioni inferte. Cass. pen. 13 febbraio 2017 n. 25936
  • L'art. 189 c. strad., relativo all'omissione di soccorso in caso di incidente stradale, non può essere contestato nei confronti di colui che ha provocato dolosamente delle lesioni. La fattispecie di cui all'art. 582 c.p., infatti, è reato, più grave che assorbe quello di omissione di soccorso, in applicazione del principio dell'assorbimento e del ne bis in idem sostanziale, che opera quando il reato più grave sia posto a garanzia del medesimo bene tutelato dal reato meno grave. Nel caso di lesioni volontariamente inflitte, dunque, l'omissione di soccorso costituisce un post factum non punibile, presentandosi come una conseguenza inevitabile del primo reato. Nel caso di specie, l'imputato aveva dolosamente provocato delle lesioni a un ciclista, investendolo di proposito e allontanandosi dal luogo del sinistro una volta constatato che lo stesso non aveva riportato delle lesioni gravi. Corte Appello Trento 10 febbraio 2017 n. 8
  • Eccede il limite della proporzione tra l'offesa subita e la reazione legittima la condotta dell'imputato che, a fronte del comportamento, pur ingiusto, della persona offesa che lo aveva minacciato e spintonato, lo colpisce con un pugno al volto cagionandogli la frattura nasale. Cass. pen. 31 gennaio 2017 n. 11084
  • Il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di lesioni personali. Cass. pen. 19 gennaio 2017 n. 10051
  • Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando, in caso di riqualificazione del fatto in appello da tentato omicidio a lesioni personali aggravate ex art. 576 c.p., la circostanza aggravante sia desumibile dall'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del padre dell'imputato come vittima. Cass. pen. 15 dicembre 2016 n. 4461
  • In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva che implichi l'uso della forza fisica e il contrasto tra avversari (come nel caso del calcio), l'area del rischio consentito è delimitata dal rispetto delle regole tecniche del gioco, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente il cui comportamento può essere pur nel travalicamento di quelle regole la colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, la consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario approfittando della circostanza del gioco. Per l'effetto, non è applicabile la scriminante del rischio consentito qualora nel corso di un incontro di calcio, terminata l'azione di gioco con l'impossessamento del pallone da parte del portiere, che si era gettato in terra per difenderlo, gli imputati lo abbiano colpito più volte, di gran lunga esorbitando dal rispetto delle regole del gioco, denotandosi così, dal loro concreto e ripetuto agire violento, l'elemento intenzionale del reato di lesioni volontarie. Cass. pen. 28 novembre 2016 n. 11991
  • Il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, lett. b), D.Lgs. n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) non si applica al delitto di lesioni volontarie aggravato a norma dell'art. 585, comma primo, cod. pen., nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto della concessione di attenuanti, in quanto esso non appartiene alla competenza del giudice di pace, condizione necessaria per l'applicabilità delle sanzioni previste per i reati rimessi alla cognizione di quest'ultimo. Cass. pen. 23 novembre 2016 n. 6337
  • Ai fini della sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, è necessario che la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno talmente lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato commesso, da apparire assolutamente insufficiente, secondo il comune modo di sentire, a provocare l’azione criminosa, tanto da poter essere considerato un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento e non una causa determinante della condotta. Cass.pen. sez. V - 13 dicembre 2019, n. 2726
  •  Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non rileva la condotta "post delictum". Cass. pen. sez. V - 2 dicembre 2019, n. 660
  • In tema di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione. Cass. pen. sez. V - 4 ottobre 2019, n. 47589
  • Non ha efficacia scriminante il consenso eventualmente prestato dalla vittima alle lesioni che le siano state inferte al fine di commettere una frode assicurativa, attesa la contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume, ai sensi dell'art. 5 c.c., di atti di disposizione del proprio corpo volti a farne l'oggetto di un mercimonio, attraverso la promessa o la corresponsione di denaro in cambio di una menomazione dell'integrità fisica, ovvero di abusi funzionali al perseguimento di un vantaggio ingiusto, attraverso l'asservimento della menomazione al compimento di un atto illecito o fraudolento. Cass. pen., sez. I - 2 ottobre 2019, n. 46895 
  • In tema di lesione personale l’evento può essere voluto dalla gente anche solo a titolo di dolo eventuale. Corte appello sez. I - Torino, 30 agosto 2019, n. 986 
  • L'accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi, dovendo svolgersi con metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. Cass. pen. sez. V - 27 giugno 2019, n. 45138 
  • Non può ritenersi validamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 5-bis, c.p. in un capo di imputazione per lesioni che menzioni la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza della vittima, senza contenere riferimenti chiari e precisi alla commissione del fatto "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio", che è parte integrante della previsione circostanziale. Cass. pen., sez. V - 20 giugno 2019, n. 33523 
  • Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni personali volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima. Cass. pen. sez. IV - 11 giugno 2019, n. 28891 
  • In tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l'aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato. Cass. pen. sez. V - 21 maggio 2019, n. 44319 
  • Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. Cass. pen. sez. V - 14 maggio 2019, n. 33492 
  • Le lesioni personali sono tali se alle stesse consegue un'alterazione oppure una compromissione delle funzioni dell'organismo. Non è necessario che queste siano definitive, ma devono essere certamente significative Cass. pen. sez. V - 14 maggio 2019, n. 33492
  • In tema di lesioni personali, nel caso in cui il reato venga espressamente contestato con riferimento alla partecipazione di più persone riunite, sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma 1, c.p. con conseguente perseguibilità d'ufficio. Cassazione penale sez. V - 29 maggio 2019, n. 24843 
  • Nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. Cassazione penale sez. V - 11 aprile 2019, n. 36143  
  • In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, c.p., che non è assorbita nella rapina laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato. Cassazione penale sez. II - 5 marzo 2019, n. 21458 
  • La condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale Cassazione penale sez. II - 21 febbraio 2019, n. 17427 
  • I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, mentre differiscono nelle conseguenze della condotta, atteso che le lesioni superano la mera ed eventuale sensazione dolorosa tipica delle percosse, determinando un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo, che richiede un processo terapeutico e specifiche cure mediche.  Cassazione penale sez. II - 21 febbraio 2019, n. 22534 
  • E' configurabile la circostanza aggravante della connessione teleologica tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesse contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e conclusione del primo, distinguendosi nettamente il reato di lesioni da quello di violenza per modalità esecutive e per interesse tutelato.Cassazione penale sez. III - 19 febbraio 2019, n. 25328 

SE SEI INTERESSATO ALL'Art. 582 c.p. CONSULTA ANCHE:

- Infortuni sul lavoro e lesioni colpose.Delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro: per la configurazione della circostanza aggravante è sufficiente che l'evento dannoso sia sia verificato in violazione dell'art. 2087 c.c. Cass. pen. n. 42309 del 18 settembre 2014 .

- DIRITTO PENALE. La parte lesa non compare nell'udienza dibattimentale: estinzione del processo? Cass. pen. 1 febbraio 2011 n. 3684.

- Art. 583 quater Codice Penale.Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

- DIRITTO PENALE. Delle lesioni procurate dal cane ne risponde anche il semplice "detentore"? Cass. pen. 5 ottobre 2011 n. 36069.

- DIRITTO PENALE. La causalità omissiva. Focus giurisprudenziale (Aprile 2013-Aprile 2014).

VOCE DI GLOSSARIO CORRELATA:

- Lesione personale.