Cosa venduta: da quando decorre il termine per la garanzia dei vizi?
Per la garanzia per vizi della cosa venduta il termine di 8 giorni deve essere considerato per tutti i vizi, apparenti e non apparenti?
IL CASO
Con atto di citazione Tizio esponeva che aveva commissionato alla Società X un pavimento di marca Marazzi di prima scelta di mq. 90,88, pagando un importo di Euro 7.415,37; che la merce era stata consegnata il 9 febbraio 2001; che dopo un mese, all'atto della posa in opera, e dopo la pulitura, egli si era avveduto di un disomogeneo tono del colore delle piastrelle; che aveva denunciato al venditore i vizi della merce con raccomandata del 14 marzo 2011, senza, tuttavia, avere alcun riscontro.
L'attore conveniva in giudizio la Scoietà X, chiedendo, previo accertamento dei vizi descritti, la sua condanna alla riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni connessi alla necessità di provvedere alla rimozione della pavimentazione ed alla realizzazione di un nuovo massetto e pavimento.
Nel costituirsi, la convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della Società X, produttrice del materiale oggetto di causa ed inoltre:
- eccepiva la decadenza dell'attore dalla garanzia di legge, per essere stati i vizi denunciati il 14 marzo 20001, ben oltre il termine di otto giorni dalla consegna, avvenuta il 9 febbraio 2011;
- contestava, comunque, di essere tenuta alla garanzia per vizi della cosa, avendo, quale venditore, il solo compito di favorire e promuovere la vendita secondo le istruzioni del fabbricante.
Si costituiva il terzo chiamato in causa sollevando preliminarmente l'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. alla quale aveva consegnato il materiale sin dal 22 gennaio 2001, senza che la stessa muovesse riserve o contestazioni e contestava la fondatezza della domanda dell'attore al quale riteneva addebitabile un difetto di vigilanza nel verificare, subito e a mezzo di un posatore professionale, la qualità delle piastrelle.
La decisione del Tirbunale di Primo Grado
Il Tribunale adito rigettava la domanda attrice e rigettava, per l'effetto, la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, compensando le spese di giudizio.
L'attore proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendo l'insussistenza di un vizio apparente e la presenza di un vizio occulto, la conseguente inapplicabilità dell'art. 1511 c.c., e l'insussistenza della decadenza per avvenuto riconoscimento del vizio.
La decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello dichiarava inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti della società come terzo chiamata in causa con l'atto di appello e in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dall'attore nei confronti della Società X, condannava detta società a pagare all'attore la somma di Euro 3.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo, dichiarando interamente compensate le spese di doppio grado nei confronti della terza chiamata e condannando la convenuta alla rifusione delle spese di doppio grado in favore dell'attore.
La Società X proponeva ricorso per cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso per i seguenti assunti.
- La Corte, in relazione alla inammissibilità dell'appello nei confronti del terzo chiamato in causa, evidenzia che l'art. 342 c.p.c., sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite a composizione del contrasto sorto sulla questione, prevede che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, "nonchè le indicazioni prescritte nell'art. 163 c.p.c." - non richiede altresì che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dall'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata (Cass. Sez. Un.. 18 aprile 2013 n. 9407).
- La denunziata disomogenità del tono e del colore delle piastrelle costituisce un vizio apparente?
- La Corte evidenzia, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, che in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, solo per il "vizio apparente", che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il "dies a quo" decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi il termine decorre dal momento della "scoperta", la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato "certezza", e non semplice sospetto, che il vizio sussista (Cass. 30 gennaio 1995 n. 1082; Cass. 30 agosto 2000 n. 11452; Cass. 6 giugno 2002 n. 8183).
E' vero, pertanto, che, in tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 c.c., facendo decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali anche, se del caso, con una indagine a campione (Cass. 10 aprile 2000 n. 4496).
La disposizione in esame, tuttavia, si riferisce ai soli vizi apparenti (cfr. Cass. 5 gennaio 1996 n. 49; Cass. 26 agosto 1993 n. 9008), mentre per i vizi non apparenti il termine per la denuncia, in base alla regola generale posta dall'art. 1495 c.c., decorre dal momento della loro scoperta, e cioè dal giorno in cui l'acquirente abbia acquisito la certezza della loro esistenza.
Stabilire, poi, in quale momento tale certezza oggettiva sia stata acquisita dal compratore è questione di fatto, rimessa al giudice di merito (Cass. 6 giugno 2002 n. 8183).
Nella specie, il giudice di appello, con motivazione immune da vizi logici e con apprezzamento in fatto sottratto al sindacato di questa Corte, ha accertato che il vizio denunciato dall'attore non era riconoscibile al momento della consegna ed era, pertanto, da qualificare come vizio "occulto". Nel rilevare, infatti, che tale vizio si concretizzava in un disomogeneo tono del colore delle piastrelle, essa ha osservato che la scoperta di tale vizio presupponeva la posa in opera delle piastrelle medesime, atteso che soltanto a seguito della posa in opera è stato possibile, per l'attore, acquisire la certezza e non il semplice sospetto della sussistenza del vizio: solo in tale momento, invero, accostando le piastrelle le une alle altre, è stato possibile notare la disomogeneità dei toni.
LA MASSIMA
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato che solo per il "vizio apparente", che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, il termine decorre dal momento della 'scoperta', la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato "certezza", e non semplice sospetto, che il vizio sussista. Cass. n. 22107 del 19 ottobre 2015
Giurisprudenza conforme:
- In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato: che solo per il "vizio apparente", che a quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, il termine decorre dal momento della "scoperta", la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato "certezza", e non semplice sospetto, che il vizio sussista; e che, nella compravendita di merce fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza della denuncia dei vizi, è quello in cui l'acquirente ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti. Cass. n. 1082 del 30 gennaio 1995
- Ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denunzia di vizi della compravendita, il dies a quo soltanto per il vizio apparente coincide con il giorno di ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il termine decorre dal momento della scoperta, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquisito certezza e non semplice sospetto che il vizio sussista, ciò ché, nella compravendita fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, può ritenersi verificato nel momento in cui l'acquirente ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti. Cass. n. 7202 del 3 agosto 1994
- Anche in ipotesi di vendita diversa da quella da piazza a piazza, disciplinata dall'art. 1511 c.c., il principio contenuto nel comma 2 dell'art. 1495 c.c. secondo cui, ai fini dell'esercizio dell'azione di garanzia, la denuncia dei vizi della cosa non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultata, si applica per ogni vizio sia esso occulto od anche apparente, sempre che in questa seconda ipotesi il contratto sia stato concluso senza precedente verifica della cosa venduta. Cass. n. 4347 del 25 luglio 1984
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