In quali casi è possibile riproporre l'appello dichiarato inammissibile?
L'art. 358 c.p.c. sancisce che L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.
L'art. 358 c.p.c., nel precludere la riproposizione dell'appello dichiarato inammissibile, o improcedibile, anche nell'ipotesi in cui non sia decorso il termine fissato dalla legge, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità. Pertanto, fino a quando siffatta declaratoria non sia intervenuta, può essere proposto un nuovo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché la seconda impugnazione risulti tempestiva, in rapporto al termine breve decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo appello, che equivale alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante. Cass. n. 22679 del 5 novembre 2015.
DOMANDE E RISPOSTE
La Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla notifica dell'impugnazione:
- può ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza?
- è ammissibile che il termine breve per l'impugnazione decorra anche in assenza della notifica della sentenza?
Deve essere rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, se - posto che la riproposizione dell'impugnazione inammissibile è consentita sino a che non sia intervenuta la pronuncia di inammissibilità - la notifica dell'impugnazione possa o meno ritenersi equipollente a quella della sentenza, e, dunque, se se sia ammissibile, o meno, che il termine breve per l'impugnazione venga a decorrere anche in assenza della notifica della sentenza. Cass. Civ. n. 9782 del 13 maggio 2015.
- A seguito di impugnazione parziale di una sentenza, può rinnovarsi un gravame già proposto?
L'impugnazione parziale di una sentenza comporta, per acquiescenza, la formazione del giudicato sulle parti non impugnate, atteso anche il principio di consumazione dell'impugnazione sancito dagli artt. 358 e 387 c.p.c., che consentono la proposizione di un ulteriore appello solo nel particolare caso in cui debba procedersi alla tempestiva rinnovazione di un atto integralmente nullo e sempre che non sia intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, così implicitamente escludendosi, in via generale la possibilità di una rinnovazione o integrazione del gravame già proposto. Cons. St. n. 5497 del 7 novembre 2014.
- E' consentito il frazionamento dei mezzi di impugnazione?
Nel nostro ordinamento vige il divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione.
Il divieto di frazionamento dei mezzi di impugnazione, sotteso al principio di consumazione delle impugnazioni sancito dagli artt. 358 e 387 c.p.c., che connota qualsiasi processo retto, come anche quello amministrativo, dal principio della domanda e da quello dispositivo, impedisce alla parte, che abbia proposto un primo gravame, di proporne un secondo, pur quando siano ancora pendenti i relativi termini; una limitata eccezione a tale principio è prevista nel solo caso in cui il primo atto di impugnazione sia stato proposto in modo irrituale e ad esso segua, nel rispetto dei termini perentori previsti dalla disciplina legale di riferimento, un secondo atto di impugnazione inteso a sostituire il precedente viziato ma a condizione, in tal caso, che nell'intervallo corrente fra la proposizione delle due impugnazioni non sia sopraggiunta una decisione di inammissibilità, irricevibilità o improponibilità del primo gravame. Cons. St. n. 1570 del 2 aprile 2014.
- La consumazione del potere di impugnare è applicabile anche al processo amministrativo?
La consumazione del potere di impugnare, giusta l'art. 358 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, presuppone necessariamente l'intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo gravame, potendo altrimenti essere proposto un secondo atto di appello. Cons. St. n. 5861 del 6 dicembre 2013.
- La parte costituitasi tardivamente può proporre una seconda impugnazione?
La regola dettata dall'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 del medesimo codice, determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, non esclude che - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 358 cod. proc. civ. - la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità. Cass. N. 23585 del 17 ottobre 2013.
- Qual'è la relazione esistente tra consumazione dell'impugnazione e declaratoria di inamissibilità?
La consumazione dell'impugnazione può ravvisarsi solo ove sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità della già proposta impugnazione, sicché fino a quando tale declaratoria non sia intervenuta, può essere proposto un nuovo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché la seconda impugnazione risulti tempestiva, in rapporto al termine breve decorrente - in caso di mancata notificazione della sentenza - dalla data di proposizione del primo appello, equivalente alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante. Cass. N. 22984 del 9 ottobre 2013.
- E' ammissibile l'appello incidentale formulato dall'erede riproduttivo delle censure svolte nell'appello principale?
Qualora sia stato proposto appello dal difensore della parte deceduta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione della stessa impugnazione, il gravame formulato dall'erede come appello incidentale riproduttivo delle censure svolte nell'appello principale, seppur proposto prima che l'appello principale venga dichiarato inammissibile, è inammissibile a sua volta, ove non abbia osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. Cass. n. 20981 del 13 settembre 2013.
- Mezzi di impugnazione di specie diversa e principio di consumazione...
Nel caso in cui siano esperiti mezzi di impugnazione di specie diversa, non operando il principio di consumazione dell'impugnazione, ciò che importa ai fini dell'ammissibilità della seconda impugnazione è unicamente la sua tempestività, irrilevante essendo l'eventuale declaratoria di inammissibilità della prima impugnazione. Cass. n. 12113 del 17 maggio 2013.
- La notifica della citazione in appello non seguita da iscrizione a ruolo consuma il potere d'impugnazione?
La notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione a ruolo, non consuma il potere d'impugnazione, atteso che la consumazione presuppone, al tempo della proposizione della seconda impugnazione, l'esistenza di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente; ne consegue che, in assenza di tale declaratoria, la riproposizione di un'impugnazione della medesima specie, di contenuto identico o diverso, è condizionata dal carattere sostitutivo del secondo gravame, dall'esistenza di un vizio, di tipo strutturale o funzionale, del primo gravame, nonché dalla tempestività, da valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata. Cass. n. 21717 del 4 dicembre 2012.
- L'appello proposto davanti ad un giudice incompetente configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione?
L'appello proposto davanti ad un giudice incompetente non configura un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 358 c.p.c., ma vale ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente soltanto nel caso in cui l'incompetenza del giudice adito sia meramente territoriale. Tale principio non trova, invece, applicazione nel caso in cui l'appello sia stato proposto davanti allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza oggetto del gravame, ossia nel caso di incompetenza funzionale del giudice adito: ciò si verifica anche nell'ipotesi di appello proposto innanzi al tribunale contro sentenza pretorile dopo l'entrata in vigore del D.Lg. 19 febbraio 1998 n. 51, che ha devoluto la competenza in materia alla corte d'appello. Corte Appello L’Aquila n. 1133 dell’8 ottobre 2012.
- L'art. 358 c.p.c. opera anche nel contenzioso tributario?
In tema di contenzioso tributario, l'art. 60 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, riproducendo la formulazione letterale dell'art. 358 c.p.c., rende applicabile il principio in virtù del quale la consumazione dell'impugnazione, che ne preclude la riproposizione anche nell'ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine stabilito dalla legge, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità, con la conseguenza che, fino a quando siffatta declaratoria non sia intervenuta, può essere proposto un nuovo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché la seconda impugnazione risulti tempestiva, in rapporto al termine breve decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo appello, che equivale alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante. Cass. n. 11762 dell’11 luglio 2012.
- E' ammissibile la proposizione di un ulteriore appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. dopo che il primo gravame è stato dichiarato inammissibile?
La consumazione del potere d'impugnazione, che ai sensi dell'art. 358 c.p.c., consegue alla dichiarazione di inammissibilità od improcedibilità dell'appello, presuppone che l'impugnazione sia stata rivolta contro un provvedimento idoneo a costituire giudicato in senso formale. Ne consegue che, proposto appello avverso un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., nel testo anteriore alla modifica apportata dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, e dichiarato tale gravame inammissibile per non avere l'ordinanza acquistato efficacia di sentenza, in assenza di una valida rinuncia alla pronuncia di sentenza proveniente dalla parte intimata, è ammissibile la proposizione di un successivo appello contro la medesima ordinanza, una volta che la parte intimata, nella prosecuzione del giudizio di primo grado, abbia validamente manifestato detta rinuncia nelle forme di rito. Cass. n. 1902 del 27 gennaio 2011.
- Il principio di consumazione dell'impugnazione esclude in modo assoluto la proposizione di un secondo atto di appello?
Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante. Cass. n. 9265 del 19 aprile 2010.
- E' ammissibile la proposizione di un atto di appello proposto successivamente ad altro notificato e non iscritto a ruolo?
È ammissibile la proposizione di un atto di appello proposto successivamente ad altro notificato e non iscritto a ruolo, purché non sia stata dichiarata l'improcedibilità del primo appello e non siano decorsi i termini utili per la proposizione dell'impugnazione. Corte Appello Roma n. 315 del 22 gennaio 2009.
- In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che abbia proposto opposizione non seguita da costituzione in giudizio può legittimamente riproporre l'opposizione?
Poiché l'opponente a decreto ingiuntivo, che abbia proposto opposizione non seguita da costituzione in giudizio ovvero seguita da ritardata costituzione, può legittimamente riproporre l'opposizione, entro il termine fissato nel decreto ingiuntivo, accompagnata da rituale e tempestiva costituzione in giudizio, ne consegue che il giudice del giudizio di opposizione, nel quale l'opponente non si è costituito o si è costituito tardivamente, non può dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 647, comma 1, c.p.c. II giudice dovrà limitarsi a dichiarare dell'opposizione non seguita da costituzione o seguita da costituzione tardiva, ma non anche l'esecutività del decreto opposto, preclusa dalla proposizione di una ammissibile seconda opposizione entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. Cass. n. 25621 del 23 ottobre 2008.
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