Lo squilibrio iniziale delle prestazioni determina di per sè la nullità del contratto?
Lo squilibrio economico può rilevare ai fini della rescissione o ai fini della annullabilità....ma determina di per sè la nullità del contratto?
La Corte di Cassazione con sentenza 22567 del 4 novembre 2015 si è pronunciata sulla possibile nullità del contratto a seguito della squilibrio iniziale delle prestazioni e sulla gratuità della prestazione contrattuale.
Normativa di riferimento:
IL CASO
La sentenza della Cassazione in oggetto prende le mosse da un giudizio incardinato dinnanzi al giudice di prime cure a seguito di domanda proposta da XXX per l'esecuzione specifica dell'obbligo assunto da YYY di acquisire per il prezzo di Euro990.000,00 il 45% delle quote della Società Z, di cui i convenuti detenevano già il 55%.
La decisione dei giudici del merito.
I giudici del merito che il contratto era da dichiarare nullo per difetto di causa, attesa l'abnorme sproporzione tra il valore effettivo delle quote cedute, determinato da C.T.U. in Euro 168.452,00 alla data del 31 dicembre 2002, e il prezzo convenuto per la cessione, anche in considerazione del fatto che il controllo della società era già nella disponibilità degli acquirenti.
Sicchè, essendo tutti i contraenti evidentemente consapevoli della precaria situazione patrimoniale della società, avviata a una procedura concorsuale, doveva escludersi che i venditori fossero in buona fede, con la conseguenza che, in parziale riforma della decisione di primo grado, la condanna alla restituzione della somma di Euro 100.000 incassata a titolo di caparra dovesse essere estesa anche all'obbligazione accessoria degli interessi in misura legale, compensando altresì le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione.
i ricorrenti hanno dedotto che la nullità del contratto per carenza di causa si può ipotizzare solo nel caso di inesistenza in concreto di una delle prestazioni oggetto di scambio.
Sostegono i ricorrenti che "non è compatibile con l'ordinamento vigente il principio enunciato dalla sentenza impugnata per cui è nullo per difetto di causa un contratto nel quale vi sia sproporzione tra le prestazioni, posto che la rescissione del contratto per una sproporzione considerevole tra le prestazioni presuppone, quale condizione ulteriore dell'azione, anche l'approfittamento della stato di pericolo (art. 1447 c.c.) o di bisogno (art. 1448) di uno dei contraenti. Infatti la giurisprudenza ha escluso la rilevanza anche ai fini dell'annullamento di una compravendita di quote societarie finanche dell'errore sull'effettivo loro valore. E lo squilibrio tra le prestazioni rileva solo quando sia imprevedibilmente sopravvenuto alla stipulazione (art. 1467 c.c.)"
Inoltre, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, sostengono i ricorrenti, il valore delle quote può infatti rilevare solo come motivo del contratto.
I giudici della Corte di Cassazione ritengono tale primo motivo fondato e assorbente per i seguenti motivi di diritto:
- Secondo quanto prevede l'art. 1418 comma 2 c.c., il contratto è nullo quando manchi di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 1325 c.c., inclusa la causa. Ammesso che possa ipotizzarsi un contratto privo di causa, piuttosto che avente una causa diversa da quella apparente (Cass., sez. 3^, 7 luglio 2003, n. 10684, m. 564869, Cass., sez. 3^, 4 novembre 2005, n. 21389, m. 585356, Cass., sez. 3^, 7 giugno 2006, n. 13349, m. 590714, citate nella sentenza impugnata), come ad esempio nel negotium mixtum cum donatione (Cass., sez. 2^, 3 novembre 2009, n. 23297, m. 610125, Cass., sez. 2^, 17 novembre 2010, n. 23215, m. 615548), la giurisprudenza e la dottrina prevalenti escludono che lo squilibrio originario delle prestazioni possa invalidare per carenza della causa i contratti di scambio.
- Nei rari precedenti nei quali si è attribuito rilevanza allo squilibrio originario delle prestazioni, si trattava piuttosto di impossibilità giuridica di una delle prestazioni oggetto del preteso scambio: "come quando una delle parti si obblighi ad una prestazione senza che, in cambio, le venga attribuito nulla di più di quanto già le spetti per legge" (Cass., sez. 2^, 27 luglio 1987, n. 6492, m. 454764) o in ragione di altro vincolo contrattuale (Cass., sez. 3^, 8 maggio 2006, n. 10490, m. 592154).
- Secondo la giurisprudenza più recente, in realtà, lo squilibrio economico originario non priva di causa il contratto, perchè nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Si ritiene dunque che, salvo particolari esigenze di tutela, "le parti sono i migliori giudici dei loro interessi".
- Sicchè, ad esempio, "solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto" (Cass., sez. 2^, 19 aprile 2013, n. 9640, m. 626041).
- Lo squilibrio economico iniziale tra le prestazioni può rilevare così ai fini della rescissione del contratto a norma dell'art. 1447 c.c., o dell'art. 1448, in considerazione dello stato di bisogno o di pericolo di alcuno dei contraenti; come può rilevare ai fini dell'annullabilità a norma dell'art. 428 c.c., del contratto stipulato da persone incapaci. Ma in linea di principio lo squilibrio iniziale delle prestazioni non determina di per sè la nullità del contratto.
- D'altro canto, contrariamente a quanto pure si è ipotizzato in passato (Cass., sez. 1^, 20 novembre 1992, n. 12401, m. 479641), la giurisprudenza più recente ha ben chiarito che occorre distinguere non solo tra negozio a titolo gratuito e negozio a titolo oneroso, ma anche tra gratuità e liberalità (Cass., sez. 1^, 5 dicembre 1998, n. 12325, m. 521419). In particolare l'assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (così distinguendoli da quelli a titolo oneroso), non basta invece a individuare i caratteri della donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all'incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obbiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione (Cass., sez. 1^, 12 marzo 2008, n. 6739, m. 602560, Cass., sez. 1^, 24 giugno 2015, n. 13087, m. 635732). Si può dunque avere un negozio che, benchè gratuito, non è manifestazione di liberalità. Ma l'assenza del corrispettivo, che connota di gratuità il negozio, non ne comporta per ciò solo la nullità, come dimostra ad esempio l'esperienza dei rapporti negoziali tra società collegate (Cass., sez. 1^, 11 marzo 1996, n. 2001, m. 496284, Cass., sez. 1^, 24 febbraio 2004, n. 3615, m. 570426, Cass., sez. 1^, 14 ottobre 2010, n. 21250, m. 614301).
- Nel caso in esame pertanto l'accertamento del notevole squilibrio tra le prestazioni delle parti non può giustificare di per sè la nullità del contratto. Sicchè la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, perchè, adeguandosi agli enunciati principi di diritto, si pronunci sugli ulteriori profili della controversia.
LA MASSIMA
Lo squilibrio economico iniziale tra le prestazioni può rilevare ai fini della rescissione del contratto a norma dell'art. 1447 c.c. o dell'art. 1448, in considerazione dello stato di bisogno o di pericolo di alcuno dei contraenti, oppure può rilevare ai fini dell'annullabilità a norma dell'art. 1428 c.c. del contratto stipulato da persone incapaci; ma, di regola, lo squilibrio iniziale delle prestazioni non determina di per sé la nullità del contratto. Cass. n. 22567 del 4 novembre 2015.
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