Modifica del contratto di agenzia: prova scritta o testimoniale?

Nei rapporti di agenzia, la prova testimoniale non può essere ammessa dovendosi necessariamente provare per iscritto la dimostrazione della modifica contrattuale.



A cura dell'Avv. Augusto Careni

  • Quale rilevanza ha la prova scritta relativa a modifiche contrattuali nei contratti di agenzia? 

A tale quesito è chiamata a dare risposta la Suprema Corte nella sentenza n. 19716 del 3 ottobre 2016, nella quale viene affrontata la questione se, nei contratti di agenzia, la prova della modifica contrattuale possa essere data mediante assunzioni di testimonianze ovvero sia solo documentale.

IL CASO

La vicenda trae origine da un contenzioso nato a seguito del mancato pagamento da parte di una società nei confronti di altra società, in qualità di agente della prima, di provvigioni maturate su contratti di vendita di merce.

L’agente lamentava che, con riferimento ai contratti conclusi con un consorzio interregionale, fornitore di tutte le cooperative della regione Emilia-Romagna, le erano state riconosciute soltanto le provvigioni maturate sui contratti di compravendita aventi ad oggetto merce consegnata nella sua zona, in tal modo violandosi il suo diritto di ottenere le provvigioni su tutti i contratti conclusi con il consorzio interregionale, giacché tutti i suddetti contratti costituivano il frutto dell'attività di promozione e raccolta di ordini svolta dall’agente, indipendentemente dalla circostanza che la merce venisse poi consegnata a cooperative aventi sede nella provincia di Bologna o in altre province dell'Emilia-Romagna.

Il tribunale rigettava però la domanda dell'agente e la corte d'appello di Milano, adita per la riforma della sentenza di primo grado, rigettava a sua volta l'appello ritenendo che l'agente non avesse diritto alle provvigioni sulle vendite relativa alla merce consegnata fuori dalla zona a assegnatagli, essendo stata dimostrata per testi l'intervenuta conclusione di un accordo per la ripartizione di dette provvigioni tra i vari agenti delle zone interessate dalla successiva distribuzione; accordo che peraltro, secondo la Corte d’Appello, avrebbe trovato fondamento nel diritto di esclusiva di ciascun agente nella zona a lui assegnata, non derogabile neppure nei casi di fornitura effettuate a favore di una catena commerciale formata da una società capogruppo e da un gruppo di affiliati.

Avverso tale decisione proponeva quindi ricorso per Cassazione sulla base di due motivi:

1) violazione dell'art. 1743 c.c. in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa assegnando rilevanza, ai fini della diritto dell'agente alla provvigione, al luogo di esecuzione, invece che di conclusione e di promozione, dei contratti;

2) vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè di violazione dell'art. 1742 c.c., in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa ritenendo provato un accordo in ordine alla distribuzione delle provvigioni tra gli agenti senza precisare quali soggetti farebbero parte di tale accordo e, quindi, senza considerare che il medesimo coinvolgeva anche la proponente e, pertanto, non poteva essere provato per testi ai sensi dell'art. 1742 c.c.

  • La decisione della Corte di Cassazione.

Partendo dall’analisi della decisione della Corte di merita i giudici di legittimità affermano che il diritto dell’agente-ricorrente alla provvigione sarebbe stato validamente posto nel nulla da un accordo concluso tra lo stesso agente e gli altri agenti della preponente, assegnatari di zone diverse da Bologna, ed al quale avrebbe preso parte la stessa mandataria con il fine di assegnare le provvigioni maturate sugli acquisti effettuati dalla società capofila di una catena di punti di vendita presenti sull'intero territorio regionale all'agente nella cui zona si trova la singola unità commerciale della catena destinataria della merce oggetto dell'acquisto.

Tale accordo, secondo la corte distrettuale, sarebbe stato funzionale a garantire il diritto di esclusiva di ciascun agente in relazione alle provvigioni concernenti l'acquisto di merci destinate a punti vendita aventi sede nella sua zona.

Il ragionamento della corte distrettuale risulta fondato sull'accertamento di un fatto (la conclusione di un accordo di ripartizione delle provvigioni tra gli agenti della mandataria la cui dimostrazione processuale è stata fornita, secondo la sentenza gravata, da una prova testimoniale.

Ebbene secondo la Corte Suprema la prova testimoniale, tuttavia, non poteva essere ammessa poichè, risultando dalla stessa sentenza gravata che al suddetto accordo aveva partecipato anche la proponente, il medesimo doveva essere provato per iscritto sia ai sensi dell'art. 1742 c.c.

Ed ancora sotto l’altro profilo argomentato dall’agente-ricorrente, la decisione impugnata non può reggersi, secondo la Suprema Corte, sulla base che l’accordo suddetto costituirebbe mera attuazione del diritto degli agenti operanti in province diverse da Bologna di percepire la provvigione sugli acquisti di merci inviate in punti vendita presenti nella loro zona.

Ragionando in tal modo, infatti, si finirebbe per far passare l'assunto che il diritto alla provvigione sorga in capo all'agente nella cui zona il contratto sia stato eseguito, ma tale assunto deve ritenersi a parere della Corte di legittimità, giuridicamente errato.

Come da giurisprudenza consolidata, infatti, ai fini del diritto alla provvigione spettante all'agente non rileva il luogo in cui il contratto sia stato formalmente concluso o eseguito, ma quello in cui il contratto sia stato promosso o avrebbe potuto essere promosso per essere in tal posto la sede del cliente, a meno che il preponente non dimostri l'inesistenza in concreto per l'agente della possibilità di promuovere la conclusione di contratti con il cliente avente la sua sede nella zona assegnata in esclusiva all'agente, per essersi il cliente spogliato della possibilità di tale conclusione per averla delegata, a causa di reali e sostanziali ragioni organizzative, a persone preposte alle articolazioni territoriali esistenti fuori zona, avvenendo nella sede dell'impresa o del cliente la mera registrazione dei contratti, altrove promossi.

I giudici di piazza Cavour concludono quindi accogliendo il ricorso principale proposto dall’agente, cassando la sentenza gravata con rinvio alla corte territoriale

LA MASSIMA

In tema di contratti di agenzia la dimostrazione delle modifiche contrattuali deve essere fornita con prova scritta. Cass. Civ. n. 19716 del 3 ottobre 2016.

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