Processo tributario e notifica del ricorso in cassazione all'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può notificare l'atto sia presso la sede centrale che presso gli uffici periferici dell'Agenzia.



In tema di contezioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell'Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato.

Cass. civ., sez. trib., n. 27976 del 7 dicembre 2020

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