Protesto di cambiale: la responsabilità della banca.
La banca ha l'obbligo di attivarsi per evitare la levata del protesto laddove sia avvenuto il relativo atto solutorio.
Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale impongono, una volta avvenuto l'atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto e, ove tale meccanismo si trovi in una fase così avanzata da non poter più essere interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall'art. 12 l. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l'obbligo per la banca - ove sia intervenuta comunque la levata del protesto - di restituire la provvista utilizzata per l'operazione non andata a buon fine.
Cass. civ. n. 2549 del 4 Febbraio 2020
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Qualora dall'esame esterno della firma di traenza risulti evidente la non corrispondenza della conformità documentale di essa allo specimen della firma depositato presso la banca dal correntista, l'istituto di credito non puಠlimitarsi a dichiarare che rifiuta il pagamento dell'assegno (L. n. 349 del 1973, art. 63, comma 1, n. 4 e art. 1) perché è stato denunciato come rubato, ma ha l'obbligo di precisare chiaramente al pubblico ufficiale incaricato del protesto che il titolare del conto corrente è un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno e che tra il titolare del conto ed il traente non vi è nessun rapporto negoziale o legale, opponibile alla banca, che legittimi quest' ultimo ad obbligarsi in nome e per conto di quegli. Diversamente il comportamento dell'istituto costituisce causa del fatto ingiusto della pubblicazione del nome del correntista sul bollettino dei protesti (L. n. 77 del 1955, art. 2), con l'ulteriore conseguenza di aver fatto conoscere a chiunque le esatte generalità del cliente con cui intrattiene il conto, non essendo sufficiente a tutelarlo dal discredito sociale ed economico la collocazione in apposita categoria, con conseguente responsabilità , anche contrattuale, di tutti i danni che ne derivano . Quanto poi al pubblico ufficiale, sussiste la sua corresponsabilità per concorso nel causare il protesto illegittimo se ha omesso di vigilare, anche per colpa lieve, sulla corrispondenza tra la firma di traenza e il nome del titolare del conto corrente, poiché nell'adempimento dei suoi obblighi di status a lui personalmente incombe dirigere la compilazione dell'atto - L. n. 89 del 1913, art. 47 - con perizia e diligenza professionale per non danneggiare un soggetto apparentemente estraneo all'emissione dell'assegno.
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