Che cos'è la testimonianza assistita?
Art. 197 ter c.p.p. Natura e caratteristiche alla luce della più recente giurisprudenza, anche di legittimità.
La testimonianza assistita, sancita dall'art. 197 bis c.p.p. è l'ipotesi in cui l'ufficio di testimone viene assunto da persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per un reato collegato.
L'art. 197 bis c.p.p. individua i soggetti che possono rendere testimonianza, disciplina le condizioni e specifica le garanzie volte a tutelare il diritto di difesa degli imputati-testimoni.
La Corte Costituzionale si è pronunciata nel 2006 sulla questione dell'imputato testimone connesso assoltto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 novembre 2006 n. 381 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 3 e 6 dell'art. 197 bis c.p.p. affermando che l'imputato destinatario di una sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" debba essere sentito come un testimone comune, e dunque senza le garanzie della testimonianza assistita.
Giurisprudenza rilevante in tema di testimonianza assistita.
- Testimonianza assistita, mancato invito a rendere dichiarazioni e nullità relativa.
In tema di testimonianza assistita, il mancato invito a rendere la dichiarazione di rito prevista dall'art. 497, comma 2, cod. proc. pen. configura una nullità relativa, che può essere immediatamente eccepita anche dal difensore del teste, in quanto la previsione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. fa riferimento non alla parte processuale, ma alla parte di un atto, qual è il teste assistito nel corso della sua escussione.Cassazione penale sez. VI, 11/09/2019, n.41260
- Testimonianza assistita e collegamento occasionale: quali condizioni per l'incompatibilità a testimoniare?
Il collegamento occasionale che determina l'incompatibilità a testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2, lett. b), c.p.p., sussiste a condizione che ricorra un legame spazio-temporale tra i reati e l'identità soggettiva degli autori degli stessi, essendo altresì necessario che tra più reati commessi nel medesimo contesto l'uno abbia favorito, consentito, propiziato o motivato l'altro .Cassazione penale sez. VI, 16 novembre 2017, n.58089
- Il legale ex difensore dell'imputato può assumere la veste di testimone se non ha compiuto atti di investigazione difensiva?
Non sussiste l'incompatibilità a testimoniare del legale che, dopo aver dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato e senza aver compiuto atti di investigazione difensiva nell'interesse di quest'ultimo, abbia assunto, nello stesso procedimento, la veste di testimone, né le dichiarazioni rese dallo stesso sono inutilizzabili, poiché la scelta di non opporre il segreto professionale rileva, eventualmente, soltanto sotto un profilo deontologico. Cassazione penale sez. II, 28 marzo 2017, n.22954
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'art. 3 Cost., l'art. 197-bis, comma 6, c.p.p., nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'art. 197-bis c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «perché il fatto non sussiste» divenuta irrevocabile e, in via consequenziale, l'art. 197-bis, comma 3, c.p.p., nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «perché il fatto non sussiste» divenuta irrevocabile. Corte Costituzionale, 26 gennaio 2017, n.21
- Oggetto e limiti della testimonianza
Non può assumere l'ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 64 c.p.p. e senza il rispetto delle norme che regolano l'assunzione delle dichiarazioni del teste assistito, il soggetto che cumuli in sé le qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso a sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 12 c.p.p., o relativo a un reato collegato a norma della lett. b) del comma 2 dell'art. 371 c.p.p.; laddove può assumere l'ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 64 c.p.p. ma con il rispetto delle norme che regolano l'assunzione delle dichiarazioni del teste assistito, la persona offesa che sia anche imputata in un procedimento connesso a sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 12 c.p.p., o relativo a un reato collegato a norma della lett. b) del comma 2 dell'art. 371 c.p.p., dopo che nei suoi confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile, salvo che tale sentenza sia di proscioglimento per non aver commesso il fatto, nel qual caso non sussistono neppure i limiti di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 197 bis c.p.p.Cassazione penale Sez. Un., 17 dicembre 2009, n.12067
- False informazioni al P.M.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 384, comma 2, c.p., nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), c.p.p. - a quello, realizzato da altri, cui le dichiarazioni si riferiscono. La mancata applicazione della causa di non punibilità, prevista dall'art. 384, comma 2, c.p., a favore di chi abbia commesso, tra gli altri, i reati di falsa testimonianza o false informazioni al pubblico ministero, qualora le informazioni o la testimonianza siano state assunte in modo non legittimo o qualora si verta in un caso in cui il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi, anche alle false informazioni alla polizia giudiziaria che, pur non rientrando in una specifica fattispecie criminosa, possono concorrere, con gli altri elementi previsti dalla legge, ad integrare il favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., dà luogo ad una disciplina palesemente irragionevole, poiché tra il delitto di false informazioni al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo, commesso mediante false o reticenti informazioni alla polizia giudiziaria, vi è identità di condotte materiali - mendacio o reticenza - e sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (agli inizi del procedimento) e quelle della ricerca della verità (nella fase finale del processo) si sommano; e la diversità di trattamento risulta ancor più irrazionale tenuto conto dell'evoluzione normativa del sistema processuale, che ha condotto ad una sostanziale convergenza di disciplina fra le due ipotesi (sent. n. 416 del 1996).Corte Costituzionale, 20 maro 2009, n.75
- Testimonianza assistita e patrocinio a spese dello Stato.
L'imputato di reato connesso e il testimone assistito non possono essere ammessi in quanto tali al patrocinio a spese dello Stato, atteso che quest'ultimo si estende alle procedure derivate ed accidentali solo se connesse ad un procedimento nel quale il richiedente sia già stato ammesso al beneficio in quanto titolare di una delle qualifiche soggettive elencate nel comma 1 dell'art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002.Cassazione penale sez. IV, 11 giugno 2008, n.33139
- Testimonianza assistita e prova nel giudizio penale.
Il riconoscimento di un oggetto di percezione sensoriale, quale uno scritto privo di firma, effettuato nel corso della deposizione di persona esaminata nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., che ha esibito l'atto, trova il suo paradigma nella testimonianza assistita del soggetto, il quale, nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti contestati agli imputati, si attribuisce la paternità di un documento mancante della sottoscrizione. Esso, pertanto, deve essere tenuto distinto dalla ricognizione disciplinata dall'art. 216 c.p.p. ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 c.p.p.Cassazione penale sez. I, 14 aprile 2005, n.21034
DOMANDE E RISPOSTE
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L'omesso avvertimento ex art. 64 comma 3 c.p.p. impedisce che siano validamente raccolte solo le dichiarazioni inerenti le persone accusate di fatti diversi ma connessi o collegati - ai sensi dell'art 12 lett. c) e dell'art. 371 comma 2 c.p.p. - e che, quindi, sia validamente assunta la loro testimonianza assistita volontaria la cui liceità dipende dal consapevole ed informato mancato esercizio del diritto al silenzio, mentre, nel caso di imputati legati dal vincolo della connessione c.d. "forte" (art. 12 comma 1 lett. a c.p.p.) è irrilevante la mancata formalizzazione dell'avviso ex 64 c.p.p., giacché non consente la loro trasformazione in testimoni "assistiti", possibile solo con la formazione del giudicato. Tribunale Torre Annunziata 10 maggio 2004
Ai sensi dell'art. 26, l. n. 63 del 2001, nei processi penali in corso, la disciplina della testimonianza assistita è validamente applicata nei riguardi del testimone citato che debba ancora essere escusso. Corte Assise Santa Maria Capua Vetere 25 maggio 2002
- L'imputato di reato collegato può essere esaminato in qualità di testimone assistito con le forme di cui all'art. 197 bis c.p.p.?
L'imputato di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità di testimone assistito con le forme di cui all'art. 197-bis c.p.p., senza necessità di procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p., nel caso in cui abbia già reso, in precedenza, dichiarazioni sulla responsabilità di altri, non avvalendosi, per libera scelta, della facoltà di non rispondere. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tali casi, viene in rilievo il disposto dell'art. 210, comma 6, c.p.p., a termini del quale trovano applicazione le regole sancite dall'art. 197-bis c.p.p., tra le quali non è compresa quella enunciativa del "diritto al silenzio" del testimone, le cui dichiarazioni accusatorie necessitano, invece, di riscontro esterno, giusta il richiamo all'art. 192, comma 3, c.p.p.).
- E' incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone il soggetto già indagato la cui posizione sia stata archiviata?
Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non necessaria l'acquisizione di elementi di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. che suffragassero le dichiarazioni testimoniali di un coindagato nei cui confronti era stata disposta l'archiviazione, in applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 323-ter c.p.).
- Sono utilizzabili le dichiarazioni acquisite in abbreviato da soggetto indagato di reato collegato senza le garanzie ex art. 197 bis cp?
Sono inutilizzabili le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio abbreviato da soggetto indagato di reato collegato o connesso senza le garanzie previste dall'art. 197-bis cod. pen. (Fattispecie di tentata rapina aggravata e lesioni ai danni di una guardia giurata, a sua volta indagata per lesioni ai danni del ricorrente).
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