Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e del 1972.

02/12/2015 

Le Parti, preoccupate per la salute fisica e morale dell’umanità, riconoscendo che l’utilizzazione medicinale degli stupefacenti permane indispensabile per alleviare il dolore e che le misure volute devono essere adottate per assicurare che stupefacenti siano disponibili a questo scopo, riconoscendo che la tossicomania rappresenta una grande calamità per l’individuo e costituisce un danno economico e sociale per l’umanità, consapevoli del dovere che loro incombe di prevenire e combattere questa grande calamità, considerando che per risultare efficaci i provvedimenti adottati contro l’abuso degli stupefacenti debbono essere coordinati e universali, ritenendo che un’azione universale di questo genere esige una cooperazione internazionale retta dai medesimi principi e mirante alla realizzazione di scopi comuni, riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e auspicando che gli Organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa organizzazione, desiderando concludere una Convenzione internazionale da tutti accettabile che sostituisca la gran parte dei Trattati esistenti relativi agli stupefacenti, che limiti l’utilizzazione degli stupefacenti per scopi medicinali e scientifici e che stabilisca una durevole cooperazione internazionale per realizzare questi principi e per raggiungere questi scopi, convengono quanto segue: