Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, convertito, con modif., dalla L. 28 febbraio 2020 n. 7.



DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019 n.161 (in Gazz. Uff., 31 dicembre 2019, n. 305) - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 7- Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Articolo 1

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020»(1);

2) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° maggio 2020»(2).

_____________

[1] Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[2] Numero modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

Articolo 2

Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.»(1); b) all'articolo 242: 1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una registrazione» e le parole: «a norma dell'articolo 493-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 268, comma 7»;

2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:

«Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»;

b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater) e' aggiunta la seguente: "f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo" »(2);

c) all'articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»(3);

d) all'articolo 267:

1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4»;

3) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;

4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.»;

e) all'articolo 268:

1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il pubblico ministero da' indicazioni e vigila affinche' nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.»(4);

2) il comma 2-ter e' abrogato; 3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito puo' derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facolta' di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima(5).

7. Il giudice, anche nel corso delle attivita' di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, puo' disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo(6).

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»;

f) all'articolo 269:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»(7);

2) il comma 1-bis e' abrogato;

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e' necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

g) all'articolo 270:

01) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" »(8);

1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis.»(9);

2) al comma 2, al secondo periodo le parole «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.»;

h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: "conversazioni rilevanti," sono inserite le seguenti: "e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269,"(10);

i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1"(11);

l) all'articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270»;

m) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facolta' di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore puo', entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.»(12);

n) all'articolo 422, il comma 4-bis e' soppresso;

o) all'articolo 454, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore puo' depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo' avanzare al giudice istanza affinche' si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma puo' essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore.»(13);

p) all'articolo 472, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

q) gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 493-bis sono abrogati.

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 89 e' sostituito dal seguente:

«Art. 89. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni). - 1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonche' i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

2. Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili , devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia(14).

3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita' della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita' che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso(15).

4. Quando e' impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice da' atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita' tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si da' atto nel verbale.»;

b) l'articolo 89-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni).

1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio e' gestito con modalita' tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e' vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita' di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia e' annotato in apposito registro, gestito con modalita' informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.»(16);

c) all'articolo 92, comma 1-bis, dopo le parole «conservazione nell'archivio» e' soppressa la parola «riservato».

3. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

4. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilita', sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, non avente natura regolamentare, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita' di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, [nonche' di consultazione e richiesta di copie,] a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi(17).

6. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalita' dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalita' e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni e' eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, dopo le parole «pubblici ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «o degli incaricati di pubblico servizio».

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 30 aprile 2020(18).

[1] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[2] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[3] Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[4] Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[5] Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[6] Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[7] Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[8] Numero premesso dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[9] Capoverso sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[10] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[11] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[12] Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[13] Capoverso modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[14] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[15] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[16] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[17] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

[18] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 28 febbraio 2020, n. 7, in sede di conversione.

Articolo 3

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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