Il braccialetto elettronico è una nuova forma di misura coercitiva?
Il braccialetto elettronico rappresenta una cautela che il giudice può adottare non per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio per la scelta delle misure.
E' stato il D.L. 341/2000 ad introdurre l'art. 275 bis c.p.p. rubricato "particolari modalità di controllo".
L'art. 275 bis c.p.p. dispone che quando il giudice ritenga necessaria una maggiore effettività del controllo da parte dell'imputato può disporre che questi sia sottoposto a controllo mediante strumenti elettronici.
Successivamente il D.M. 2 febbraio 2011 ha rimesso alle Questure o ai comandi provinciali delle Forze di polizia la verifica dell'effettiva disponibilità di tali mezzi e dell'esistenza delle condizioni tecniche necessarie per il loro corretto funzionamento.
Il tutto deve sempre essere disposto e applicato "nel rispetto della diginità dell'interessato".
- L'adozione di mezzi elettronici introduce una nuova misura coercitiva?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo non introduce una misura coercitiva ulteriore rispetto a quelle elencate negli artt. 281 e seg. c.p.p. ma solo una condizione sospensiva della custodia cautelare in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico.
- Quindi gli arresti domiciliari con braccialetto rappresentano un genere diverso di misura?
?No, la Corte di Cassazione con sentenza del 13 gennaio 2016 n. 1639 ha chiarito, sulla scia di precedenti pronunce giurisprudenziali, che gli arresti domiciliari con braccialetto non rappresentano un genere diverso di misura, ma costituiscono semplicemente una modalità particolare di esecuzione della misura prevista dall'art. 284 del codice di rito.
- Perchè occorre verificare la disponibilità della persona soggetta a cautela a sottoporsi al controllo elettronico?
?La disponibilità della persona soggetta a cautela a sottoporsi al controllo elettronico offre una garanzia al giudice che il detenuto non si allontanerà in modo occulto dalla sua abitazione e costituisce un indice sintomatico di serietà e di maggiore affidabilità del soggetto, offrendo la base per una valutazione prognostica positiva in merito alla sua capacità di autocustodia.
- Il giudice è sempre vincolato a ritenere idonea la misura cautelare domiciliare con braccialetto elettronico?
?No, la Cassazione specifica che il giudice non è vincolato a ritenere sempre e comunque idonea la misura domiciliare ma soltanto che può legittimamente applicare la misura di maggiore rigore a condizione che esplichi le "specifiche ragioni per cui ritiene inidonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari".
LA MASSIMA
L'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo non introduce una misura coercitiva ulteriore rispetto a quelle elencate negli artt. 281 e segg. c.p.p., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico. Ne deriva che il suddetto braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini dell'adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni" (Confr. Cass. Sez. 5^, n. 40680 del 19/06/2012 - dep. 17/10/2012, CED 253716; Cass. Sez. 3^, n. 7421 del 3/12/2014 - dep. 19/02/2015, CED 262418).
Gli arresti domiciliari con braccialetto non rappresentano un genere diverso di misura, ma costituiscono semplicemente una modalità particolare di esecuzione della misura prevista dall'art. 284 del codice di rito, mentre la dichiarata disponibilità della persona soggetta a cautela a sottoporsi al controllo elettronico, oltre ad offrire una garanzia al giudice che il detenuto non si allontanerà in modo occulto dalla sua abitazione, costituisce un indice sintomatico di serietà e di maggiore affidabilità del soggetto, offrendo la base per una valutazione prognostica positiva in merito alla sua capacità di autocustodia. Corte di Cassazione penale, 13 gennaio 2016 n. 1639.
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