Chi perde la causa paga in automatico le spese vive.
Il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato. Cass. Civ. Ord. n. 23830 del 14-20 novembre 2015
IL FATTO
A seguito di ordinanza pubblicata dalla Corte di Cassazione, la parte vittoriosa promuove ricorso per la correzione dell'errore materiale dell’ordinanza stessa che consisterebbe nella determinazione degli esborsi del giudizio nel capo di condanna della controparte alle spese dei procedimento con essa definito, e nel quale la liquidazione era stata limitata ad euro 200,00 per esborsi, mentre fin dalla memoria ex art. 378 c.p.c. erano stati documentati costi vivi in euro 33,21 per notifiche ed in euro 1.076 per contributo unificato e marche. Il ricorso viene trattato dalla Suprema Corte in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 3, 375, 376 e 380-bis c.p.c.
LA DECISIONE DELLA CORTE
Per i giudici di piazza Cavour nessun errore materiale affligge l'ordinanza suddetta, sotto il denunziato profilo della mancata specifica quantificazione, tra gli esborsi oggetto della condanna di controparte alle spese del giudizio di legittimità, del contributo unificato. Infatti il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare (crf. Cass. Civ., ord. 17 settembre 2013, n. 21207).
Pertanto il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest'ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell'obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte.
Sul punto recentissima pronuncia (Cass. Civ., ord. 23 settembre 2015, n. 18828) si è espressa nel senso che, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente procedimento, né agli effetti dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla 1. 228/12.
LA MASSIMA
Qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento Cass. Civ. Ord. n. 23830 del 14-20 novembre 2015.
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