Art. 1405 Codice Civile. Effetti della mancata dichiarazione di nomina.

1405. Effetti della mancata dichiarazione di nomina.

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari [artt. 1402, 1404, 1762 c.c.].

GIURISPRUDENZA RILEVANTE (art. 1405 c.c. e contratto da persona da nominare)

Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata; ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel contratto a favore del terzo, invece, il beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrà effetti nei confronti di quest'ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne.Cassazione civile sez. II, 17 settembre 2019, n.23125

In tema di imposta di registro, l'art. 32 del d.P.R. n. 131 del 1986 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita "per persona da nominare", la nomina tardiva determina unicamente l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell'originario promissario acquirente che del terzo nominato tardivamente, mentre l'imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo graverà esclusivamente sulle parti che hanno stipulato l'atto, restando del tutto estraneo allo stesso il promissario acquirente che ha effettuato, sebbene oltre il termine contrattuale, la nomina del terzo.Cassazione civile sez. trib., 9 febbraio 2018, n.3176

In caso di preliminare di vendita nel quale il promissario acquirente si sia riservato la facoltà di nominare un terzo fino al tempo del rogito, qualora la "electio amici" non sia intervenuta prima di tale momento e lo stesso promissario agisca per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, occorre che la nomina venga effettuata al più tardi in seno alla domanda giudiziale, derivandone, ove svolta in corso di giudizio, la sua tardività, con conseguente consolidamento degli effetti del contratto in capo all'originario contraente.Cassazione civile sez. II, 2 marzo 2015, n.4169

La tardiva o invalida nomina del terzo determina il consolidamento degli effetti del contratto in capo all'originario contraente, ai sensi dell'art. 1405 c.c.Cassazione civile sez. II, 2 marzo 2015, n.4169

Il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, ovvero quando l' "electio amici" sia inefficace per difetto di adesione o per mancanza di pregressa valida procura da parte dell'eletto; peraltro, l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'indicazione è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l'altro contraente, fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato.Cassazione civile sez. II, 20 giugno 2011, n.13537

Nel contratto per persona da nominare la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto, ma ciò non va inteso nel senso che debbano necessariamente essere consacrate in una formale dichiarazione diretta all'altro contraente, essendo sufficiente che a costui pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione. Il contratto per persona da nominare produce quindi l'effetto della sostituzione del nominato all'originario stipulante "ex tunc", in via diretta ed immediata, nei confronti del terzo, sempre che la dichiarazione di nomina di questo da parte del contraente proceda in tempo utile e nelle debite forme e sia altresì trascritta ove tale formalità sia prevista per il contratto cui inerisce. Trascorso invece il termine di tre giorni previsto dalla legge, o quello diverso pattuito dalle parti, il rapporto si consolida in capo allo stipulante.Cassazione civile sez. III, 29 settembre 2006, n.21254

Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e che può pertanto anche non esercitare, con la conseguenza che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.Tribunale Napoli, 27 maggio 2005

Il contratto per persona da nominare differisce dal contratto a favore di terzo perché nel primo la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando essa l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e può pertanto anche non esercitare, con la conseguenza che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originali; nel secondo, invece, la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto, che produrrà effetti nei confronti del terzo (salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne), con la conseguenza che il terzo nel contratto previsto dall'art. 1411 c.c. deve essere sempre determinato o determinabile.Cassazione civile sez. III, 18 luglio 2002, n.10403

Nel contratto per persona da nominare il termine di tre giorni fissato dalla legge per la dichiarazione di nomina può essere validamente modificato dalle parti, a condizione che il nuovo termine sia "certus an et quando" e non faccia sorgere dubbio alcuno che l'adempimento prescritto dalla legge avvenga in un determinato numero di giorni a decorrere dalla stipulazione del contratto oppure a scadenza fissa o in altro modo sicuramente determinato; in mancanza di tali caratteristiche la clausola è inidonea a sostituire il termine legale e se l'indicazione del contraente non avviene entro questo termine il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari. Cassazione civile sez. I, 26 maggio 2000, n.6952

Il contratto per persona da nominare è destinato, ai sensi dell'art. 1405 c.c., a produrre i suoi effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, e ciò non solo nel caso in cui oggetto del negozio risulti una prestazione indivisibile, ma anche quando la stessa risulti frazionabile in più parti e con riferimento ad una pluralità di soggetti. Ne consegue che, in presenza (come nella specie) di un contratto di opzione di acquisto di quote di una s.r.l. che conferisca ad una parte la potestà di accettare anche per persona da nominare la proposta di vendita irrevocabilmente formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante, mentre l'inefficacia della contestuale electio amici (per difetto di adesione o di pregressa valida procura dell'eletto) comporta, al pari della mancanza della nomina del terzo, il definitivo consolidarsi dell'iniziale posizione negoziale dello stipulante medesimo nella sua globale consistenza.Cassazione civile sez. I, 10 novembre 1998, n.11296

L'invalidità o l'intempestività della dichiarazione di nomina del terzo non comporta la nullità del contratto per persona da nominare, ma ne restringe unicamente l'efficacia nei rapporti fra i contraenti originari. Ne consegue che con riguardo ad un contratto preliminare la questione della validità e tempestività di tale dichiarazione può essere sollevata solo nell'ambito dei rapporti che legano il promittente, il promissario ed il terzo nominato, ma non può essere in nessun caso dedotta da un terzo estraneo, il quale non potrebbe derivarne effetti a lui favorevoli, neppure quando vanti a sua volta sulla base di un autonomo rapporto intercorso con il medesimo promittente e concernente il medesimo bene, la qualità di promissario.Cassazione civile sez. II, 14 febbraio 1992, n.1823

Il procuratore legale, il quale abbia partecipato, in qualità di offerente per persona da nominare (art. 579 comma 3 c.p.c.), alla vendita con incanto di immobile acquisito al fallimento, è legittimato ad impugnare in proprio, anziché nell'indicata qualifica, il provvedimento di aggiudicazione del bene in favore di altri, considerando che la nomina di un diverso soggetto, come effettivo autore dell'offerta, integra esercizio di una facoltà.Cassazione civile sez. I, 20 marzo 1990, n.2312

Rientrano nella comunione legale tra coniugi i diritti acquistati, in virtù di un contratto preliminare di compravendita con il quale uno dei coniugi abbia promesso d'acquistare per sè, o per persona da nominare, porzioni di un bene immobile (nella specie, fabbricato in corso di costruzione), impiegando capitali all'evidente scopo speculativo di rivendere a terzi i beni acquistati sottraendosi agli oneri fiscali del doppio trasferimento; in tal caso, la domanda dell'altro coniuge non può estendersi all'esecuzione in forma specifica del preliminare, per il cui accoglimento occorre anche il consenso del coniuge che ha proceduto alla stipula del contratto.Tribunale Catania, 28/04/1986

Con riguardo ad un preliminare, la ricorrenza di un contratto per persona da nominare, ai sensi ed agli effetti degli art. 1401-1405 c.c., non è ravvisabile quando la riserva di nomina di un terzo venga riferita non allo stesso preliminare, in relazione ai diritti ed obblighi da esso nascenti, ma al contratto definitivo che le parti stesse si impegnano a stipulare.Cassazione civile Sez. Un., 8 novembre 1983, n.6587

Nel contratto per persona da nominare - che viene disciplinato dalla legge, sotto il profilo sistematico e funzionale, come applicazione dell'istituto della rappresentanza - il contraente che si è riservato la facoltà di nomina assume la veste di rappresentante della persona da designare e il contratto si perfeziona in tutti i suoi elementi ancora prima della nomina dell'eligendo, non esistendo incertezza sulla esistenza di un contraente, ma soltanto sulla circostanza se allo stipulante debba sostituirsi o meno altra persona che prenderà il suo posto con effetto retroattivo. Conseguentemente il contraente che ha esercitato la facoltà di riserva, può validamente porre in atto tutte le manifestazioni di volontà necessarie al perfezionamento del negozio, senza che sia necessario un mandato preventivo della persona da nominare sino al momento in cui questa verrà indicata.Cassazione civile sez. III, 4 ottobre 1983, n.5777

Alla vendita agli incanti per persona da nominare in sedi di esecuzione forzata, si applicano i principi propri del contratto per persona da nominare. Pertanto, qualora l'offerta sia fatta da persona che non abbia la qualità di procuratore legale prescritta dall'art. 579 comma 3 c.p.c. per potere fare offerte per persone da nominare, ciò costituisce causa ostativa alla possibilità di sostituire la persona dell'aggiudicatario, non è tale da rendere nulla l'offerta già effettuata, con la conseguenza che l'aggiudicazione si perfeziona in capo all'offerente.Cassazione civile sez. III, 17 settembre 1981, n.5145