Opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione.

L'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 554 c.p.c.va proposta ai sensi del comma secondo dell'art. 617 c.p.c.



La Cassazione civile con sentenza n. 21081 del 19 ottobre 2015, si è pronunciata in ordine all'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 554 c.p.c., stabilendo che la stessa va proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 617 c.p.c. essendo riferita a quest'ultima quale atto esecutivo conclusivo del relativo procedimento.

IL CASO

Il terzo pignorato proponeva opposizione agli atti esecutivi con ricorso  impugnando l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. nel procedimento esecutivo mobiliare presso terzi con la quale era stata assegnata in pagamento, salvo esazione, alla creditrice la somma complessiva di Euro XXXXXX, oltre accessori, facendo obbligo al terzo pignorato di procedere al pagamento in suo favore.

Il terzo pignorato deduceva di avere erroneamente indicato l'importo di € WWWWW come giacente sul conto corrente della debitrice, dato che questa, alla data del pignoramento, vi detenenva un minore importo.

l'opposta aveva resistito all'opposizione e con ordinanza il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione proposta dall'opponente: questa era tuttavia stata accolta dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Il collegio aveva sospeso con provvedimento la procedura presso terzi , fissando il termine perentorio di tre mesi per l'introduzione del giudizio di merito.

L'opposta introduceva il giudizio di merito affinchè fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità, l'improcedibilità e comunque la tardività del ricorso in opposizione e, per l'effetto, fosse integralmente confermata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, con consequenziale assegnazione in pagamento alla creditrice istante delle somme già trattenute dal terzo pignorato quantificate nell'importo complessivo di Euro XXXXX oltre accessori e spese; affinchè si accertasse e dichiarasse, ancora, la terza debitrice dell'importo di Euro XXXXX, oltre interessi e rivalutazione, in virtù della dichiarazione dalla stessa emessa con raccomandata a.r. d nel  procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi. In subordine, chiedeva di ridurre gli importi a lei dovuti dal terzo pignorato, sino alla concorrenza delle somme dichiarate dalla stessa Banca come dovute e giacenti sul conto corrente intestato alla debitrice al momento del pignoramento. Infine, chiedeva la condanna del terzo al risarcimento dei danni per l'errata dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. o, in via gradata, la condanna al pagamento della somma di NNNNNN oltre accessori per l'attività difensiva spiegata nei giudizi di opposizione instaurati dalla banca; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In sede di merito, si costituiva il terzo pignorato e  resisteva a tutte le domande di controparte e chiedeva, inoltre, che fosse dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto notificato sulla base dell'ordinanza di assegnazione impugnata, e degli atti esecutivi successivi; il tutto con vittoria di spese.

La società debitrice restava contumace.

La sentenza del tribunale di prime cure accoglieva l'opposizione qualificandola come opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, riduceva alla minor somma "il contenuto e l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva", nonchè "il conseguente precetto ed i successivi atti di esecuzione"; ha rigettato ogni altra domanda proposta dalle parti ed ha compensato interamente le spese processuali, lasciando a carico della banca quelle della CTU disposta in sede di merito.

Contro tale sentenza veniva proposto ricorso. Il terzo si difendeva con controricorso.

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte rigetta il ricorso.

la ricorrente sosteneva che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi doveva essete dichiarato inammissibile perchè tardivo in quanto avverso l'ordinanza di assegnazione è stto proposta opposizione agli atti esecutivi con ricorso notificato dopo ben 23 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione, allorquando il termine previsto dall'art. 617 c.p.c., sarebbe scaduto.

Secondo la ricorrente, infatti, si tratterebbe di opposizione agli atti esecutivi avanzata prima dell'inizio dell'esecuzione e quindi avrebbe dovuto essere proposta con citazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 1, e la citazione avrebbe dovuto essere notificata nel termine di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

La ricorrente aggiungeva che, avendo espressamente dichiarato la propria residenza nel precetto notificato, l'unica notifica del ricorso validamente effettuata sarebbe quella fatta alla parte personalmente presso la residenza dichiarata, ai sensi dell'art. 480 c.p.c..

La Corte evidenziando l'infondatezza del motivo rileva che:

 - una volta dato per scontato, così come è dato dalla stessa ricorrente, il rimedio dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. - la norma da applicare è quella del comma 2, non quella del primo. E' errato l'assunto della ricorrente secondo cui si tratterebbe di opposizione agli atti esecutivi c.d. pre-esecutiva, cioè proposta prima dell'inizio dell'esecuzione.

E' vero che, sulla base dell'ordinanza di assegnazione, si iniziò una nuova procedura esecutiva nei confronti dell'istituto di credito, notificando a quest'ultimo, oltre alla stessa ordinanza in forma esecutiva (considerata quindi come titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato), anche il precetto, in data 20 aprile 2011, e, quindi, procedette, sempre nei confronti della banca, ad un pignoramento mobiliare, in data 2 maggio 2011. L'ordinanza di assegnazione ben può essere, a sua volta, titolo esecutivo che, munito della relativa formula, venga portato ad esecuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato (cfr. Cass. n. 3976/03, n. 19363/07, nonchè già Cass. n. 394/68).

Nel caso in cui il creditore assegnatario agisca esecutivamente in danno del terzo pignorato inadempiente questi assume la qualità di debitore esecutato. In siffatta qualità, si può avvalere dei rimedi riconosciuti dall'ordinamento in favore della generalità dei debitori che siano esecutati in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (quale è l'ordinanza di assegnazione, anche se non idonea al giudicato: cfr. Cass. n. 11404/09).

Quest'ultima eventualità però non risulta essersi verificata nel caso di specie.

Il terzo pignorato, una volta conosciuta l'ordinanza di assegnazione, a seguito della notificazione, ha inteso far valere i vizi dell'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c. a conclusione del processo esecutivo per espropriazione presso terzi introdotto dal creditore del suo creditore. Così agendo, ha lamentato vizi dell'ordinanza medesima (cfr. Cass. n. 20310/12, nonchè Cass. n. 4505/11, n. 5529/11, n. 5687/12, n. 5895/12) ed ha seguito l'orientamento di questa Corte per il quale in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., (cfr. Cass. n. 4578/08, nonchè, tra le altre, di recente Cass. n. 11642/14, oltre a Cass. n. 5529/11 e n. 20310/12 cit.).

Si tratta quindi di opposizione agli atti esecutivi avanzata dopo l'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, perchè riferita al processo esecutivo concluso con la detta ordinanza. Essa va proposta nel termine di venti giorni decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, se resa in udienza alla presenza del terzo pignorato, ovvero, nel regime dell'art. 543 c.p.c., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 11, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., (bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito), decorrente dal momento in cui il terzo ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo (così Cass. n. 11642/14, che ha escluso la decorrenza dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176 c.p.c., comma 2).

L'opponente - afferma la Corte - ha correttamente depositato il ricorso in opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell' art. 617 c.p.c., comma 2, così rispettando (con l'una e l'altra delle date indicate) il termine di venti giorni fissato da questa norma.

Non risulta infatti dagli atti che il terzo fosse a conoscenza dell'ordinanza di assegnazione  prima della notificazione venne fatta unitamente al precetto. Nè rileva in senso contrario che la stessa banca abbia chiesto l'annullamento di quest'ultimo precetto e degli atti esecutivi successivi, poichè si tratta di annullamento consequenziale a quello dell'ordinanza di assegnazione, da considerarsi titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 11493/15).

L'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., essendo riferita a quest'ultima quale atto esecutivo conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, con ricorso al giudice dell'esecuzione notificato al difensore della parte opposta costituito nel processo esecutivo, nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno in cui l'ordinanza è stata pronunciata in udienza alla presenza del terzo pignorato ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza. Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato. 

Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev'essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo (così Cass. n. 15615/05).

  • In caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento rileva la data della notificazione oppure la data della dichiarazione del terzo?

In caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento, come nell'ipotesi di rimesse effettuate dal correntista, qualora siano pignorate somme depositate in conto corrente, non rileva l'importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento bensì l'importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l'importo eventualmente incrementatosi fino all'udienza ex art. 543 c.p.c..

Va infatti sottolineato che l'art. 546 c.p.c., nel testo risultante dalla modifica apportata col D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, rende operanti gli obblighi di custodia del terzo pignorato nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà.

Pertanto, gli atti dispositivi del terzo posti in essere in danno dei creditori dopo il pignoramento sono, per legge inopponibili (cfr., tra le altre, Cass. n. 7863/11), con la conseguenza che, se il terzo effettua la prestazione in favore del debitore esecutato dopo il pignoramento, non si libera dall'obbligazione, nè rilevano altre cause estintive sopravvenute al pignoramento (arg. ex art. 2917 c.c.), anche se estinguano il credito soltanto in parte.

Per contro, poichè il vincolo di indisponibilità si estende fino all'importo precettato aumentato della metà, il giudice dell'esecuzione ben può assegnare entro questo limite ed il terzo assume un obbligo di custodia, non solo rispetto a quanto è obbligato a pagare al suo creditore al momento della notificazione del pignoramento o al momento della dichiarazione positiva, ma anche rispetto a quanto sarà obbligato a pagare nel corso del rapporto, fino al limite fissato dall'art. 546 c.p.c..

 

LA MASSIMA

L'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 554 c.p.c., essendo riferita a quest'ultima quale atto esecutivo conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi del comma secondo dell'art. 617 c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione notificato al difensore della parte opposta costituito nel processo esecutivo, nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno in cui l'ordinanza è stata pronunciata in udienza alla presenza del terzo pignorato ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza. Cass. n. 21081 del 19 ottobre 2015

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