Art. 35. Codice di giustizia sportiva. Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

1.  Costituisce  condotta  violenta  ogni  atto  intenzionale  diretto  a  produrre  una  lesione  personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una 
volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti  dell'ufficiale di gara. 

2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con  la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque  giornate di squalifica. 

3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di  cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo,  con la sanzione minima di sei mesi di inibizione. 

4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando  lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono  puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica. 

5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di  cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da  struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione. 

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili  anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile. 

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel  settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di  gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione  delle  misure  amministrative  a  carico  delle  società  professionistiche,  dilettantistiche  e  di  settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.