Contributo unificato TAR con pagoPA
Decreto 7 dicembre 2020. G.U. n. 14 del 19 gennaio 2021
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso il decreto 7 dicembre 2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2021. Il Decreto 7 dicembre 2020 ha modificato il decreto 27 giugno 2017 in materia di modalita' di versamento del contributo unificato per i ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana.
Normativa di riferimento
- decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
- art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni, sulle modalita' di pagamento del contributo unificato, il quale, al suo comma 2, dispone che per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo tali modalita' sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il presidente del Consiglio di Stato;
- decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
- art. 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, che ha stabilito nel 1° gennaio 2017 la data di entrata in vigore del processo amministrativo telematico;
- decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 luglio 2017, n. 167, che ha disciplinato, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, le modalita' di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana;
- art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2017 ha disposto che, nelle more dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi, continuano a trovare applicazione le modalita' di versamento del contributo unificato previste dall'art. 192, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;
Contributo unificato dovuto per i giudizi innanzi al Giudice Amministrativo
Il contributo unificato dovuto per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo è versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilita' di avvalersi della compensazione ivi prevista. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente con le modalita' telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari.
E' possibile pagare il contributo unificato TAR per mezzo del sistema pagoPA?
Sì. Il sistema informatico della giustizia amministrativa puo' garantire, quale ulteriore modalita' di versamento del contributo unificato, anche quella resa possibile dal sistema di pagamenti elettronici denominato 'pagoPA'.
Le modalità predette di versamento del contributo unificato sono valide anche per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica?
Sì. Le modalita' di versamento previste dall'art. 1 sono osservate anche per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, disciplinati dall'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, approvato dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e dall'art. 9 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.
L'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana sono curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
La gestione delle attivita' decorre dal momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dal momento del deposito diretto, da parte dell'interessato, di copia del ricorso presso il Consiglio di Stato o presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
Il ricorso, istruito dall'Amministrazione competente, e' trasmesso al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per la richiesta di parere, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono e con la ricevuta di versamento del contributo unificato ove allegata dall'interessato.
DOMANDE E RISPOSTE
Cos'è pagoPA?
pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici per effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo pià efficiente, trasparente e veloce.
Come fare per pagare con pagPA?
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:
Presso le agenzie della banca
Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche
Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
Presso gli Uffici Postali.
L’obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile.
Posso pagare con pagPA anche le aziende a partecipazione pubblica e le univeristà?
Sì. pagoPA ti permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL.
Con pagoPA si possono fare pagamenti verso tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione, tutte le società a controllo pubblico e verso società private che forniscono servizi al cittadino purché aderiscano all’iniziativa.
pagoPA e normativa di riferimento
Il sistema pagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge. Il D.L. 135/2018 ha trasferito la gestione di pagoPA alla Presidenza del Consiglio che si avvale del Commissario straordinario per l’attuazione dell’agenda digitale ed inoltre ha disposto la costituzione di una società per azioni partecipata dallo Stato che opererà sotto l’indirizzo del Presidente del Consiglio.
La giurisprudenza sul pagamento del contributo unificato con pagoPA: le pronunce del TAR e del Consiglio di Stato
- L'adesione al sistema PagoPA anche per gli Enti e le Casse previdenziali privatizzate è legittima?
Sì. Sono legittime le Linee guida per l'effettuazione di pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale, nella parte in cui prevedono l'adesione al sistema « PagoPA » anche per gli Enti e le Casse previdenziali privatizzate.Consiglio di Stato sez. IV, 8 marzo 2021, n.1931
- Gli Enti e le Casse previdenziali privatizzate sono soggette al sistema PagoPA sulla fatturazione elettronica?
Sono legittime le "Linee guida per l'effettuazione di pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. Determina n. 209/18", adottate dall' AGID, nella parte in cui prevedono l'adesione al sistema "PagoPA" anche per gli enti di cui all'elenco annuale ISTAT relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. n. 196/2009, e quindi anche per gli Enti e le Casse previdenziali privatizzate. Le Casse e gli Enti previdenziali, in relazione alle loro funzioni istituzionali che trovano anche una rispondenza nell'art. 38 Cost., pur non rientrando nella definizione di 'Pubblica Amministrazione' dell'art. 1, comma 2, d.lg. n. 165 del 2001 (norma dettata con riferimento alla disciplina del pubblico impiego), sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico: chiari indici di ciò sono il potere di vigilanza ministeriale ai sensi dell'art. 3 d.lg. 30 giugno 1994 n. 509 nonché la sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione al fine di assicurarne la legalità e l'efficacia. Pertanto tali soggetti rientrano nell'art. 2 comma 2, lett. b) del CAD. L'art. 15, comma 5 bis, del d.l. n. 179 del 2012 (c.d. decreto crescita 2) conv. in l. 17 dicembre 2012 n. 221, che prevede l'obbligo di avvalersi del sistema unico di incasso e pagamento dell'art. 81 d.lg. n. 82 del 2005, riferisce tale obbligo alle pubbliche amministrazioni tout court, senza alcun riferimento all'art. 1, comma 2, d.lg. n. 165 del 2001, per cui, correttamente, le Linee guida nel dare attuazione al dettato normativo primario hanno considerato tutti i soggetti sottoposti al CAD.Consiglio di Stato sez. IV, 8 marzo 2021, n.1931
L’inserimento delle Casse di Previdenza e di Assistenza dei liberi professionisti nell’elenco dei soggetti tenuti ad aderire al sistema « pagoPA » non può prescindere da una loro menzione espressa da parte del legislatore.T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 6 marzo 2020, n.3025
L'inclusione delle Casse previdenziali privatizzate, le quali — in forza del d.lgs. n. 509/1994 — sono enti di diritto privato, nel novero dei soggetti tenuti ad aderire al sistema « pagoPA » non può prescindere da una loro menzione espressa da parte del legislatore. Non induce a diversa conclusione il fatto che dette Casse concorrano, a fini statistici, agli obiettivi di finanza pubblica e siano inserite nell'elenco ISTAT nella categoria « enti di previdenza e di assistenza sociale ».
Ai fini della fatturazione elettronica, è l'art. 1, comma 209, l. n. 244/2007 a menzionare espressamente il c.d. elenco ISTAT, nel quale rientrano tutte le soggettività inserite nel conto economico consolidato (quindi, pacificamente, anche le Casse previdenziali), mentre tale riferimento agli enti soggetti al SEC 2010 non si rinviene affatto nelle diverse norme primarie che delimitano, oggettivamente e soggettivamente, l'assoggettamento obbligatorio (non dei soggetti che concorrono alla formazione del conto economico consolidato, ma) dei soli enti di cui all'art. 2, comma 2, CAD alla piattaforma « pagoPA », in funzione della riscossione dei pagamenti dovuti, a qualsiasi titolo, da cittadini e imprese. Invero, la stessa nozione di « gestore di servizio pubblico », per quanto ampia ed elastica, non appare capace di includere nel suo significato enti peculiari quali le Casse di Previdenza e di Assistenza che non sembrano riconducibili ad alcun modello (per quanto ampio e articolato) di soggetto affidatario di un servizio pubblico o di pubblico interesse.
Nelle norme legislative, direttamente o indirettamente afferenti alla piattaforma « PagoPA » messa a disposizione dall'AgID, non è mai rinvenibile, ai fini dell'individuazione del perimetro applicativo delle norme stesse, alcun riferimento all'elenco ISTAT e/o agli enti inseriti nel conto economico consolidato. Consegue da ciò che alcuna estensione automatica dell'obbligo di adesione al sistema « pagoPA » alle Casse Previdenziali dei liberi professionisti può essere ammesso, né sulla base della circolare MEF n. 1/2015, né sulla base delle norme « a monte » di cui all'art. 1, comma 209, l. n. 244/2007, volto esclusivamente alla definizione della platea dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di fatturazione elettronica; tema del tutto distinto e non sovrapponibile alla diversa materia dei pagamenti alle PP.AA. mediante l'apposita piattaforma tecnologica, a cui si riferiscono gli artt. 5 e 15 comma 5 bis, CAD, l'art. 15 comma 5 bis, d.l. n. 179/2012 e le Linee Guida in questione.T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 6 marzo 2020, n.3025
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