La banca è legittimata a bloccare l'operatività del cliente se manca il consenso al trattamento dati?
E' nulla la clausola con cui la banca subordina il corso delle operazioni del cliente al preventivo consenso al trattamento dati.
La clausola con cui la banca subordina il dar corso alle operazioni richieste dal cliente al consenso al trattamento dei dati sensibili è affetta da nullità in quanto contraria a norme imperative, a norma dell'art. 1418 c.c.
Ne consegue che la condotta con cui lo stesso istituto di credito ha successivamente provveduto al "blocco" del conto corrente e del deposito titoli, proprio perché trova il proprio titolo in una clausola nulla dalla stessa inserita, non lo esonera da responsabilità per inadempimento contrattuale.
Cass. civ. n. 26778 del 21 ottobre 2019
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