Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

DECRETO 23 giugno 2016 Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico. G.U. n. 150 del 29 giugno 2016.



Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato il Decreto del 23 giugno 2016, pubblicato il 29 giugno, in tema di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

Gli esiti delle procedura di iscrizione al registro e di aste al ribasso svolte dal GSE in attuazione del decreto ministeriale del 6 luglio 2012 hanno evidenziato che:

a) l'efficacia delle procedure d'asta per l'eolico, in termini di ribassi dell'incentivo richiesto;

b) un possibile non elevato tasso di costruzione degli impianti risultati vincitori delle procedure d'asta per l'eolico;

c) la scarsa o nulla partecipazione alle procedure d'asta per le altre fonti e tipologie di impianto;

d) la completa saturazione dei contingenti per i registri dell'eolico, dell'idroelettrico e delle fonti biologiche.

  • Cos'è un impianto alimentato da fonti rinnovabili?

E' l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:

i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonche' i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

Un impianto alimentato da fonti rinnovabili e' considerato un «nuovo impianto» quando e' realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile.

  • Cosa si intende per integrale ricostruzione?

E' l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale puo' essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto.

L'intervento deve essere realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati;

  • Cos'è il rifacimento di un impinato alimentato da fonti rinnovabili?

E' l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e puo' includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entita' e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto; il rifacimento e' considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto. 

Il potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili e' l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto.

Mentre la riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili e' la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni, anche mediante impiego di componenti rigenerati. 

Il Decreto 23 giugno 2016 disciplina l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica.

L'accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:

a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all'art. 4, comma 3, il 1° dicembre 2017;

b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2.

  • Il Decreto ministeriale del 6 luglio 2012 continua ad applicarsi?

Sì. Il decreto ministeriale 6 luglio 2012 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto e agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi nei termini di cui all'art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

Le tariffe determinate ai sensi del medesimo decreto sono attribuite altresi' agli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), fermo restando che per tali impianti si applicano le modalita' e le condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto.

Il presente decreto continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi degli articoli 9, 12, 17.

IN ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO.

 

 

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