Procedure di liquidazione coatta amministrativa: criteri per i compensi.

Decreto 3 novembre 2016. Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa.



Il Ministero dello Sviluppo eonomico con decreto del 3 novembre 2016, pubbliclato il 5 dicembre 2016, ha emanato i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorita' ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c.

Il compenso spettante al commissario liquidatore si compone:

a) di una quota remunerativa delle attivita' di natura concorsuale;

b) di una quota remunerativa dell'attivita' gestionale, nel caso di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

La misura del compenso, a carico dell' impresa assoggettata alla procedura, e' determinata e liquidata dal Ministero, secondo i criteri e le modalita' specificate negli articoli che seguono.

  • Criteri per la determinazione del compenso del commissario liquidatore

Il compenso del commissario liquidatore per le attivita' di natura concorsuale e' determinato in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, come definito alla lettera f) dell'art. 2, corrispondente alle misure seguenti:

a) 12,71% quando l'attivo non superi euro 51.000,00 euro;

b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 fino a euro 258.000,00;

c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258,000,00 fino a euro 516.000,00;

d) 1,69 sulle somme eccedenti euro 516.000.00 fino a euro 1.549.000,00;

e) 0.84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 fino a euro 5.165.000,00;

f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.

Le predette aliquote percentuali sono incrementate, rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10% in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al suddetto decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi

In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al commissario liquidatore e' corrisposto un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato e ammesso, pari:

allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00;

allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00;

allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516,000,00;

allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00.

Qualora sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 206 della legge fallimentare, al commissario liquidatore e' corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti a chiusura di ogni esercizio.

Il compenso del commissario liquidatore e' a totale carico della liquidazione, e' imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non puo' essere inferiore a euro 2.500,00.

Il compenso e' determinato a seguito di specifica istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell'Autorita' di vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare ovvero, nel caso in cui la procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione al deposito in tribunale della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare.

L'erogazione del compenso e' comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale, ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari.

Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente all'effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non superiore al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato e ammesso.

Al commissario liquidatore spetta un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, nonche' il rimborso, sotto i_ contrailo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

E' escluso qualsiasi altro compenso o indennita' e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.

Nel caso di delega a terzi di funzioni spettanti al commissario liquidatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 75 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  •  Compenso nel caso di avvicendamento nelle funzioni di commissario

La sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori eventualmente succedutisi nella carica, determinati nel rispetto della consecutivita' dei realizzi e sulla base del principio di unicita' del compenso, non deve superare l'ammontare massimo stabilito all'art. 4.

Al commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso e' provvisoriamente liquidato con i criteri indicati nel presente decreto, dopo la approvazione del conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare.

Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi, l'Autorita' di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilita' del commissario per atti e fatti compiuti nell' esercizio della funzione.

Qualora in sede di definitiva liquidazione del compenso sia accertato che specifiche attivita' alle quali e' conseguita la realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni' ai creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario, si provvede, previo contraddittorio con gli interessati alla imputazione pro-quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche attivita', sulla base dell'attivita' rispettivamente svolta dai commissari pro tempore, ovvero sulla base di un criterio temporale, ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione, in ogni caso, al commissario che ha provveduto alla formazione e al deposito dello stato passivo, spetta il compenso supplementare in misura non superiore al 50% di quello previsto al comma 3 dell'articolo precedente,

Compenso nel caso di chiusura della procedura mediante concordato

Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il compenso spettante al commiss?ario liquidatore e' liquidato con le medesime percentuali di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sull'ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato. Al commissario viene altresi' corrisposto il compenso supplementare di cui all'art. 4, comma 3.

  • Compenso ai componenti del comitato di sorveglianza

Ai componenti dei comitati di sorveglianza delle procedure di cui all'art. 1, viene corrisposta, a carico della liquidazione, una indennita' annua in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato, determinata sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime:

a) euro 1.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro;

b) euro 2.000,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 7,5 milioni di euro;

c) euro 2.500 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.

Nel caso in cui la procedura e' autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennita' di cui al comma 1 e' maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione,

L'indennita' spettante al presidente e' maggiorata del 20%.

Il compenso di cui ai commi che precedono e' liquidato dal commissario con cadenza annuale, nell'importo ragguagliato all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del Comitato di sorveglianza.

Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale.

 

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