Realizzazione di nuove scuole: riparto dei fondi INAIL.

Ministero dell'Istruzione, dell'Universitą e della Ricerca. Decreto 23 agosto 2017. Riparto dei fondi INAIL per la realizzazione di nuove scuole - Poli d'infanzia. G.U. n. 263 del 10 novembre 2017.



Pubblicato il 10 novembre 2017 il decreto del 23 agosto sul riparto dei fondi INAIL per la realizzazione di nuove scuole - Poli d'infanzia.

Con la Legge 11 gennaio 1996 n. 23 sono state emanate norme per l'edilizia scolastica.

L'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 65 del 2017 ha previsto l'istituzione di poli d'infanzia che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, piu' strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di eta', nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'eta' e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

Si è così stabilito che al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree.

 Con il Decreto in oggetto sono state ripartite le risorse pari a euro 150 milioni, tra le Regioni, tenendo conto della popolazione scolastica nella fascia di eta' 0-6 anni e del numero di edifici scolastici presenti sul territorio regionale con riferimento a quelli per l'istruzione nella fascia di eta' 3-6 anni, come risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, secondo la seguente tabella:

  • Regione Abruzzo € 3.597.824,45
  • Basilicata € 1.901.827,52
  • Calabria  € 4.810.346,31 
  • Campania € 14.480.804,70
  • Emilia Romagna  € 11.524.656,68
  • Friuli Venezia Giulia € 3.661.795,27
  • Lazio  € 14.478.540,31
  • Liguria € 4.288.021,17
  • Lombardia  € 24.283.155,13
  • Marche € 4.203.461,23
  • Molise  € 1.376.187,32
  • Piemonte € 9.946.787,30
  • Puglia  € 9.687.832,54
  • Sardegna € 3.969.103,78
  • Sicilia  € 12.045.314,51
  • Toscana  € 8.630.570,96
  • Umbria  € 2.771.630,76
  • Valle d'Aosta € 910.186,32
  • Veneto € 13.431.953,74
  • Totale € 150.000.000,00

Le risorse non utilizzate o derivanti da economie vengono ripartite con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in favore delle Regioni stesse.

Le risorse sono destinate a finanziare spese per la costruzione di nuove scuole-poli per l'infanzia.

  • Quali sono le spese non ammesse?

Non sono in ogni caso ammesse e sono, quindi, a carico dell'ente locale le spese per:

a) indagini preliminari;

b) progettazione;

c) arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica;

d) eventuale demolizione dei fabbricati;

e) bonifica delle aree;

f) spese per la collocazione temporanea in altre strutture delle alunne e degli alunni durante i lavori.

  • Quali sono i criteri di cui le Regioni devono tenere conto per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse?

Al fine di individuare le manifestazioni di interesse relative agli enti locali interessati alla costruzione di scuole innovative, le Regioni devono tenere conto dei seguenti criteri:

a) utilizzo delle risorse esclusivamente per la costruzione di nuova scuola in un'area nella piena disponibilita' dell'ente e urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all'edificazione, anche tenendo conto di eventuale contestuale dismissione di immobili in locazione passiva;

b) dimensioni di area conformi al decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, 18 dicembre 1975;

c) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata dalla proposta, nonche' degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di piu' sedi scolastiche esistenti, anche nell'ottica di una edilizia sostenibile;

d) disponibilita' di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e dell'utenza della scuola da realizzare;

e) disponibilita' dell'ente a garantire un'ampia apertura e coinvolgimento del territorio offrendo con la proposta servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali;

f) progetto didattico connesso alla costituzione del polo d'infanzia;

g) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;

h) congruita' del costo stimato per la realizzazione del nuovo polo alla luce di prezziari regionali vigenti;

i) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base delle proprie specificita' territoriali.

Le regioni interessate entro novanta giorni dall'avvenuta adozione del decreto provvedono a selezionare, previo parere con le ANCI regionali, da uno a tre interventi sul proprio territorio nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione e li trasmettono nei successivi sessanta giorni al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca all'indirizzo di posta certificata [email protected] pena la revoca delle risorse e l'assegnazione delle stesse in favore delle altre regioni, previa riassegnazione con successivo decreto.

Le aree selezionate dalle regioni sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 

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