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Corte di Appello di Roma. Incidente per guida in stato di ebbrezza: valido l'esame etilometrico effettuato dopo alcuni minuti.

Nell’ipotesi in cui il conducente provoca un incidente stradale per aver assunto una notevole quantità di sostanze alcoliche è responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, C.d.S.) anche se l’esame etilometrico viene effettuato dagli agenti accertatori diversi minuti dopo l’incidente.

DIRITTO PENALE. Falsificazione della patente di guida e falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico. Corte Appello Roma del 20 dicembre 2010 n. 8235.

In seguito ad un incidente stradale, gli agenti di polizia intervenuti sul posto prendevano in visione la patente di guida dei conducenti e, insospettiti dalla mancanza dell’ologramma sul documento di uno degli autisti, effettuavano una serie di controlli presso l’ufficio consolare straniero che risultava averlo rilasciato, scoprendone, così, la falsità.

Tratto in giudizio, l’imputato veniva condannato in primo grado in ordine al reato di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, per aver formato una falsa patente di guida.
Ma adducendo la tesi della grossolanità della falsificazione, lo stesso impugnava la pronuncia dinanzi alla Corte di Appello di Roma, chiedendo di essere assolto, in virtù del fatto che «la falsità del documento non era riconoscibile soltanto da persone esperte, ma da qualunque individuo dotato di normale diligenza»; per di più, non vi era prova alcuna che la patente di guida fosse stata contraffatta dallo stesso imputato.
Il Collegio ha disatteso le richieste dell’appellante, confermando la sentenza di primo grado, sul rilievo che l’elemento caratteristico del documento esibito agli agenti, ovvero la mancanza del relativo ologramma, seppure nota a questi ultimi, non sarebbe riconoscibile da chiunque, mediante l’impiego della normale diligenza. Da ciò si ricava il principio, secondo il quale: «la falsificazione della patente di guida con l’apposizione della propria fotografia, integra falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico».
 
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Corte di Appello di Roma, Sez. II, Sentenza 20 dicembre 2010, n. 8235

DIRITTO PENALE. Truffa: integra un artificio la consegna di un assegno con dicitura idonea a trarre in inganno sulla relativa copertura. Corte Appello Roma n. 8072/2010.

La consegna di un assegno previa apposizione sullo stesso di una dicitura idonea a trarre in inganno sulla (realtà inesistente) copertura del medesimo integra senza dubbio un artificio idoneo ai fini del delitto di truffa che, con la consegna del bene (e quindi con la produzione del danno), si è a tutti gli effetti consumata.

DIRITTO PENALE. Sottrazione di beni dall'abitazione e aggressione ad agenti con colaci e pugni: tentato furto o tentata rapina?

La condotta di chi colpisce gli agenti con calci e pugni, al fine di assicurarsi l’impunità, configura non il tentato furto ma la tentata rapina; difatti, è configurabile il tentativo di rapina impropria nella condotta di colui che, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento del bene altrui non realizzatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia finalizzate ad assicurarsi l'impunità per quanto commesso.

DIRITTO PENALE. Omicidio colposo per mancato rispetto dell'obbligo di precedenza. Corte di Appello di Roma 16 dicembre 2010 n. 8019.

È colpevole del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) chi, immettendosi sulla via pubblica da un viale privato, senza rispettare l’obbligo di precedenza, cagioni la morte di un motociclista, avendo intrapreso una manovra pericolosa senza avere la certezza che non stessero sopraggiungendo veicoli da detta via.

Sulla distinzione tra arbitrato rituale e irrituale. Corte di Appello di L'Aquila 15 dicembre 2010 n. 456.

La differenza tra l’arbitrato rituale e quello irrituale o libero si fonda non sul rilievo che col primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del Giudice, ma nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile d'essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali s'impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà

Anche per le sentenze del giudice amministrativo rileva il giudicato formale ex art. 324 c.p.c. Corte di Appello di Potenza 28 dicembre 2010 n. 674.

In quanto compatibile, l’art. 324, c.p.c. rileva anche per le sentenze dei giudici amministrativi: il giudicato formale della sentenza del giudice amministrativo si forma quando è decorso il termine per appellare la sentenza del TAR, ovvero per proporre ricorso in cassazione avverso la decisione del Consiglio di Stato.