Art. 52 Codice Penale. Difesa legittima.

Art. 52. Difesa legittima (1)

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa [55; 2044 c.c.].

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre (1) il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione (2) .

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano  (3) anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale (4) .

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone (5) .

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(1) La parola «sempre» è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), l. 26 aprile 2019, n. 36, in vigore dal 18 maggio 2019.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 13 febbraio 2006, n. 59.

(3) Le parole «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano» sono state sostituite alle parole «La disposizione di cui al secondo comma si applica» dall'art. 1, comma 1, lett. b), l. 26 aprile 2019, n. 36, in vigore dal 18 maggio 2019.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 13 febbraio 2006, n. 59.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), l. 26 aprile 2019, n. 36, in vigore dal 18 maggio 2019.

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