Il deposito in albergo.

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.



IL DEPOSITO IN ALBERGO (art. 1783 c.c.)

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Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1) l ecose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

  • Il contratto di albergo è tipico o atipico?

Il contratto di albergo non può in sè considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile: esso è un contratto atipico o, al più, misto, con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee.

  • Alla carrozza letto nel trasporto ferroviario è applicabile la disciplina di cui agli artt. 1783 ss c.c.?

Sì. La società che fornisce il servizio di trasporto ferroviario in carrozza letto ha l'obbligo di provvedere alla custodia del bagaglio del viaggiatore con la diligenza qualificata dell'offerente imprenditore, e, dunque, di predisporre accorgimenti e cautele analoghi a quelli dell'albergatore, a cui è equiparato ai sensi dell'art. 1786 c.c., soprattutto ove non sia offerto un autonomo servizio di custodia dei valori e dei preziosi ed il viaggiatore debba portarli con sé nella propria carrozza letto.

Ne consegue la disapplicazione delle disposizioni delle condizioni generali di trasporto che, onerando il viaggiatore in carrozza letto della sorveglianza di bagagli, vestiti ed oggetti di valore, lo equiparano al viaggiatore in carrozza ordinaria (Cass. 19 dicembre 2014 n. 26887)

  • Ai fini della responsabilità dell'albergatore occorre che le cose siano a lui consegnate?

La responsabilità dell'albergatore, per le cose dei clienti, sorge per il solo fatto dell'introduzione - da parte del cliente - delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela, contro eventuali perdite, danni e furti, la sicurezza delle cose portate in albergo. (Cass. 04 marzo 2014 n. 5030)

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso. Tuttavia, se non vi si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall'art. 1783 c.c., ameno che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del quantum entro il limite massimo stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1783 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo suo prudente apprezzamento. (Cass. 04 marzo 2014 n. 5030)

In tema di sottrazione ad opera di ignoti di beni custoditi in locali compresi nell'ambito alberghiero, la responsabilità dell'albergatore per le cose dei clienti sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo indipendentemente da qualsiasi consegna, poiché essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all'obbligo accessorio dell'albergatore di garantire alla clientela la sicurezza delle cose portate in albergo, contro eventuali perdite, danni e furti. (Cass. 04 marzo 2014 n. 5030).

Il direttore di una struttura alberghiera, al fine di liberarsi dalla responsabilità cui è gravato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1783 c.c., relativamente alle cose portate dal cliente in albergo, deve fornire la prova che la distruzione delle cose in questione sia ascrivibile al cliente, ovvero dovuta a forza maggiore, oppure dipesa dalla natura delle cose stesse (art. 1785 c.c.). (Corte Appello Roma 04 maggio 2012 n. 2373).

Nel contratto di deposito, soggetto attivo dell’obbligazione di restituzione insita nel contratto è il depositante, senza che il depositario possa esigere la prova della proprietà della cosa depositata. Anche in riferimento all’obbligazione sostitutiva, avente ad oggetto l'equivalente pecuniario della cosa depositata, che incombe al depositario nel caso di perdita a lui imputabile e che, derivando ugualmente dal contratto, egli non può esimersi dall'adempiere, eccependo che la cosa non era di proprietà dell'altro contraente. (Cass. 12 marzo 2010 n. 6048).

  • Il cliente che soggiorni in un albergo ha diritto al risarcimento in caso di furto?

Sì, il cliente che soggiorni in un albergo ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni qualora subisca un furto durante la permanenza al suo interno, indipendentemente dalla colpa dell'albergatore ed indipendentemente dall'esposizione nell'hotel di cartelli che avvertono la clientela dell'esonero di responsabilità per eventuali furti; dato che tali dichiarazioni limitative sono da considerarsi nulle ex lege.

L'unica limitazione di responsabilità sancita dalla legge è prevista nel caso di mancato deposito del bene nelle cassette di sicurezza, sempre se presenti nella struttura; in tal caso l'albergatore risponde per un valore massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio per giornata. (Giud. Pace Bologna 03 gennaio 2008 n. 2)

Nel caso di furto di cose consegnate in custodia da un cameriere di sala presso l’albergo, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento proposta verso il custode per carenza di legittimazione passiva. La domanda deve essere proposta alla società che gestisce l’albergo. (Trib. Savona 27 dicembre 2005)

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, venuta a mancare la restituzione della cosa per fatto imputabile al depositario, sorge, a carico di quest'ultimo, l'obbligazione del risarcimento del danno, intesa - trattandosi di obbligazione di valore - a rimettere il depositante nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita, il che implica la rivalutazione dell'equivalente pecuniario del bene sottratto fino alla data della decisione definitiva; qualora invece la cosa depositata in albergo costituisca una somma di danaro, l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodire e restituire la stessa somma di denaro non trasforma una tipica obbligazione pecuniaria in un'obbligazione di valore, sicché il regime del risarcimento dei danni è regolato dall'art. 1224 c.c., a norma del quale sono dovuti i soli interessi legali, mentre il maggior danno rispetto a detti interessi (eventualmente da svalutazione) è dovuto solo se provato e nei limiti in cui ecceda quanto coperto dagli interessi legali. (Cass. 23 dicembre 2003 n. 19769).

  • Il titolare dell'attività di parrucchiere è, ad esempio, responsabile per sottrazione della pelliccia di una cliente?

Sì, il titolare dell'attività di parrucchiere è responsabile ex art. 1784 c.c. della sottrazione della pelliccia di una cliente ove tale sottrazione sia stata compiuta nel tempo necessario per il compimento del servizio ed il bene sottratto, al momento dell'accesso nel locale, sia stato preso in consegna da personale interno per essere custodito in un apposito vano annesso a quello in cui veniva prestato il servizio. (Trib. Milano 02 marzo 1998).

  • Una rapina può configurare la forza maggiore e quindi esonerare l'albergatore da responsabilità?

In analogia a quanto si verifica in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto qualora le stesse vengano sottratte a causa di una rapina, anche la sottrazione con violenza o minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell'albergatore, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile. (Cass. 05 dicembre 2003 n. 18651).

  • In caso di rapina la responsabilità dell'albergatore è illimitata?

La responsabilità dell'albergatore per la sottrazione dei beni portati dal cliente nell'albergo, e rimasti nella disponibilità di quest'ultimo presso la stanza, è illimitata nell'ipotesi in cui sia avvenuta a causa di una rapina effettuata nella notte da alcuni malviventi, penetrati nell'albergo dalla porta di ingresso che sia stata loro aperta da un dipendente dell'albergatore senza alcuna cautela nell'accertare l'identità di coloro che chiedevano di entrare. (Trib. Milano 23 luglio 1996).

  • Il contratto di albergo è un contratto tipico o atipico?

Il contratto di albergo non può in sè considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel c.c. (il quale agli art. 1783 e 1785) disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all'albergatore), nè nella legislazione speciale. Esso è, invece, un contratto atipico o, al più, misto, con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell'alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio. Anche la posizione del terzo beneficiario delle prestazioni alberghiere - nel caso in cui, come nella specie, un comune ottenga da diversi titolari di pensione la disponibilità ad ospitare famiglie prive di alloggi perché sinistrate, baraccate o sfrattate - può essere diversa, potendo esso rappresentare un estraneo (rispetto allo stipulante), cui, in virtù del contratto, è stato attribuito un diritto soggettivo alle prestazioni verso l'albergatore, ovvero un rappresentante dello stipulante, pur se in entrambi i casi possa essere configurabile un rapporto diretto del terzo con l'albergatore. Ne consegue che il giudice, cui l'albergatore richieda la condanna dello stipulante al pagamento del compenso pattuito fino al rilascio dell'alloggio da parte del terzo beneficiario non può rifarsi ad un "tipo" negoziale di contratto di albergo che prescinda dalle peculiarità della fattispecie, bensì deve verificare se ed entro quali limiti la ricostruzione della concreta fattispecie negoziale, avuto riguardo alla funzione economico-sociale di essa ed alla comune volontà contrattuale, evidenzi un'ipotesi di stipulazione in favore di terzo. (Cass. civ. 28 novembre 1994 n. 10158).

  • Le disposizioni sulla responsabilità dell'albergatore sono applicabili anche alle imprese di produzione ed esercizio dei teatri pubblici o privati?

Le disposizioni del c.c. sul deposito in albergo (art. da 1783 a 1785 bis nel testo modificato dalla l. 10 giugno 1978 n. 316) sono applicabili, in virtù del rinvio operato dall'art. 1786 c.c., anche ai rapporti con le imprese di produzione ed esercizio dei teatri pubblici o privati che, in quanto responsabili della custodia, rispondono, pertanto, del deterioramento, della distruzione o della sottrazione del materiale destinato alla esecuzione della rappresentazione teatrale secondo i principi della responsabilità "ex recepto". (Cass. 07 novembre 1992 n. 12051).

  • Su quale soggetto incombe l'onere della prova nella responsabilità dell'albergatore?

In tema di responsabilità "ex recepto" dell'albergatore per mancata restituzione di cose consegnate in custodia nel vigore del testo originario dell'art. 1783 c.c., la prova della non imputabilità della sottrazione della cosa ricevuta in custodia incombe, ex art. 1218 e 1780 c.c., sull'albergatore - depositario, il quale è liberato soltanto se dimostri, al di là dei modi più o meno congrui prescelti per la custodia, l'assoluta mancanza di colpa nell'adempimento della custodia e così la inevitabilità dell'evento nonostante l'impiego della diligenza richiesta, giacché la consegna ha lo scopo di attivare una specifica obbligazione del depositario volta a tutelare la conservazione della cosa, a stornare cioè, nei limiti del possibile, il pericolo della sua perdita o sottrazione ad opera di terzi, riducendo i correlativi rischi a carico del depositante. Pertanto anche la sottrazione, compiuta con violenza o con minaccia, delle cose consegnate all'albergatore può qualificarsi come fortuito o forza maggiore a lui non imputabile, in quanto le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile. (Cass. 21 dicembre 1990 n. 12120).

  • I campeggi turistici sono assimilabili agli alberghi?

Poiché i campeggi turistici organizzati vanno inclusi tra gli stabilimenti e locali assimilabili agli alberghi, al deposito di cose all'interno di essi e quindi anche al deposito di veicoli e roulotte - prima delle modifiche introdotte dall'art. 3 della l. 10 giugno 1978 n. 316 di esecuzione della convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962 che esclude l'operatività della disciplina del deposito alberghiero per i veicoli e le cose in esse lasciate - si applicano le norme sul deposito in albergo dato che per i campeggi si verifica una situazione analoga a quella che si instaura fra cliente ed albergatore, tanto con riguardo all'esigenza di tutelare l'utente del campeggio per le cose che abbia necessità di introdurre nel suo recinto e nei suoi locali quanto in relazione all'opportunità di limitare la responsabilità del gestore del campeggio in considerazione del carattere peculiare e sussidiario della sua attività di custode, con la conseguenza che tale responsabilità del gestore del campeggio cessa con l'estinzione, per scadenza del termine, del rapporto, cui quello di custodia accede. (Cass. 08 febbraio 1990 n. 882).

  • Il ristoratore è assimibilabile all'albergatore ai fini della responsabilità ex recepto?

Ancorché l'art. 1786 c.c. ha previsto l'estensione ad altre categorie di imprenditori della disciplina della responsabilità "ex recepto" dell'albergatore, l'obbligo di sorveglianza per la tutela delle cose portate in albergo dal cliente e non consegnate in custodia è più esteso (anche in senso spaziale) di quello, analogo, incombente al ristoratore od al trattore, ai sensi degli art. 1786 e 1783 c.c., stanti le differenze strutturali delle due imprese nonché le diverse modalità di esecuzione è correlativamente, di godimento delle rispettive prestazioni.

Ne consegue che mentre per l'albergatore sussiste la responsabilità "ex recepto" per tutte le cose portate dal cliente in albergo, per il ristoratore o trattore tale responsabilità, per le cose non consegnategli in custodia, deve ritenersi limitata a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio, cappotto, cappello, ombrello, ecc.), restando sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto e della cui sottrazione, perdita o deterioramento, ove il cliente se ne sia liberato, il ristoratore non deve quindi rispondere. (Cass. 09 novembre 1987 n. 8268).

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