Cos'è il rito abbreviato? Disciplina, giurisprudenza, domande e risposte.

Il giudizio abbreviato: come funziona, i presupposti, le prove utilizzabili, il rito abbreviato condizionato, il potere d'ufficio del giudice, riduzione della pena e calcolo.



A cura dell'Avv. Liliana Rullo

IL GIUDIZIO ABBREVIATO.

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1. Disciplina generale. 2. Focus giurisprudenziale (ottobre 2013 - ottobre 2014). 3. Domande e Risposte.

1. Disciplina generale.

Il Giudizio abbreviato è uno dei procedimenti speciali disciplinati dal Titolo I del Libro Sesto (Procedimenti Speciali) e dal Titolo III del Libro VIII (Procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica) del codice di procedura penale. Il giudizio abbreviato può essere richiesto solo dall’imputato e può essere instaurato: - in sede di udienza preliminare ma prima del dibattimento ordinario; - durante gli atri riti speciali attivati dal Pubblico Ministero (giudizio direttissimo e procedimento per decreto penale).

Presupposti.

Ai sensi dell’ art. 438 c.p.p. l’imputato può chiedere che il processo sia definito in sede di udienza preliminare allo stato degli atti salvo che l’imputato decida di subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione oppure il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti assumendo, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione

. Tale assunto non incide sull’eventuale modificazione dell’imputazione se ad esempio nel corso dell’udienza preliminare il fatto risulti essere diverso da come descritto nell’imputazione oppure emerge un reato connesso o una circostanza aggravante: in tali casi il P.M. modifica l’imputazione e la contesta all’imputato.

La richiesta di giudizio abbreviato può essere richiesta oralmente o per iscritto, fino al momento in cui siano formulate le conclusioni: sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza. In caso di eventuale rigetto la richiesta di rito abbreviato può essere riproposta, comunque sempre fino a quando non siano formulate le conclusioni.

La Legge 479/99 con lo scopo di incentivare l’uso dei riti speciali ha in parte riscritto l’ art. 438 c.p.p., escludendo la necessità del consenso del P.M. al mutamento del rito: in tal senso di fronte alla richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato o dal suo procuratore speciale, il giudice è obbligato a disporre il mutamento del rito, salvo quanto disposto dal quinto comma dell’ art. 438 c.p.p.

Prove utilizzabili.

L’imputato scegliendo il giudizio abbreviato rinuncia a dedurre elementi che non siano già stati acquisiti nel fascicolo del P.M. durante le indagini preliminari: egli accetta il giudizio allo stato degli atti e rinunciando ad ogni eccezione, salvo quelle di nullità assoluta, rilevabili d’ufficio.

La nullità e la inutilizzabilità delle prove si estendono al giudizio abbreviato solo in caso di nullità di carattere assoluto o c.d. “inutilizzabilità patologica”, ossia nel caso in cui tali atti siano assunti in violazione di legge ed in tal caso non possono essere utilizzati né in dibattimento né in altre fasi.

Risultano così utilizzabili: le testimonianze indirette di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona da cui ha appreso i fatti; le relazioni di servizio dell’agente di polizia giudiziaria e la relativa nota informativa; le registrazioni operate dalla polizia giudiziaria dei colloqui investigativi con le persone informate sui fatti; le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti dell’imputato in assenza dell’avviso previsto dall’art. 199, comma secondo; le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria; le intercettazioni seppur non ritualmente trascritte. Il giudizio abbreviato c.d. condizionato.

La legge 479/99 ha introdotto il rito abbreviato c.d. condizionato che consente di far subordinare all’imputato la sua richiesta di giudizio abbreviato ad un’integrazione probatoria da effettuare in udienza dinnanzi al giudice: è onere del richiedente indicare le fonti di prova da assumere. Il giudice, a seguito della richiesta, non è obbligato a disporre il giudizio abbreviato, ma può rigettare l’istanza o quando le prove richieste siano da lui ritenute irrilevanti od inammissibili ovvero quando l’assunzione di esse determinerebbe un appesantimento dell’iter dell’udienza incompatibile con al sua natura di rito agile e la sua funzione di economia processuale nonché deflattiva.

Due le condizioni per l’ammissibilità del giudizio abbreviato condizionato:

- la necessità dell’integrazione probatoria;

- la compatibilità della attività probatoria con le finalità di economia processuale del rito.

Potere d’ufficio del giudice di assumere la prova.

Ai sensi dell’ art. 441 c.p.p . il giudice, a seguito della legge 479/1999, ha il potere di assumere le prove che ritenga necessarie ai fini della decisione: tale potere può essere esercitato d’ufficio solo quando emerga un’assoluta esigenza probatoria.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che la valutazione sulla necessità dell’integrazione non si identifica con l’assoluta impossibilità dei decidere o con l’incertezza della prova, presupponendo l’incompletezza del materiale probatorio e la probabilità che l’attività integrativa completi il materiale a disposizione (cfr. Cass. 17 marzo 2009 n. 243063).

Riduzione della pena e calcolo.

La riduzione della pena va applicata solo dopo aver quantificato la pena per il reato ed operati gli aumenti o le riduzioni conseguenti alla continuazione o alle circostanze: va quindi applicata per ultima. Anche in caso di concorso di reati la riduzione per il rito deve applicarsi dopo aver proceduto al cumulo delle pene ( Cass. Sez. Un. 06 dicembre 2007 n. 237692 ).

2. Focus giurisprudenziale (ottobre 2013 – ottobre 2014).

È abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi eccezionalmente previsti dall' art. 441 bis c.p.p. Cass. pen. n. 17716 del 17 aprile 2014.

Anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/Ue sull'assistenza linguistica, la omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, non deducibile nel giudizio abbreviato quando l'imputato abbia chiesto la definizione del processo nelle forme di rito speciale consapevolmente astenendosi dal formulare eccezioni. Cass. pen. n. 18781 del 09 aprile 2014.

Nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero e deve essere formulata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive. Cass. pen. Sez. Un. n. 20214 del 27 marzo 2014.

Il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell'imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell'imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all'esito del giudizio. Cass. pen. Sez. Un. n. 20214 del 17 marzo 2014.

In tema di giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p.) è compatibile con il rito abbreviato "non condizionato", ma, attesa la esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale "allo stato degli atti", a richiedere alcuna integrazione probatoria, il mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice, benché sollecitato dall'imputato, non costituisce vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p. Cass. pen. n. 20262 del 18 marzo 2014.

In tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza alla celebrazione del giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell'udienza preliminare o a seguito di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma secondo, dell'ordinamento giudiziario, e non al giudice delle indagini preliminari. Cass. pen. Sez. Un. n. 18292 del 27 febbraio 2014.

Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria, anche se emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile. Cass. pen. n. 8654 del 11 febbraio 2014.

In tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria può essere disposta dal giudice ai sensi dell' art. 441 comma 5 c.p.p. in qualsiasi momento e può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è subordinato l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. Cass. pen. n. 20237 del 07 febbraio 2014.

In tema di giudizio abbreviato non preceduto da udienza preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine", ovvero subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Cass. pen. n. 8652 del 05 febbraio 2014.

L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato. Cass. pen. n. 7336 del 31 gennaio 2014.

Nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, il riconoscimento di una circostanza aggravante oggetto di una contestazione suppletiva, effettuata in violazione del divieto di cui all' art. 441, comma primo cod. proc. pen. , determina una nullità a regime intermedio della sentenza, sanabile ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. non potendo essere dedotto dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla. Cass. pen. n. 11953 del 29 gennaio 2014.

In tema di giudizio abbreviato condizionato, nel caso di pluralità di imputazioni la prova necessaria ai sensi del comma 3 dell' art. 438 c.p.p. è solo quella che incide in modo decisivo sulla complessiva situazione fattuale che dà origine alle contestazioni medesime. Cass. pen. n. 12458 del 22 gennaio 2014.

Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non può essere valorizzata la scelta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, che già implica per legge l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena. Cass. pen. n. 18379 del 21 gennaio 2014.

In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni rese in udienza da una persona già sentita in fase di indagini non sono di per se stesse dotate di valore probatorio privilegiato e preminente rispetto a quelle fornite alle Autorità inquirenti, stante il carattere integrativo e non sostitutivo che l' art. 438, comma 5, c.p.p., attribuisce all'attività istruttoria nel contraddittorio delle parti. Cass. pen. n. 18365 del 17 gennaio 2014.

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria da soggetto che non abbia ancora formalmente assunto la qualità di indagato. Cass. pen. n. 6346 del 16 gennaio 2014.

In tema di intercettazioni, le questioni relative alla legittimità degli impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica non possono essere ricondotte nell'alveo dell'inutilizzabilità patologica: come tali, al di là delle asserite violazioni, si è in presenza di acquisizioni probatorie pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato. Cass. pen. n. 3606 del 14 gennaio 2014.

La pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7 comma 1 d.l. n. 341 del 2000, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stesso, deve essere sostituita in sede esecutiva, con quella di anni trenta di reclusione, prevista dal d.l. n. 82 del 2000, come conv. dalla l. n. 144 del 2000, prima della modifica disposta dall'art. 7 cit., per effetto di quanto stabilito dall'art. 30 comma 4 l. 11 marzo 1953 n. 87. Cass. pen. n. 6004 del 10 gennaio 2014.

È inutilizzabile l'intercettazione, delle dichiarazioni indotte in una persona dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188, primo comma cod. proc. pen. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative. Cass. pen. n. 4429 del 18 dicembre 2013.

La richiesta di giudizio abbreviato può anche seguire la formulazione delle conclusioni del p.m. in quanto l'espressione utilizzata dal legislatore è idonea a comprendere l'intera fase della discussione prevista dall'art. 421 comma 2 fino al suo epilogo, sicché il termine finale della proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, la discussione. Ciò risulta, peraltro, più aderente al principio generale per cui in presenza di un dettato normativo che introduce una preclusione, l'interpretazione - anche al fine di non ledere l'aspettativa all'esercizio della relativa facoltà - non può determinare l'anticipazione della scadenza del termine rispetto all'ordinario significato dei termini utilizzati dal legislatore. Cass. pen. n. 348 del 18 dicembre 2013.

In tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al giudice per le indagini preliminari e non al tribunale per i minorenni nella composizione collegiale prevista per l'udienza preliminare. Cass. pen. n. 6401 del 11 dicembre 2013.

In tema di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, la valutazione della fondatezza del rigetto della richiesta da parte del giudice deve essere effettuata con giudizio "ex ante", con riferimento alle condizioni probatorie esistenti al momento della decisione sul rito non dovendosi tenere conto degli accertamenti e degli elementi emersi successivamente a tale decisione. Cass. pen. n. 51817 del 06 dicembre 2013.

La modifica dell'imputazione disposta dal p.m. su autorizzazione del giudice nella udienza di celebrazione del rito abbreviato a seguito di giudizio immediato, non dà luogo a nullità per violazione del diritto di difesa determinato dalla mancata possibilità di rendere interrogatorio sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, in relazione alla nuova formulazione delle incolpazioni, qualora il fatto storico in relazione al quale l'indagato è già stato preventivamente interrogato sia rimasto immutato nella sua materialità, ma sia stato solo diversamente riqualificato in senso giuridico. Cass. pen. n. 14433 del 04 dicembre 2013.

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, anche contro chi le rende, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da soggetto che non ha ancora assunto la qualità di indagato. Cass. pen. n. 5619 del 04 dicembre 2013.

In tema di revisione, ricorre l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 630 c.p.p. quando ad una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di associazione per delinquere sia seguita altra sentenza irrevocabile che assolva ulteriori imputati dall'identica imputazione per insussistenza del fatto, dovendosi riconoscere un'effettiva incompatibilità fra i fatti stabiliti a fondamento delle due decisioni. Cass. pen. n. 695 del 03 dicembre 2013.

La richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già acquisito, ivi compresi gli elementi relativi alle circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle quali non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie. Cass. pen. n. 5457 del 28 novembre 2013.

In tema di reati tributari, qualora il procedimento venga definito con il giudizio abbreviato, il pagamento del debito di imposta, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, deve avere luogo prima dell'inizio della discussione. Cass. pen. n. 5457 del 28 novembre 2013.

Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza Cedu del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali. Cass. pen. n. 8350 del 27 novembre 2013.

Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità" dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190 c.p.p., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, né si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio. Cass. pen. n. 600 del 14 novembre 2013.

La richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad una integrazione probatoria, quando ha ad oggetto la rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, deve contenere, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese, in quanto la formulazione testuale del comma 5 dell 'art . 438 c.p.p. , postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo, ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti. Cass. pen. n. 50891 del 13 novembre 2013.

È legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, in quanto insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla valorizzazione degli elementi favorevoli all'impostazione difensiva. Cass. pen. n. 44634 del 31 ottobre 2013.

In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile la sospensione dei termini di custodia cautelare in ragione della particolare complessità del dibattimento, desumibile sia da ragioni intrinseche al processo sia dalla considerazione dell'insieme di attività di carattere logistico ed organizzativo necessarie al suo svolgimento, non potendosi ritenere tali valutazioni incompatibili con la specialità del rito. Cass. pen. n. 45596 del 24 ottobre 2013.

3. Domande e Risposte.

La richiesta di rito abbreviato può essere formulata ed è tempestiva anche dopo le conclusioni poste dal Pubblico Ministero?

Sì. E’ tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposto nel corso dell’udienza preliminare dopo le conclusioni del P.M., in quanto l’espressione “fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422” utilizzate nell’ art. 438 comma 2 c.p.p. è idonea a comprendere l’intera fase di discussione prevista dall’art. 421 comma 2 c.p.p. fino al suo epilogo. Quindi il termine finale per la rituale proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce tale discussione. (ex multis Cass. 14 novembre 2002 – 13 gennaio 2003 n. 755).

Il Giudice può accogliere solo parzialmente la richiesta di rito abbreviato?

No. E’ abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare che accolga solo in parte la richiesta di giudizio abbreviato dell’imputato subordinata ad integrazione probatoria, in quanto al giudice non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell’accoglimento o quella del rigetto dell’istanza e ogni eventuale diversa decisione incide irrimediabilmente e arbitrariamente sulle strategie difensive dell’imputato. (Cass. 19 febbraio 2003 – 31 marzo 2003 n. 15091; conf. Cass. 12 giugno 2003 – 08 ottobre 2003 n. 38184).

Sono compatibili il rito abbreviato con il patteggiamento?

No. Vi è incompatibilità tra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. La giurisprudenza ha più volte evidenziato che la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte escludono che possa configurarsi la convertibilità dell’uno nell’altro. Inoltre nessuna disposizione disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività è invece evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell’imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un’esplicita opzione tra l’uno o l’altro procedimento. (Cass. Sez. Un. 11 novembre 1994 – 23 dicembre 1994 n. 12752).

L’imputato che abbia richiesto il giudizio abbreviato può successivamente avanzare domanda di oblazione?

No, l’imputato che abbia chiesto il giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, in quanto quest’ultima deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, sia che esso si svolga con il rito ordinario che con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest’ultimo procedimento nel procedimento di oblazione.

Può chiedersi il rito abbreviato solo per parte dei reati contestati?

No. E’ esclusa la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato solo per parte dei reati contestati, procedendosi per gli altri con giudizio ordinario, in quanto la legge prevede che la parte chieda che venga definito “l’intero processo”. Parte della giurisprudenza ha però evidenziato che vi è la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato solo per alcune imputazioni quando per le altre vi è il patteggiamento, in quanto la finalità deflattiva dell’istituto è comunque in tale caso salvata. (Cass. 24 novembre 2000 n. 217391).

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- DIRITTO PROCESSUALE PENALE. La scelta del rito abbreviato sana la nullita' delle intercettazioni telefoniche. Cass. pen., Sez. II, n. 43103 dell'11 ottobre 2013Creazione nuovo contenuto.

- PROCESSO PENALE. L'applicazione della pena su richiesta delle parti. (c.d. Patteggiamento). (artt. 444 ss. c.p.p.). Focus giurisprudenziale.

 

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