Quaestio: è valida la notifica a mezzo PEC dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione udienza?

Il creditore istante è legittimato alla notifica a mezzo PEC dell'istanza di fallimento e pedissequo provvedimento di fissazione di udienza? Cass. 8 settembre 2016 n. 17767.



Sì, il creditore istante è legittimato per il tramite del proprio legale alla notifica a mezzo PEC dell'istanza di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione di udienza per i giudizi introdotti fino al 31.12.2013.

A chiarirlo è stata la sentenze della Corte di Cassazione n. 17767 dell'8 settembre 2016.

L'onere di notifica a carico della cancelleria - puntualizzano i Giudici di Piazza Cavour -  è relativo ai soli giudizi introdotti dopo il primo gennaio 2014. 

Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, introdotti dopo il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante trasmissione di tale atti in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

  • Notifica con esito negativo.

Nel caso in cui la notifica sia impossibile oppure abbia avuto esito negativo è il creditore istante a dovervi procedere a mezzo di Ufficiale Giudiziario il quale, dovrà, a tal fine, accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito.

  • E' valida la notifica a mezzo PEC ad indirizzo identico a quello del debitore ma facente capo ad altro soggetto a questi del tutto estraneo?

No non può ritenersi validamente perfezionata la notifica a mezzo PEC nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato inoltrato ad un indirizzo PEC identico a quello del debitore ma facente capo ad un altro soggetto a questi del tutto estraneo, non assumendo rilievo la prova dell'inoltro al destinatario. 

 

LA MASSIMA

Il creditore istante è legittimato, per il tramite del proprio legale, alla notifica a mezzo PEC dell'istanza di fallimento e pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, per i giudizi introdotti fino al 31.12.2013, secondo la disciplina dell'art. 25 legge n. 183 del 2011 che ebbe a consentire anche agli avvocati di effettuare le notificazioni senza ricorrere all'ufficiale giudiziario - come già previsto dalla legge n. 53 del 1994 e quindi con l'ausilio degli uffici postali o a mezzo PEC. (Cass. 8 settembre 2016 n. 17767). 

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