Servizio presso scuola paritaria: stessa valenza giuridica della statale?

La legge 62/2000 ha riconosciuto alle scuole paritarie la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali.



A cura dell'Avv. Salvatore Braghini

Il Giudice del lavoro dell’Aquila è tornato sulla controversa vicenda della validità del servizio svolto dai docenti in istituti scolastici paritari ai fini del punteggio per le procedure di mobilità e della ricostruzione di carriera una volta immessi in ruolo nella scuola statale.

Di qui la sentenza n. 208/2020 pubblicata il 16/09/2020, con cui il Tribunale dell’Aquila, Giudice dr.ssa Anna Maria Tracanna, ha riconosciuto il diritto a vedersi valutato tutto il servizio svolto nella scuola paritaria da parte di un docente arruolato nei ranghi del Ministero dell’Istruzione sia in funzione della graduatoria per i trasferimenti inter-provinciali sia per l’inquadramento della classe stipendiale correlata all’anzianità di servizio.

Va subito precisato che l’orientamento su tale materia è alquanto controverso, basti pensare che in Abruzzo è intervenuta la Corte d’appello dell’Aquila che, con la sentenza n. 235/2018 ha riformato la sentenza n. 525 del 27 giugno 2017 adottata dal Tribunale di Pescara che disconosceva il diritto del ricorrente alla valutazione degli anni di servizio svolti nella scuola paritaria ai fini della procedura di mobilità.

Apripista dell’orientamento favorevole può considerarsi il Tribunale di Lanciano che, con l’ordinanza n. 2427 del 4 novembre 2016 ha accolto il ricorso ex art. 700 di un docente sul presupposto che “…non vi sono ragioni per escludere l’efficacia della suddetta disposizione legislativa alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale”.

Anche il Tribunale di Chieti, confermando l’orientamento della Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 235/2019 ha riconosciuto le pretese di docenti e personale A.T.A. volte ad ottenere il riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria sia ai fini della mobilità scolastica per il triennio 2019/22, sia ai fini della ricostruzione di carriera, con conseguente rettifica dei relativi decreti.

Orientamento negativo è stato di recente espresso, invece, dal Tribunale di Avezzano con la sentenza n. 174 del 9 settembre 2020, con cui ha rigettato il ricorso di un docente che chiedeva il riconoscimento del servizio della scuola paritaria.

Il Tribunale di Teramo, con l’ordinanza del 26.02.2019, ha affrontato un peculiare profilo della controversia questione della validità del servizio svolto in istituto paritario senza copertura contributiva, stabilendo che “Ai fini della valutazione del servizio l’unica circostanza decisiva è l’effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l’attribuzione del punteggio” ed il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell’avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento indefettibile in mancanza del quale non attribuire il dovuto punteggio, soprattutto in tutti i casi in cui l’amministrazione non ne contesta l’effettivo svolgimento.

Punto di partenza della vertenza è senz’altro la legge 62/2000, che definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale".

In sostanza, con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, in Italia sono ormai la maggioranza. Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite parificate, secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale. La L. 62 ha dunque stabilito i requisiti e le procedure da seguire per le istituzioni scolastiche al fine di ottenere il riconoscimento della "parità" ma nulla avrebbe innovato per quanto riguarda la valutazione e/o il riconoscimento dei servizi utili ai fini della carriera e, di conseguenza, della mobilità, rimanendo in vigore, come unica normativa di riferimento il T.U. 297/1994, art. 485 per quanto riguarda la ricostruzione di carriera ed il CCNI 2018-2019 per quanto riguarda la mobilità.

Come già affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito “Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

Il Giudice dell’Aquila nella recentissima sentenza del 16 settembre 2019 aggiunge una specifica motivazione a supporto dell’accoglimento delle ragioni del docente che chiedeva il riconoscimento: <<La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L.62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”… “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250…nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). Peraltro risulterebbe del tutto irragionevole, anche nella prospettiva di un'interpretazione sistematica coerente, equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine, dunque, di ottenere l'immissione in ruolo – come nella fattispecie è avvenuto – e non valutarlo, viceversa, nel contesto del medesimo quadro normativo fattuale di riferimento ai fini della mobilità di cui si discorre.

Deve ritenersi superata la distinzione tra scuole paritarie e pareggiate alla luce della disciplina sopravvenuta al 2000 e, in particolare dal DL 250/2005 conv. in L. 27/2006, già citato, a mente del quale ‘ le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie>>.

Il Giudice del lavoro di Sulmona, dr.ssa Alessandra De Marco, perfettamente allineato con le posizioni della sezione lavoro del capoluogo abruzzese con la sentenza n. 35 del 25 febbraio 2019, esplicita, invece, a supporto della tesi dell’equiparazione giuridica del servizio svolto nella scuola statale e in quella paritaria, le seguenti motivazioni:

<<La L. n.62 del 2000 – che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato -, conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche.

Siffatta equiparazione – prosegue il Giudice – trova ulteriore conferma nel disposto dell’art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, …. Ciò premesso, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non sembrano esservi ragioni per escludere l’efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, posto che, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità dell’amministrazione, non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Tali disposizioni, infatti, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate o parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie appaiono in contrasto con il principio della parità di trattamento – tra le due categorie di istituzioni scolastiche – stabilito dalla legislazione statale (L. n.62 del 2000 e L.n107 del 2015)”.

La sentenza si sofferma, altresì, a chiarire l’inconsistenza delle ragioni avverse all’equiparazione del servizio svolto ai fini della ricostruzione di carriera:

“Nè appare del tutto convincente l’opzione interpretativa accolta dai sostenitori della tesi contraria all’applicabilità dell’art. 485 del D.Lgs, 297/94 sotto il profilo della valutazione, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, e quindi, nella stessa misura in cui è valutato quello statale. Detta ricostruzione poggia sul principio, più volte richiamato dalla giurisprudenza, secondo cui la norma di cui all’art.485 D. Lgs, 297/94, in quanto attributiva d’uno speciale beneficio, avrebbe carattere eccezionale, per cui non sarebbe suscettibile di interpretazione analogica od estensiva volta ad un’applicazione oltre i casi presi in considerazione dalla lettera della norma”.

A tal proposito il Giudice sulmontino richiama l’orientamento della Consulta:

Occorre anzitutto rilevare che già in passato la Corte Costituzionale ha dato avallo all’interpretazione estensiva di una norma dello stesso tenore di quella riportata nell’art. 485 del D.lgs. n.297/1994 nell’ottica di evitare discriminazioni ingiustificate. Ed infatti chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, secondo comma, del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576 (riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), – sia pure ai diversi fini della riconoscibilità dei servizi svolti negli istituti gestiti dall’Ente per le scuole materne della Sardegna -, ha affermato che l’art. 2, secondo comma, D.L. n. 370 del 1970, per essere conforme a Costituzione, deve essere interpretato in modo da ricomprendere anche i servizi sostanzialmente identici a quelli espressamente elencati dalla norma, ritenendo non più sostenibile ‘anche ai fini di giustizia sostanziale’ ‘l’interpretazione restrittiva del decreto legge n. 370 del 1970 … giacché le considerazioni esposte nella nota legittimavano «una interpretazione più ampia rispetto all’angustia interpretativa precedente», e perciò il riconoscimento di servizi «sostanzialmente identici», anche se «non espressamente previsti dalla normativa» (cfr Corte cost.,5 novembre 1986, n. 228)”.

Una questione, dunque, molto controversa e, di certo, ancora aperta.

Fai una domanda