Compensazione spese giudiziali.

La compensazione totale o parziale delle spese di giudizio può essere applicata ai giudizi instaurati dopo il 2009, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni".



La compensazione totale o parziale delle spese di giudizio può essere applicata ai giudizi instaurati dopo il 2009, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni".

Affinchè sussistano tali graci ed eccezionali ragioni, non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia (art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1 della predetta legge),  dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

Tali ragioni - afferma la Corte - non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza".

Cass. n. 21083 del 19 ottobre 2015 

IL CASO

Tizio proponeva appello avverso la sentenza del giudice di Pace competente che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda condannando l'assocurazione al pagamento di € XXXXX oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni, nonchè delle spese di lite, in favore dell'attore.

Tizio proponeva domanda per la declaratoria di responsabilità di Caio nel sinistro stradale tra il veicolo di sua proprietò e quello del convenuto ed assicurato dalla società Y e alla condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni. 

Gli appellati restavano contumaci.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 maggio 2012, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, dichiarava proponibile la domanda nei confronti, rideterminava le spese del primo grado del giudizio in favore di Tizio. e compensava per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Avverso la sentenza del Tribunale veniva proposto ricorso per cassione.

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte sancisce che il motivo è fondato, accogliendo il ricorso, in quanto, essendo il gravame stato accolto in toto, alla luce delle conclusioni dell'atto di appello richiamate espressamente in sede di precisazione delle conclusioni, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, e con le quali il ricorrente aveva chiesto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado "nella misura più giusta e congrua di cui alla Tariffa Professionale, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, con attribuzione e motivando le eventuali decurtazioni della nota spese depositate".

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi art. 58, comma 1, della predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, quindi, applicabile al caso all'esame ratione temporis (atto di citazione notificato il 13 luglio 2009), può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni". Per la configurabilità di siffatte ragioni non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o, come nel caso all'esame, la contumacia dello stesso nè la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); nè tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o, come nella fattispecie pure ritenuto dal Giudice dal merito, dalla "natura dell'impugnazione" (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.

 

LA MASSIMA

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi art. 58, comma 1, della predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore e, quindi, applicabile al caso all'esame ratione temporis (atto di citazione notificato il 13 luglio 2009), può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni". Per la configurabilità di siffatte ragioni non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o, come nel caso all'esame, la contumacia dello stesso nè la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632); nè tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o, come nella fattispecie pure ritenuto dal Giudice dal merito, dalla "natura dell'impugnazione" (Cass., ord., 19 novembre 2014, n. 24634; Cass., ord., 11 luglio 2014, n. 16037; Cass., ord.,15 dicembre 2011, n. 26987), ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza. Cass. civ. n. 21083 del 19 ottobre 2015. 

DOMANDE E RISPOSTE

  • Nella equa riparazione per irragionevole durata del processo è possibile una distinta liquidazione per la fase monitoria?

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il rigetto della domanda proposta in via monitoria osta ad una statuizione sulle spese attesa la mancata instaurazione del contraddittorio, mentre ove la medesima domanda venga successivamente accolta in seguito ad opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, la condanna riguarda necessariamente le spese dell'intero giudizio, senza possibilità di una distinta liquidazione per la fase monitoria attesa l'unitarietà del procedimento e la non assimilabilità dell'opposizione all'appello. Cass. n. 18200 del 16 settembre 2015

  • Le gravi ed eccezionali ragioni legittimano la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali?

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado. Cass. n. 14546 del 13 luglio 2015.

L'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dall'art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prevede la possibilità di compensare le spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", non consente di disporre la compensazione in parola in base al carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione ed all'esiguità della pretesa creditoria, atteso che, quanto al primo profilo, esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice, mentre, quanto al secondo, specialmente ove l'importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, tale statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., nonché della regola generale dell'art. 91 cod. proc. civ. Cass. n. 1130 del 1 giugno 2015. 

  • E per i giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 69/2009?

In materia di spese giudiziali civili, nei giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese può essere disposta - ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 45, comma 11, di detta legge - per "giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza", e non per "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione". Cass. n. 11284 del 29 maggio 2015.

  • Il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi"?

Nel regime introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e anteriore a quello modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve essere esplicitamente motivato. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata. Cass. n. 11130 del 28 maggio 2015.

  • Nel giudizio penale la condanna alla rifusione di spese processuali nei confronti della parte civile è provvisoriamente esecutiva?

La condanna penale alla rifusione di spese processuali nei confronti della parte civile è provvisoriamente esecutiva. Nel caso che il medesimo difensore abbia assistito in giudizio penale una pluralità di parti civili, in mancanza di diversa specificazione da parte del giudice penale la liquidazione delle spese di costituzione delle parti civili è onnicomprensiva e da ripartire per quote uguali. Trib. Modena 26 maggio 2015.

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