Detenuto in regime di 41 bis: quali i possibili contatti con i familiari?

Colloqui in presenza o telefonici con cadenza mensile e della durata massima di 10 minuti.



Nuova pronuncia della Suprema Corte in tema di detenzione in regime di 41bis e in particolare sui contatti che i sottoposti a tali regime possono avere con i propri familiari.

La prima sezione penale ha infatti ribadito che vi è il diritto ai colloqui anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis, ord. pen. 

In tema di detenzione in regime di 41bis, il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di soggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l'effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di 10 minuti, sottoposto anch'esso a registrazione e "comunque" a videoregistrazione.

Cass. pen., sez. I, n. 19826 del 19 maggio 2021

 

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