Il socio accomandante che gestisce la s.a.s. diventa amministratore?
Cosa si intende per ingerenza del socio accomandante, rientrante nel divieto di cui all'art. 2320 c.c.?
L'ingerenza del socio accomandante nella gestione della s.a.s. non comporta l'assunzione della qualifica di amministratore ed è dunque irrilevante rispetto alla posizione del terzo che abbia concluso un contratto con la s.a.s. in persona di detto socio accomandante. Cass. n. 22666 del 5 novembre 2015.
DOMANDE E RISPOSTE
- Il fallimento della società in accomandita semplice deve essere estesa al socio accomandante?
La responsabilità illimitata del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione della società, sancita dall'art. 2320 c.c. che, a tal fine, lo equipara all'accomandatario, non è collegata a vicende personali o societarie suscettibili di pubblicizzazione nelle forme prescritte dalla legge, ma deriva dal dato meramente fattuale di tale ingerenza e non è destinata a venir meno per effetto della sola cessazione di quest'ultima, prescindendo la suddetta equiparazione da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, ovvero dipendenti o meno da essa. Pertanto, l'estensione, in siffatte ipotesi ed alla stregua dell'art. 147 legge fall., del fallimento della società in accomandita semplice al socio accomandante non è soggetta ad altro termine di decadenza che non sia l'anno dalla iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale, ad esempio il recesso, o societaria, ad esempio la trasformazione della società, che abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata, escludendosi, invece, la possibilità di ancorare la decorrenza di detto termine alla mera cessazione dell'ingerenza nell'amministrazione. Cass. n. 22246 del 7 dicembre 2012.
- Cosa deve intendersi per ingerenza dell'accomdante nell'amministrazione della società?
Per aversi ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice, - vietata dall’art. 2320 c.c. - non è sufficiente il compimento, da parte dell’accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l’accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa. Cass. n. 13468 del 3 giugno 2010.
- La prestazione di garanzia di una società in accomandita semplice integra l'ingerenza predetta?
La prestazione di garanzia in favore di una società in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali (quand'anche indebito o addirittura illecito) non integrano l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice - con l'assunzione della responsabilità illimitata, a norma dell'art. 2320 c.c., e la conseguente estensione al socio del fallimento della società, ai sensi dell'art. 147 l. fall. - in quanto la prima attiene al momento esecutivo delle obbligazioni ed il secondo non costituisce un atto di gestione della società. Cass. n. 13468 del 3 giugno 2010.
- Quale comportamento può conigurare immistione non consentita ex art. 2320 co. 1 c.c.?
Configura immistione non consentita ex art. 2320, comma 1, c.c. il comportamento dell'accomandante che, avendo in base ad apposita clausola statutaria il diritto di rilasciare parere favorevole per il compimento di certi atti, abusi del correlato potere, di fatto inibendo al socio accomandatario di affrontare e risolvere una situazione di evidente crisi della società mediante gli strumenti straordinari tipicamente utilizzabili in tali casi, quali la vendita di immobili non strettamente funzionali all'attività societaria o la contrazione di mutui con dazione di ipoteca sulle immobilizzazioni materiali della società. Trib. Perugia del 29 dicembre 2009.
- In caso di socio accomandante unico superstite vi è la posisbilità di riconoscere allo stesso la qualità di rappresentante della società?
Nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2320 c.c., non determina l'acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società. Cass. n. 15067 del 7 luglio 2011.
- Quindi la clausola che attribuisce al socio accomandatario poteri idonei a condizionare le scelte dell'accomandario è nulla?
La clausola dello statuto di una società in accomandita semplice che attribuisca al socio accomandante poteri che, per la loro portata ed estensione, siano idonei a condizionare le scelte dell'accomandatario, in modo che queste debbano essere considerate come prese con il concorso sostanziale dello stesso socio accomandante, è nulla per violazione dell'art. 2320, comma 1, c.c. Trib. Perugia del 29 dicembre 2009.
- Le perdite della s.a.s. vanno sottratte dal reddito dei singoli soci?
In tema di imposte sui redditi, la regola secondo cui le perdite di società in accomandita semplice eccedenti l'ammontare del capitale sociale vanno sottratte, per questa parte, dal reddito dei soli soci accomandatari in proporzione della loro quota di partecipazione alla società (art. 8, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), si estende anche ai soci accomandanti i quali si siano ingeriti non occasionalmente nella gestione sociale, poiché, in tal caso, essi perdono la limitazione di responsabilità, e sono quindi chiamati a rispondere delle perdite oltre il valore della quota sociale di cui sono titolari. Cass. sez. trib. n. 15161 del 26 giugno 2009.
- Il socio accomandante decade dal beneficio della responsabilità limitata anche per meri comportamenti inerenti attività interna?
Il socio accomandante decade dal beneficio della responsabilità limitata non solo se ha posto in essere condotte integranti atti di disposizione patrimoniale di specifica rilevanza per la società, ma anche per il mero compimento d’attività interna in particolare la decadenza sussiste certamente se tale ingerenza ha assunto carattere di sistematicità e continuità. Trib. Nocera Inferiore del 29 gennaio 2006.
- La prestazione di garanzia da parte del socio accomandnate prova di per sè la violazione del divieto di cui all'art. 2320 c.c.?
La prestazione di garanzia da parte del socio accomandante per le obbligazioni assunte dalla s.a.s. e la dazione di un immobile in comodato, non costituiscono, di per sè, prova della violazione del divieto, d'ingerenza nella gestione degli affari sociali di cui all'art. 2320 c.c. Cass. n. 8093 del 28 aprile 2004.
- L'esclusione dell'unico socio accomandatario ad opera degli accomandanti integra violazione del divieto di cui all'art. 2320 cc..?
L'eventuale esclusione dell'unico socio accomandatario ad opera degli accomandanti, non integra violazione del divieto di ingerenza ex art. 2320 c.c., nonché dell'art. 2319 c.c. Cass. civ. n. 15197 del 29 novembre 2001.
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