Scioglimento del condominio di un gruppo di edifici: quando può essere effettuato?
Gli edifici devono avere le caratteristiche di autonomia .
Ai fini dello scioglimento del condominio di un edificio o di un gruppo di edifici in condomini separati, è necessario che questi abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, per quanto possano continuare ad essere serviti da parti comuni insieme con gli originari partecipanti.
Al di fuori di tale eccezione, ove la divisione comporti interferenze strutturali più gravi, interessanti la sfera giuridica di altri condomini, con imposizioni di limitazioni, servitù o altri oneri di carattere reale, è da escludersi che l'edificio all'esito della divisione possa avere autonomia strutturale.
La divisione del condominio non può essere meramente amministrativa e di conseguenza non può ammettersi la divisione di un condominio sulla base nuove tabelle millesimali.
Cass. civ. n. 22041 del 3 settembre 2019.
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Nella sentenza in commento vengono offerti alcuni interessanti spunti che prendono avvio dall’impugnazione della delibera condominiale svolta da un condomino.
In primis viene chiesta dal ricorrente la nullità della delibera condominiale poiché adottata senza l'indicazione del numero totale dei condomini presenti alla stessa.
Per i giudici di legittimità se da un lato è vero che non è conforme alla disciplina legislativa omettere di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, dall’altro è necessario considerare che il verbale è la narrazione dei fatti nei quali si concreta la storicità di un'azione, esso deve attestare o “fotografare” quanto avviene in assemblea. Pertanto, non incide sulla validità del verbale la mancata indicazione, nello stesso, del totale dei partecipanti al condominio, se a tale ricognizione e rilevazione non ha proceduto l'assemblea stessa, nel corso dei suoi lavori, giacché questa incompletezza non diminuisce la possibilità di controllo aliunde della regolarità del procedimento e delle deliberazioni assunte.
Ulteriore motivo di ricorso attiene invece alla constatazione che, ad avviso del condomino ricorrente, la circostanza che da parte dei condomini presenti all'assemblea non siano stati sollevati reclami in ordine alla convocazione di tutti i condomini non può inferirsi, alla stregua dei canoni della normalità causale e della ragionevole probabilità, che tutti i condomini fossero stati regolarmente convocati, oltre alla omessa attestazione a verbale da parte del presidente della regolare convocazione dell’assemblea.
Su tale assunto la Suprema Corte osserva che l'onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente convocati incombe al condominio, non potendosi altrimenti addossare al condomino che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo. E sebbene tale prova possa essere desunta anche da presunzioni, non si può attribuire al comportamento dei condomini partecipanti ad un'assemblea non totalitaria, i quali nulla abbiano eccepito al riguardo, valore di prova presuntiva univoca della ricezione dell'avviso di convocazione anche da parte di quei condomini che a tale seduta non abbiano preso parte.
In ultima analisi viene prospettato dal ricorrente l’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea poichè il presidente della stessa, in mancanza di ogni e qualsiasi norma attributiva del relativo potere, ha limitato la durata degli interventi dei condomini a soli dieci minuti. Il punto centrale che viene contestato dal condomino è se il potere di introdurre limiti temporali agli interventi dei condomini sia nella disponibilità del presidente ovvero se esso debba trovare la propria fonte in una disposizione regolamentare (che nel caso manca) ovvero in una deliberazione della stessa assemblea.
I giudici di piazza Cavour ritengono tale motivo infondato sulla base della considerazione che il presidente dell'assemblea condominiale, tenuto conto del fatto che la sua funzione consiste nel garantire l'ordinato svolgimento della riunione, ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su argomenti indicati nell'avviso di convocazione e curando, dall'altro, che gli interventi siano contenuti entro limiti ragionevoli. Ne consegue che il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti in discussione.
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