Sottrazione di una bici da un cortile condominiale: è furto in abitazione?

Il cortile interno, recintato, di un condominio si configura come abitazione e chi ne sottrae un bene risponde ex art. 624 bis c.p.



I FATTI

Con sentenza del Tribunale di primo grado – confermata in appello – veniva riconosciuto colpevole del reato di furto in abitazione ex art. 624 bis c.p. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una bicicletta custodita in un cortile condominiale ed appartenente ad un residente del medesimo, non riuscendo peraltro nel suo intento per l'intervento del custode dello stabile.

L'imputato era stato individuato come l'autore del furto dal portiere del condominio che ne aveva dapprima sorvegliato le mosse e, quando l'aveva visto impossessarsi della bicicletta, aveva chiamato gli operanti che l'avevano bloccato all'esterno del complesso.

In Cassazione l’imputato si difende in primis sostenendo che, ancora prima di impossessarsi della bicicletta, aveva tentato di uscire dal cortile, ma non riuscendovi, con ciò ritiene non vero l’assunto addebitatogli di  essersi impossessato della bicicletta appena entrato nel cortile, né potevano provarlo le assunte fotografie, mai prodotte in atti. Al limite, continua la difesa dell’imputato, ciò avrebbe al più potuto concretare un uso momentaneo del mezzo e non la sua sottrazione.

Viene inoltre contestata la qualificazione giuridica del fatto, in quanto il tentativo di uscire immediatamente doveva essere valutato al fine di concludere che l'imputato aveva violato il disposto dell'art. 624 c.p. (il furto non consumato in abitazione o nelle sue appartenenze), o dell'art. 626 c.p. (il furto d'uso), e non del contestato art. 624 bis c.p.

Dall'utilizzo della bicicletta nel cortile condominiale, infatti, non si poteva trarre la conclusione che l'imputato la intendesse anche sottrarre.

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso per inammissibilità di entrambi i motivi in quanto interamente versati in fatto, esulando dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, si sofferma seppur brevemente sulla decisione del giudice di primo grado confermata in appello.

Ed in fatti era emerso nel corso della fase istruttoria di primo grado che l’imputato aveva tutta l’intenzione di impossessarsi della bicicletta posta all’interno di un atrio condominiale e che soltanto il rifiuto del portiere dello stabile di aprire il cancello del cortile aveva in sostanza impedito al medesimo di allontanarsi con il mezzo di proprietà di un condomino.

Si era pertanto concretato, secondo la Corte, il tentativo di furto contestato al ricorrente senza che fosse possibile diversamente qualificarlo in furto d'uso, dovendosi ritenere illogica sia la pretesa esposta nei motivi di ricorso di aver fatto un uso solo momentaneo della bicicletta per percorrere i pochi metri interni al cortile) sia dell’ipotesi di furto previsto dall'art. 624 c.p. – ciò anche alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di cassazione che individua nel cortile interno, recintato, di un'abitazione una pertinenza della medesima così da doversi configurare, in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall'art. 624 bis c.p.

Confermata quindi la sentenza di condanna ex art. 624 bis c.p.

LA MASSIMA

Il cortile interno, recintato, di un'abitazione costituisce una pertinenza della medesima così da doversi configurare, in caso di sottrazione di beni da tale spazio, il delitto previsto dall'art. 624 bis c.p. Cass. pen. n. 27143 del 13 giugno 2018.

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