Separazione dei procedimenti per messa alla prova: ammissibile?

Patteggiamento parziale. Processo oggettivamente cumulativo: non è preclusa l'ammissibilità di una richiesta di separazione per alcuni soltanto dei reati. Trib. Torino 21 maggio 2014.



Cos'è il patteggiamento parziale?

Il patteggiamento offre la possibilità di addivenire ad una sentenza sulla base di un accordo tra imputato e P.M. avente ad oggetto il quantum di pena da orrigare. 

E'un procedimento speciale che omette a fase dibattimentale.

La riduazione della pena è in misura variabile fino ad un terzo.

Due sono le principali forme di patteggiamento:

1. Patteggiamento tradizionale

2. Patteggiamento allargato.

Il patteggiamento tradizionale consente all'imputato ed al P.M. di chiedere al giudice l'applicazione di una sanzione sotitutiva o di una pena pecuniaria  ovvero di una pena detentiva  quando questa, al netto della riduzione fino ad un terzo, non supera due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

Il patteggiamento allargato  consente all'imputato e al P.M. di chiedere al giudice l'applicazione di una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, sempre al netto della riduzione fino ad un terzo, da due anni e un giorno fino a cinque anni.  Il patteggiamento allargato è soggetto a rilevanti limti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 444 comma 1 bis c.p.p.

Il patteggiamento parziale è l'accordo tra l'imputato e il P.M. per alcuni tra i più reati contstati all'interno di uno stesso procedimento, con la restituzione degli atti al P.M. per le altre imputazioni non comprese nell'accordo tra le parti. 

La giurisprudenza si è molto dibattuta sul patteggiamento parziale e sulla sua ammissibilità: la giurisprudenza favorevole ne ha evidenziato l'ammissibilità (cfr. Cass. sez. III 13 luglio 2011 n. 34915).  

LA MASSIMA sul patteggiamento parziale

In materia di procedimento penale, al contrario che per l’ipotesi di cd. patteggiamento parziale, non è preclusa l’ammissibilità di una richiesta di separazione dei procedimenti per messa alla prova per alcuni soltanto dei reati oggetto di un processo oggettivamente cumulativo giacché mentre nel patteggiamento parziale si dà comunque l’applicazione di una pena - seppure ridotta quale contropartita dell’accettazione di una rinuncia al contraddittorio - nel caso della messa alla prova, l’istituto non tende solo ad un obiettivo di deflazione processuale ma, in modo più complesso, anche ad esigenze di risocializzazione della persona autrice di reati ed anche alla rinuncia, in caso di esito positivo della messa alla prova, ad esercitare la pretesa punitiva, posto che in tal caso il reato si estingue.

Tribunale Torino 21 maggio 2014.

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