L’onere di conformazione della previa richiesta risarcitoria ex art. 145 Codice delle Assicurazioni ai contenuti prescritti dall’art. 148 non solo non danneggia l'assicurato, ma anzi lo tutela in quanto ciò che viene ritenuto eccessivamente oneroso per l’interessato, ovvero l’”irrigidimento del filtro all’accesso alla giurisdizione”, si rivela come un meccanismo la cui ratio è, in realtà, quella di rafforzare, e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell’onere di diligenza, a suo carico, con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum.
di Avv. Rosalia Terrei
La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell'art. 44 comma 2 della Legge Regione Calabria 13 giugno 2008 n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008. (...)
di Dott.ssa Lucia Antonazzi
Accogliendo il ricorso con cui un cittadino denuncia la contemporanea assunzione della carica di parlamentare e sindaco di un esponente della classe dirigente locale, il Tribunale civile di Catania, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2010, solleva, in riferimento agli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari), che prevede espressamente che non sono eleggibili alla carica di parlamentare nazionale i presidenti delle Province ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, senza disciplinare l'ipotesi inversa di sopravvenienza della carica di sindaco rispetto a quella di membro del Parlamento. [...]
di Dott.ssa Lucia Antonazzi
E’inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall’art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)», sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione.
di Avv. Liliana Rullo
Il Giudice di pace di Osimo ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui consente che, alla violazione di un unico precetto» conseguano «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie».
La Corte Costituzionale ha escluso il contrasto sia con gli artt. 3 e 25 Cost. che con l'art. 111 Cost. alla luce del rilievo secondo il quale le disposizioni poste a confronto contemplerebbero «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie».
di Avv. Augusto Careni
Sull' illegittimità cost. dell’art. 116, 1° comma, c.c. per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 31 e 11 cost. Corte Cost. 25 luglio 2011 n. 245.
La previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo".
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine alla norma che ha introdotto il pagamento del contributo unificato anche per il giudizi di opposizione avverso il verbale di contestazione del codice della strada (art. 10, comma 6-bis, D.P.R. 115/2002, introdotto dall’art. 2, comma 212, lett. b), L. 191/2009 – “Legge Finanziaria 2010”) .
La Corte Costituzionale, mediante la sentenza n. 175 del 7 giugno 2011, è tornata a ribadire la legittimità costituzionale della disciplina degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, in particolare, con riferimento alle norme che consentono agli esaminatori di esprimere il giudizio sugli elaborati scritti dei candidati in termini meramente numerici, a prescindere da un’ulteriore motivazione (artt. 17 bis, comma II, 23, comma V, 24 comma I, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore – come novellato dal D.L. 21 maggio 2003, n. 112 – Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professioni forense, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2003, n. 180).
Anche il minore è parte processuale nel giudizio di opposizione al riconoscimento del figlio naturale, in quanto rappresentato da un genitore o dal curatore.
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 250, comma IV, c.c., poiché anche al minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui alla citata disposizione. E, se di regola la sua rappresentanza processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento, qualora si prospettino situazione di conflitto d’interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale, ex art. 78, c.p.c. Il che può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse, ma anche d’ufficio
La Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi in ordine alle legittimità costituzionale degli articoli 155-quater, 2652 e 2653 del codice civile, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, «nella parte in cui non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale, proposto dal coniuge che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile, e che richieda l’affidamento della prole».
In particolare, «la prima delle norme censurate ammette la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, mentre le altre due, contenendo l’elenco delle domande giudiziali da trascrivere, non contemplano altresì la domanda di assegnazione della casa, sicché l’eventuale provvedimento di assegnazione non risulta opponibile ai terzi che abbiano acquisito sull’immobile diritti dopo la proposizione della domanda».
La Corte Costituzionale, tuttavia, non analizza la questione sottoposta alla sua attenzione, in quanto dichiara la stessa «inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente».
La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia ha adito la Corte Costituzionale per sollecitare un giudizio di legittimità costituzionale in ordine all’art. 1, commi 681 e 683, Legge Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), «nella parte in cui prevedono che per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2007 gli enti devono conseguire un saldo finanziario “in termini di cassa” pari a quello medio riferito agli anni 2003 – 2005, calcolato secondo la procedura stabilita dalle norme in questione».
La Corte Costituzionale, tuttavia, «dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità» delle citate disposizioni, in riferimento agli articoli 5, 81, 97, 114, 117 e 119 della Costituzione.
Nel corso di un giudizio di appello, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 delle legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'articolo 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito
con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
La Corte Costituzionale, oggi, 13 gennaio 2011, si è pronunciata sulla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei Ministri: la Consulta ha dichiarato illegittimi in tutto o in parte alcuni commi della legge per violazione degli artt. 138 e 3 della Costituzione.
Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, c.c. nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al fine di risarcimenti dei danni, dopo la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Diritto della madre lavoratrice ad usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.
Ingiustificato deteriore trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 1204/1971, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 1999, nonche' a quanto previsto dall'art.14 comma 5, del d.P.R. n. 163/2002 per il personale delle Forze Armate.
Violazione dei principi di tutela del matrimonio e della famiglia, dei minori e della lavoratrice madre.
La Corte Costituzionale con la entenza n. 249 dell'8 luglio 2010 si è pronunciata sull'illegittimità costituzionale dell'art. 61 n.11 bis del codice penale, per violazione dei diritti inviolabili dell'uomo. I diritti inviolabili dell'uomo spettano "ai signoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani.
La Corte evidenzia che "la condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi", soprattutto nel diritto penale che è connesso con le libertà della persona sancite dall'art. 24 della Costituzione e ss.
Sul principio di eguaglianza tra cittadino e straniero crf. con Corte Cost. n. 64/1992 e 354/2002.
La Corte si pronuncia sull'evidente contrasto con i principi di eguaglianza ex art. 3 Cost. in relazione allo straniero in condizione di soggiorno irregolare: quest'ultimo infatti a partià di comportamenti penalmente rilevanti è punito più gravemente del cittadino italiano o dell'unione europea. Lo straniero rimane pertanto esposto per tutto il tempo della sua successiva permanenza nel territorio nazionale e per tutti i reati previsti dalle leggi italiane ad un trattamento penale più severo.