Art. 501 Codice Penale. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.

501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (1).

Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822 [c.p. 29].

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate [c.c. 2628; c.p. 64].

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino [c.p. 4] per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28, 37] (2).

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(1) La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.).

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.L. 15 ottobre 1976, n. 704, sulla repressione dell'accaparramento di merci.

Competenza: Tribunale monocratico

Procedibilità: Ufficio

Arresto: Facoltativo

Fermo: non consentito

Citazione: diretta a giudizio per ipotesi 1° e 2°

Natura giuridica: reato comune, di pericolo, di mera condotta, a forma vincolata

Tentativo: non configurabile

Oggetto giuridico: interesse pubblico economico connesso ad un ordinato sviluppo della vita economica con riferimento al momento della circolazione delle merci e dei valori.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

  • Ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, può integrare in astratto una manovra speculativa anche l'aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato. Tuttavia, perché ciò si verifichi è pur sempre necessario che tale condotta presenti la connotazione della pericolosità prevista dall'art. 501-bis c.p. nei confronti dell'andamento del mercato interno e, cioè, che essa, per le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato, o, comunque, diffuso. Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione "mercato interno", contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su di un mercato locale, però il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia.Cassazione penale sez. VI, 15 maggio 1989

 

  • In tema di manovre speculative su merci, è necessario che la sottrazione all'utilizzazione o al consumo concerna "rilevanti quantità" e cioè comportamenti di portata sufficientemente ampia e tale da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale.Cassazione penale sez. VI, 02 marzo 1983, n.2385

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  • Per la sussistenza del delitto di manovre speculatrici su merci, nell'ipotesi di sottrazione delle stesse all'utilizzazione o al consumo in presenza di fenomeni di rarefazione o di rincaro, è indispensabile che si tratti di " rilevanti quantità ", avendo il legislatore preso in considerazione comportamenti che possono costituire un serio pericolo per la situazione economica generale. Per la configurabilità del reato, peraltro, deve ricorrere la sottrazione delle merci al consumo e ciò non può dirsi avvenuto per il solo fatto di tenere giacenti in magazzino le merci o di preferire nella vendita alcuni clienti, trascurandone altri.Cassazione penale sez. VI, 02 marzo 1983

 

  • La condanna integrante il reato di manovre speculative su merci non si atteggia allo stesso modo con riferimento alle merci il cui prezzo è libero e alle merci il cui prezzo è invece fissato con provvedimento dell'autorità: le manovre speculative si riferiscono alle prime, ma non è esclusa l'applicabilità della norma anche alle seconde, almeno sotto specie della rarefazione. Deve comunque trattarsi di comportamenti di portata sufficientemente ampia da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale in una zona abbastanza vasta del territorio nazionale. Qualora, pertanto, si tratti di temporanea sospensione della lavorazione del pane nell'ambito di un Comune ad opera di piccoli esercenti che intendano indurre l'autorità ad aumentare il prezzo, non configura una manovra speculativa, bensì quel comportamento che, un tempo incriminabile come serrata dei piccoli esercenti, non costituisce più reato in seguito all'intervento della Corte cost.Cassazione penale sez. VI, 13 novembre 1980

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  • L'elemento materiale del delitto di cui all'art. 501 cod. pen., che ha per oggetto la tutela dell'economia nazionale, si realizza non attraverso la commutazione di notizie false, esagerate o tendenziose date ad un numero piì o meno ristretto di persone; ma nella divulgazione di una notizia che, pur non riguardando tutto il territorio nazionale, si estende tuttavia ad una zona sufficientemente vasta di esso in modo da poter nuocere alla pubblica economia.Cassazione penale sez. VI, 28 settembre 1979, n.2957

 

  • L'elemento materiale del delitto di cui all'art. 501 c.p. che ha per oggetto la tutela dell'economia nazionale, si realizza non attraverso la comunicazione di notizie false, esagerate o tendenziose date ad un numero più o meno ristretto di persone, ma nella divulgazione di una notizia che, pur non riguardando tutto il territorio nazionale, si estende tuttavia ad una zona sufficientemente vasta di esso in modo da poter nuocere alla pubblica economia.Cassazione penale sez. VI, 28 settembre 1979

 

  • È illegittimo il provvedimento di sequestro di alcuni edifici, motivato da una pretesa violazione dell'art. 501 bis cod. pen. (manovre speculative su merci) perché tale reato riguarda soltanto i beni mobili. Infatti nell'art. 501 bis cod. pen. ricevono la qualificazione di merci le materie prime, i generi alimentari di largo consumo ed i prodotti di prima necessità.Cassazione penale sez. VI, 18 maggio 1979, n.2030

 

  • Anche se le case di abitazione potessero essere ricomprese tra i "prodotti di prima necessità" menzionati dall'art. 501 "bis", comma 1, c.p., questo delitto non sarebbe configurabile nel fatto di un imprenditore che abbia posto in vendita le abitazioni costruite, invece di cederle in locazione. Infatti non esistendo una disciplina legislativa di programmazione dell'attività economica privata di produzione delle abitazioni, la quale (a differenza di quanto vige per l'edilizia economica e popolare) indirizzi e coordini l'attività medesima a fini sociali, la scelta dell'imprenditore che ha costruito abitazioni impiegando esclusivamente il proprio capitale, è libera, in virtù del principio sancito nell'art. 41 cost. Pertanto ogni valutazione negativa del comportamento del costruttore, che venga ad incidere sulla libertà di scelta dal medesimo operata, non può ritenersi consentita.Cassazione penale sez. VI, 18 maggio 1979