Emergenza Covid: la recente giurisprudenza.

Domande e risposte sull'emergenza sanitaria. Aspetti processuali. Accesso civico per i verbali del comitato tecnico-scientifico. Riders e strumenti di protezione individuale. Covid 19 e diritto di visita del genitore.



In periodo di emergenza sanitaria in quali casi è necessaria la comparizione dei difensori in udienza?

In linea generale, bilanciando, da un lato, l'interesse al buon funzionamento della giustizia, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti, e, dall'altro, le esigenze di sicurezza sanitaria, come necessario nel contesto della pandemia in atto e tanto più nell'attuale incerta situazione (con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; misure urgenti sono state disposte con il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. in l. 27 novembre 2020, n. 159, e il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; v. anche il d.p.c.m. 3 novembre 2020), è opportuno riservare la comparizione dei difensori in udienza alle sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed avuto riguardo a natura ed oggetto della causa, di un confronto diretto tra i difensori e il giudice (confronto superfluo quando, ad esempio, i difensori si limitino a chiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. o un rinvio in pendenza di mediazione o trattative e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte.Tribunale Bologna sez. II, 15 dicembre 2020; Tribunale Bologna sez. II, 5 novembre 2020 

Violazione del divieto di spostarsi in conseguenza dell'emergenza sanitaria: il giudice di pace può disapplicare il DPCM?

Il giudice di pace di Frosinone, con sentenza del 29 luglio 2020 n. 516 si è pronunciato disapplicando il DPCM.

"La contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza della emergenza sanitaria va annullata per illegittimità del DPCM adottato in data 31.01.2020 ed invocato nel verbale opposto per violazione dell'art. 13 cost., con conseguente dovere del giudice di pace, quale giudice ordinario, di disapplicare il medesimo DPCM ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E."Giudice di pace Frosinone, 29 luglio 2020, n.516

I verbali del comitato tecnico-scientifico sono soggetti ad accesso civico?

Sì. I verbali del comitato tecnico-scientifico costituito con ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, indicando i presupposti fattuali per l'adozione dei D.P.C.M. con le misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, emanati ai sensi dell'art. 3 d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, conv., con modificazioni, in l. 5 marzo 2020 n. 13, e dell'art. 2 d.l. 25 marzo 2020 n. 19, conv., con modificazioni, in l. 22 maggio 2020 n. 35, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività, e sono soggetti ad accesso civico ai sensi dell'art. 5 d.lg. 14 marzo 2013 n. 33.T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 22 luglio 2020, n.8615

Quali sono i limiti delle ordinanze sindacali?

Le ordinanze sindacali adottate in ragione della perdurante esistenza di una situazione di emergenza epidemiologica e dirette a contenere il diffondersi del virus Covid-19, in particolare, sul territorio comunale, con le quali sia stato disposto il divieto di introduzione di pane e derivati del pane nel territorio del medesimo comune, contrastano con quanto disposto sia dal d.P.C.M. 22 marzo 2020, sia dal d.l. n. 19/2020. Il d.P.C.M. 22 marzo 2020, infatti, ha tracciato un'area di esenzione delle misure di contenimento che riguarda proprio l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, sempre consentita, di modo che, una volta individuata l'area di inapplicabilità del divieto in sede normativa statale, il Sindaco non può assumere provvedimenti attraverso i quali il divieto stesso si riespande e riprende vigore. Analogamente, nel quadro normativo definito dagli artt. 1 e 2 del d.l. n. 19/2020, il Sindaco non è privato del potere di ordinanza extra ordinem ma - diversamente da quanto avviene in periodi non qualificabili come emergenze nazionali, in cui l'ordinanza contingibile e urgente vale a fronteggiare un'emergenza locale e può avere, finanche attitudine derogatoria dell'ordinamento giuridico - neppure può esercitare il potere di ordinanza travalicando i limiti dettati dalla normativa statale, non solo per quel che concerne i presupposti, ma anche quanto all'oggetto della misura limitativa. In questo senso, il Sindaco può impedire l'ingresso nel territorio del proprio Comune per un periodo limitato e soltanto in presenza di un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario, oggetto di una adeguata valutazione, proporzionata ai dati epidemiologici del territorio in un dato momento. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 22 maggio 2020, n.733

In tema di riders e tutela della sicurezza, è previsto un obbligo di fornire al lavoratore gli strumenti di protezione individuale?

In tema di tutela della sicurezza dei “riders”, vi è l'obbligo di fornire al lavoratore gli strumenti di protezione individuale (quali la mascherina protettiva, i guanti monouso ed i gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) atti a prevenire il rischio da contagio nell'ambito della attuale e notoria emergenza epidemiologica da COVID-19, strumenti di protezione individuale il cui utilizzo è stato raccomandato dal DPCM 11.3.2020 nell'ambito dello svolgimento della attività produttive e professionali (art. 1, punto 7) e che quindi lo deve essere, a maggior ragione, per quelle attività che si attuano attraverso il contatto con il pubblico (l'art. 1, punto 2, del citato DPCM ha consentito lo svolgimento dell'attività di ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto”). A ciò non osta che non vi sia ad oggi alcuna certezza scientifica dell'assoluta necessità di dispostivi menzionati da controparte al fin di prevenire rischi da contagio, vista la tipologia di attività svolta dai riders, che consente comunque il distanziamento sociale.Tribunale Firenze sez. lav., 5 maggio 2020 

In tema di tutela dei riders, non pare potersi dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro, l'intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa, la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro fra cui rientrano tutte le norme che prevedono l'obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). Con specifico riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che il DPCM 11.3.2020, che ha disposto sull'intero territorio nazionale la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub. ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ha consentito la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico -sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto”, con ciò implicitamente onerando l'imprenditore di provvedere a garantire il richiesto rispetto delle prescrizione igienico-sanitarie previste per l'attività di trasporto e consegna a domicilio del cibo, e ciò a tutela della salute non solo degli operatori, ma anche dell'utenza del servizio e, con essa, della collettività intera.Tribunale Bologna sez. lav., 14 aprile 2020

- I Riders ai tempi del Coronavirus: chi deve fornire i dispositivi di protezione individuale?

Riders: in quale tipologia di contratto di lavoro rientrano?

Nell'emergenza sanitaria il lavoro da casa deve essere imposto solo per legge?

Nella attuale situazione di emergenza sanitaria il lavoro da casa è raccomandato o imposto dalla normativa. L'art. 1, comma 7, DPCM 3.3.2020 raccomanda il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (il tribunale ha riconosciuto, in via cautelare, il diritto del lavoratore invalido al 60%, convivente con figlia con handicap grave, ad accedere allo smart working disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017).Tribunale Bologna, 23/04/2020, n.2759

Diritto di visita del genitore: le circolari ministeriali sul diritto di visita sono fonti normative? 

No. Nessun rilievo può assumere, per giustificare la decisione di sospendere gli incontri padre-figlio, il vademecum stilato dal Governo sul proprio sito dopo l'emissione del DPCM “io resto a casa” dell'11/3/2020, laddove ha chiarito, alla voce “spostamenti”, che restava consentito al genitore raggiungere il figlio e condurlo presso di sé secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio, in tal modo facendo rientrare tale ipotesi nelle “situazioni di necessità” di cui al DPCM 8/3/2020 atteso che un tale vademecum, così come la successiva circolare del Ministero degli Interni rivolta alle forze di Polizia del 31/3/2020, non ha natura di fonte normativa ma solo di indirizzo interpretativo, e non può prevalere rispetto alle fonti primarie e secondarie che individuano invece in maniera dettagliata e specifica i casi in cui è consentito spostarsi da casa sia all'interno del Comune di residenza che al di fuori di esso.Tribunale Bari sez. I, 13 aprile 2020

Il diritto di visita del genitore può essere sospeso per ragioni sanitarie?

Alla luce dei decreti leggi e dei DPCM che si stanno susseguendo al fine di evitare il diffondersi del contagio del Covid 19, il Governo ha avuto modo di chiarire che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio ed in questa ottica occorre leggere anche l'ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 con la quale il Presidente della Regione Campania, dopo aver fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, al punto due ha precisato che sono considerate situazioni di necessità (che legittimano spostamenti temporanei ed individuali), quelle correlate ad esigenze primarie delle persone; in definitiva, quindi, anche nella situazione emergenziale attuale non possono essere la legge, le ordinanze del Presidente della Regione o i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a proteggere la salute dei bambini, ma il comportamento dei genitori. Quindi, la responsabilità genitoriale impone, in primo luogo, ai genitori nell'esercizio del munus loro demandato di individuare le misure adeguate a tutelare la salute della prole in un contegno che non può che essere ispirato da reciproca e qualificata collaborazione e da fiducia nell'altro, in assenza di effettivi e concreti elementi indicatori di atteggiamenti inadeguati. In sostanza, la liceità dello spostamento finalizzato alla attuazione della frequentazione da parte del figlio minore del genitore non collocatario rinviene fondamento nel riconosciuto essenziale apporto all'equilibrio psico-fisico del minore correlato alla presenza di entrambi i genitori ossia costituisce misura attuativa del suo diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell'ordinamento costituzionale interno e nell'ordinamento internazionale, anche considerando che proprio in questo delicato periodo di restrizioni e di cautele, è necessario garantire regolari rapporti genitoriali ai minori al fine di trasmettere loro fiducia e serenità anche rispetto alle relazioni affettive con i propri genitori.Tribunale Torre Annunziata, 6 aprile 2020 

Il diritto paterno ad incontrare i suoi figli, in presenza della pericolosissima espansione della epidemia in corso, che non accenna ancora a ridurre la sua aggressività, tanto da essere stata qualificata dall'O.M.S. come “pandemia”, deve considerarsi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio, del quale potrebbero poi essere veicolo essi stessi. Peraltro in tale fattispecie nessun rilievo può assumere, per giustificare una decisione diversa, il vademecum stilato dal Governo sul proprio sito dopo l'emissione del DPCM “io resto a casa” dell'11/3/2020, laddove ha chiarito, alla voce “spostamenti”, che restava consentito al genitore raggiungere il figlio e condurlo presso di sé secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio, in tal modo facendo rientrare tale ipotesi nelle “situazioni di necessità” di cui al DPCM 8/3/2020 atteso che un tale vademecum, così come la successiva circolare del Ministero degli Interni rivolta alle forze di Polizia del 31/3/2020, non ha natura di fonte normativa, ma solo di indirizzo interpretativo, e non può prevalere rispetto alla fonti primarie e secondarie che individuano invece in maniera dettagliata e specifica i casi in cui è consentito spostarsi da casa sia all'interno del Comune di residenza, che al di fuori di esso.Tribunale Bari sez. V, 3 aprile 2020 

Nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui ai D.P.C.M. 9/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020, e D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia è quello di attuare una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio (con il divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori. Di conseguenza, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost. a maggior ragione qualora non sia verificabile se il minore sia esposto a rischio sanitario, tenuto conto: 

a) che il genitore richiedente proviene da un luogo ad alto tasso di contagio virale; 

b) che non è dimostrato che lo stesso abbia rigorosamente rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente; 

c) che non è chiaro se nell'abitazione di destinazione siano presenti altre persone, oltre al genitore. Tribunale Vasto, 2 aprile 2020

Il diritto-dovere di genitori e figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone Sentenza Documenti correlati In tema di provvedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio in situazione di emergenza Covid 19, considerati i D.P.C.M. 9/3/2020, D.P.C.M. 11/3/2020, e D.P.C.M. del 22/3/2020, al genitore dimorante in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, che non li ha potuti vedere durante il fine settimana a causa dell'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, va respinta la richiesta di poter portare presso la propria abitazione i figli per un determinato periodo per poter recuperare i fine settimana non goduti, in quanto il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell'attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell'art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost. Resta inteso che il diritto del genitore non convivente a mantenere rapporti significativi e costanti con i figli può essere esercitato attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in videochiamata, con cadenza anche quotidiana. Tribunale Vasto, 2 aprile 2020

Le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 non sono preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la "residenza o il domicilio", sicché alcuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti; va inoltre rilevato che le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio. Tribunale Milano sez. IX, 11 marzo 2020

Emergenza covid 19, concordato preventivo e situazione patrimoniale modificata: al debitore può essere concesso un termine per il deposito della relazione?

 Nel volgere di alcune settimane lo scenario economico nazionale e internazionale è profondamente mutato a causa dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, essendo state adottate misure di contenimento e gestione della pandemia che hanno imposto la sospensione della maggior parte delle attività produttive industriali e commerciali (cfr. D.P.C.M. 22 marzo 2020 pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020). Nel caso di imprese cha abbiano presentato una proposta di concordato preventivo, ciò rileva sotto due profili:

(i) è necessario un aggiornamento della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società debitrice;

(ii) la verosimile inidoneità del piano proposto a raggiungere l'obiettivo del risanamento aziendale entro la data prefissata, anche per effetto del mutato scenario economico, potrebbe suggerire alla società debitrice una diversa modulazione dell'arco temporale del piano stesso. Per tali ragioni va disposto che la ricorrente debba depositare una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e una relazione di attestazione altrettanto aggiornata. Tribunale Rovigo, 27 marzo 2020

 

 

 

 

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