Quaestio. La procura alle liti può essere raccolta in assenza dell'avvocato?

La procura può essere raccolta da un collaboratore dell'avvocato e da questi autenticata in assenza del cliente?



In tema di procura alle liti e di responsabilità professionale occorre evidenziarLe che la firma in calce alla procura deve essere autentica e deve essere apposta in presenza dell'avvocato al quale il mandato è conferito.

E' buona prassi allegare alla procura copia del documento d'identità in corso di validità: la ratio , tra le altre, è quella di avere corrispondenza tra la firma apposta ed il cliente.

Gli articoli di riferimento sono: art. 182 c.p.c., art. 125 co. 2 c.p.c., art. 75 c.p.c., art. 165 e 166 c.p.c., art. 72 disp. att. trans. c.p.c.

La procura deve essere inoltre apposta nello stesso foglio dell'atto a cui si riferisce; se apposta su foglio separato questo deve però essere congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.

L'avvocato non è affatto esonerato dal raccogliere personalmente la firma: tanto che si è soliti apporre dopo la firma del cliente la seguente dicitura: "la firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza."

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