Vendita all'asta: domande e risposte.

Vendita all'asta: tra poteri del giudice dell'esecuzione e modalità di presentazione.



A cura dell'Avv. Augusto Careni e dell'Avv. Liliana Rullo

Ai sensi dell'art. 576 c.p.c. quando il giudice dell'esecuzione ordina la vendita con incanto stabilisce con ordinanza pubblicata a cura del cancelliere e sentito quanto occorre un esperto:  

1. se la vendita si deve fare in uno o più lotti [c.p.c. 577, 578];

2. il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568 [c.p.c. 591];

3. il giorno e l'ora dell'incanto [c.p.c. 581];

4. il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;

5. l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti [c.p.c. 119; disp. att. c.p.c. 86] (1);

6. la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte [c.p.c. 581];

7. il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato e le modalità del deposito. L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere [c.p.c. 490].

Cosa accade se una parte dei beni pignorati è situata nella circorscrizione di altro tribunale?

Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale con l'ordinanza che dispone la vendica il giudice dell'esecuzione può anche stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata. In tal caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita (art. 578 c.p.c.)

Ha rilevanza il valore di mercato dell'immobile aggiudicato ai fini dell'esercizio da parte del giudice del potere di sospensione della vendita?

No. E' irrilevante il valore di mercato dell'immobile aggiudicato ai fini dell'esercizio da parte del giudice del potere di sospensione della vendita.

Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis d.l. n. 152 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando:

a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione;

b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;

c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione;

d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.

Deriva da quanto precede, pertanto, che è del tutto irrilevante il valore di mercato dell'immobile aggiudicato, ai fini dell'esercizio del potere di sospensione della vendita - ai sensi dell'art. 586 c.p.c. - laddove non siano intervenuti fattori tali da alterare il procedimento legale previsto per l'individuazione del prezzo di aggiudicazione, ovvero si siano verificati fatti successivi alla stessa aggiudicazione (ovvero fatti preesistenti ma non conosciuti in precedenza). (Cassazione civile sez. III - 8 marzo 2016, n. 4542)

Espropriazione forzata, la violazione delle condizioni di vendita fissate dal giudice comporta illegittimità.

In tema di espropriazione forzata la violazione delle condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione ne comporta l'illegittimità?

In tema di espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione a eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art.490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta la illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore. (Cassazione civile sez. III - 21 settembre 2015, n. 18451)

In tema di vendita immobiliare quando può essere esercitato dal giudice il potere di sospendere la vendita?

Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando:

a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione;

b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;

c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione;

d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione. Cassazione civile sez. III - 29 maggio 2015, n. 11171

In tema di vendita all'asta il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è perentorio?

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. Cassazione civile sez. III - 29 maggio 2015, n. 11171

Nell'espropriazione immobiliare il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte di chi si è già reso aggiudicatario del bene staggito va reputato perentorio e non prorogabile, tanto ricavandosi dalla necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, quale appunto il termine di versamento dei prezzo: immutabilità di decisiva importanza nelle determinazioni dei potenziali offerenti e quindi dei pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per tutto lo sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. Cassazione civile sez. VI, 7 maggio 2015, n. 9255

In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonchè dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore. Cassazione civile Sez. Un. - 29 luglio 2013, n. 18185

Gli atti del giudice istruttore o del professionista delegato, relativi alle operazioni di vendita di immobili non divisibili, espletate nel corso di procedimento di scioglimento di comunione, agli effetti dell'art. 788 cod. proc. civ., sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., rimanendo, pertanto, inammissibile, giacché preclusa dall'applicabilità di tale rimedio, la denuncia di vizi formali del decreto di trasferimento del bene derivanti dal mancato accoglimento di richiesta di attribuzione dei beni avanzata nel corso del giudizio divisorio. Cassazione civile Sez. Un. - 29 luglio 2013, n. 18185

Nell'ordinanza prevista dal primo comma dell'art. 788 c.p.c. deve ravvisarsi la previsione di due distinte ed autonome determinazioni del giudice istruttore che hanno natura e contenuti diversi e che vanno, di conseguenza, assoggettate a differente disciplina: l'una, con la quale il giudice, nell'ambito del giudizio di divisione, secondo la specifica previsione normativa, accerta che "occorre procedere alla vendita dell'immobile" e, quindi, decide di provvedere ex art. 576 c.p.c.; l'altra, con la quale, sulla base di tale premessa, stabilisce le modalità dell'incanto, giusta la previsione dei detti artt. 576 ss. c.p.c. cui all'uopo rinvia la seconda parte dello stesso primo comma dell'art. 788 c.p.c..Quest'ultima determinazione, già al di fuori dell'ambito della disciplina del giudizio di divisione, è soggetta, in virtù del sopra richiamato rinvio, alla disciplina degli artt. 576 ss. c.p.c. al pari di tutti gli atti successivi e, di conseguenza, anche alla disciplina generale del processo d'esecuzione e, specificatamente, alla parte di essa nella quale vengono regolate le opposizioni agli atti esecutivi. Gli strumenti di impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore della causa di divisione o degli atti del professionista da questi delegato sono da individuarsi nelle opposizioni esecutive. Cassazione civile sez. I - 28 gennaio 2013, n. 1808

In tema di vendita immobiliare disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare la cauzione come deve esserre commisurata?

In tema di vendita immobiliare disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, la cauzione che, ai sensi dell'art. 584 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica ad esso apportata dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005 n. 80), deve accompagnare la ivi descritta eventuale offerta in aumento dopo l'incanto, va percentualmente commisurata al prezzo contestualmente proposto dall'offerente, e non a quello di aggiudicazione provvisoria scaturito dal primo incanto. Cassazione civile sez. I - 13 luglio 2012, n. 12004

In tema di liquidazione fallimentare il termine per il versamento del prezzo ha natura sostanziale o processuale?

In tema di liquidazione fallimentare, il termine per il versamento del prezzo, di cui agli art. 576 n. 7 e 585, comma 1, c.p.c., si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento dell'immobile e, quindi. alla definitiva attribuzione del bene, essendo diretto a concludere una fase esecutiva; ne consegue la soggezione alla sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742. Cassazione civile sez. III - 9 giugno 2010, n. 13824

La regola contenuta nell'art. 2929 c.c., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. Cassazione civile sez. III - 17 marzo 2010, n. 6487

In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora sia dedotta l'omessa comunicazione della vendita e la nullità del successivo svolgimento del processo esecutivo, postulandosi, di conseguenza, la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c. per le ragioni da tale norma supposte e non la mera necessità di rinnovazione delle operazioni funzionali alla vendita a far tempo dall'ordinanza dispositiva della stessa, il giudice dell'esecuzione, se ritenga insussistenti le nullità prospettate ovvero reputi inammissibile l'opposizione in relazione ad esse, può considerarsi investito immediatamente della questione della sospensione in virtù del citato art. 586 e, quindi, dopo aver adottato i provvedimenti previsti dall'art. 618, comma 2, c.p.c., tra i quali si ricomprende la stessa sospensione di cui al menzionato art. 586 in via provvisoria, può, poi, esaminare, nella fase a cognizione piena, la fondatezza delle deduzioni giustificative della relativa istanza. Cassazione civile Sez. Un. - 12 gennaio 2010, n. 262

Il termine fissato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita per il deposito della cauzione è perentorio?

È perentorio e non prorogabile il termine fissato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita per il deposito della cauzione da parte degli offerenti all'incanto. Cassazione civile Sez. Un. - 12 gennaio 2010, n. 262

Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, il termine che il giudice dell'esecuzione fissa nell'ordinanza di vendita con incanto, ai sensi dell'art. 576, comma 1 n. 5 c.p.c. , per il deposito della cauzione da parte degli offerenti è perentorio e, pertanto, non può essere prorogato; il deposito della cauzione rappresenta infatti la modalità attraverso la quale la parte che lo esegue manifesta la volontà di essere ammessa a partecipare al procedimento di vendita, il quale, essendo informato al canone base della parità tra quanti vengono sollecitati ad offrire, postula che le condizioni fissate dal giudice nell'avviso di vendita restino inalterate. Cassazione civile sez. III - 28 ottobre 2009, n. 22794

In tema di vendita con incanto delegata dal giudice dell'esecuzione al notaio il reclamo al giudice dell'esecuzione avverso gli atti del notaio è inammissibile?

In materia di vendita con incanto delegata dal giudice dell'esecuzione al notaio, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., l'omessa notifica dell'avviso di vendita può essere fatta valere soltanto con l'opposizione contro l'ordinanza di delega al predetto professionista, spettando al giudice e non al delegato inserire nel provvedimento le indicazioni relative alla data dell'incanto; ne consegue che il reclamo al giudice dell'esecuzione avverso gli atti del notaio dev'essere dichiarato inammissibile. Cassazione civile sez. III - 29 settembre 2009, n. 20814

Processo esecutivo e processo di cognizione: quale differenza?

La struttura del processo esecutivo non è assimilabile al normale processo di cognizione, posto che esso non si presenta come una sequenza continua di atti preordinati a un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti, e, cioè, una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, alla quale è, pertanto, tendenzialmente estranea la regola della sanatoria della propagazione delle nullità processuali e vale, all’opposto, in via di principio, la regola che la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio e che quest'ultimo non può essere rimesso in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo. Cassazione civile sez. I - 18 febbraio 2009, n. 3903

In tema di liquidazione dell'attivo nel concordato preventivo con cessione dei beni all'ordinanza di vendita all'incanto emessa dal giudice delegato sono applicabili le disposizioni in tema di offerta di aumento del sesto?

Sì. In tema di liquidazione dell'attivo nel concordato preventivo con cessione dei beni, all'ordinanza di vendita all'incanto emessa dal giudice delegato sono applicabili le disposizioni in tema di offerta di aumento di sesto previste dall'art. 584 c.p.c. (compreso nel richiamo di cui all'art. 105 l. fall.) ed altresì quelle sul regime dell'impugnabilità di cui all'art. 617 c.p.c., non avendo essa natura di provvedimento meramente preparatorio; ne consegue che, per il parallelo richiamo all'art. 26 legge fall., essendo il termine per la predetta impugnazione decorrente dalla pubblicazione dell'avviso ex art. 570 c.p.c., è inammissibile il reclamo al tribunale avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva. Cassazione civile sez. II - 14 ottobre 2008, n. 25136

Il procedimento di espropriazione è retto anche nella nuova fase dall'ordinanza ex art. 576 c.p.c.?

Il procedimento di espropriazione - se, dopo l'aggiudicazione provvisoria, prosegue con l'eventuale offerta di aumento di sesto e con la gara tra gli offerenti - è retto, anche nella nuova fase, dall'ordinanza ex art. 576 c.p.c., la quale trova il suo momento esecutivo (art. 487 c.p.c.) nell'aggiudicazione, sicché fino a tale momento può sempre essere revocata o modificata dal giudice che l'ha emessa. Pertanto il giudice dell'esecuzione può modificarla anche nella parte che concerne la cauzione, senza che sia prevista alcuna pubblicità del provvedimento quando, come nella specie, la modifica sia contenuta nello stesso verbale di vendita, di cui chi non sia stato presente all'incanto prende conoscenza con la lettura del verbale, che è in ogni caso indispensabile al fine di conoscere il prezzo raggiunto dall'incanto.  Cassazione civile sez. III - 25 agosto 2006, n. 18513

Il processo esecutivo è caratterizzato dal principio del contraddittorio?

No. Il debitore deve essere convocato per l'udienza in cui il giudice dell'esecuzione autorizza la vendita dell'immobile ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sè, causa di nullità del procedimento; essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, essa può essere dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest'ultima, viziandola. Cassazione civile sez. III - 31 maggio 2006, n. 13013

In tema di vendita all'asta cosa accade se la somma versata è eccedente quella occorrente a soddisfare gli altri creditori capienti? 

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'aggiudicatario del bene è tenuto, a pena di decadenza, a versare nei termini e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 576 c.p.c. la somma che residua alla soddisfazione del proprio credito, pure se eccedente la somma occorrente a soddisfare gli altri creditori capienti, in quanto l'eventuale esubero può essere distribuito ai creditori non capienti o essere restituito al debitore. L'aggiudicatario, anche laddove l'ammontare del suo credito non risulti interamente coperto, è in ogni caso tenuto - salvo che non abbia proceduto al pignoramento e sostenuto le spese del procedimento - a versare la somma occorrente a coprire le spese, delle quali fa parte anche l'ammontare dovuto a titolo di i.v.a., di cui, in caso di omesso versamento, il giudice può disporre il deposito, ma non anche omettere di pronunziare il decreto di trasferimento, la cui emissione è subordinata solamente al versamento del prezzo, con conseguente obbligo per il debitore espropriato (cedente) di emettere fattura con addebito di imposta per l'assegnatario (cessionario). Peraltro, se l'immobile è aggiudicato ad un creditore ipotecario, o l'aggiudicatario è autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice può - sempre che il bene non sia garantito da privilegi e non sussistano ipoteche di grado poziore - anche d'ufficio, con decreto, limitare - operando una compensazione anche a prescindere dalle condizioni richieste dall'art. 1243 c.c. - il versamento del prezzo a quanto occorrente per le spese e la soddisfazione degli altri creditori che possano risultare capienti. Cassazione civile sez. III - 29 marzo 2006, n. 7233

In tema di vendita all'asta l'offerta di aumento di sesto deve essere accompagnato dal deposito delle spese di vendita?

In tema di espropriazione immobiliare, l'offerta di aumento di sesto ex art. 584 c.p.c., nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche ad esso apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv., con mod., dalla l. maggio 2005 n. 80, deve essere accompagnata, oltre che dalla cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto, altresì, a pena di inefficacia, dal deposito dell'ammontare approssimativo delle spese di vendita, come imposto dall'art. 580 c.p.c., poiché dal sistema normativo - il quale prescrive il rispetto del termine perentorio di dieci giorni al fine di assicurare la sollecita definizione della procedura nella quale, in caso di sua inosservanza, la già avvenuta aggiudicazione provvisoria è destinata a diventare definitiva - si rileva che non sono consentite successive integrazioni all'offerta e che i provvedimenti successivi alla sua formulazione sono soltanto l'indizione della gara sull'offerta più elevata e la relativa pubblicità, rimanendo escluse l'audizione delle parti e la deliberazione sull'offerta ai sensi dell'art. 572 c.p.c. Cassazione civile sez. III - 9 marzo 2006, n. 5111

Va dichiarata inammissibile, senza necessità di un esame sul merito, l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita proposta dopo che la vendita è già stata compiuta, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 2929 c.c., secondo cui la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente, trova applicazione in tutti i casi di nullità formali anteriori alla vendita o all'assegnazione. Cassazione civile sez. III - 16 gennaio 2006, n. 713

Nel regime antecedente alla legge n. 80 del 2005, la perdita della cauzione a titolo di multa deve essere pronunciata solo nei confronti di chi, essendosi aggiudicato il bene, non provveda successivamente a depositare il prezzo nel termine stabilito; nessuna sanzione è, invece, prevista nei confronti di colui che, pur essendo stato ammesso all'incanto, poi non vi partecipi: chi si limita alla prestazione della cauzione ed al deposito delle spese di vendita, infatti, non solo non può qualificarsi aggiudicatario, ma non può essere neppure considerato offerente. Cassazione civile sez. III - 31 ottobre 2005, n. 21106

La nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria dispsota dal giudice dell'esecuzione deve essere fatta valere con opposizione all'esecuzione oppure con opposizione agli atti esecutivi?

Nell'espropriazione forzata mobiliare, la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 490 c.p.c. con l'ordinanza che dispone l'incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione, viziato per difetto di un atto precedente, deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità entro il termine di decadenza di cinque giorni dal compimento dell'atto, che coincide con il momento in cui l'esistenza dell'atto è resa palese alle parti del processo esecutivo, avendo l'interessato avuto legale conoscenza di esso o di un atto successivo che necessariamente lo presuppone, senza che rilevi l'incompletezza della notizia quanto al prezzo di aggiudicazione. Cassazione civile sez. III - 18 aprile 2005, n. 8006

Nell'espropriazione forzata immobiliare, la nullità derivante dalla omessa pubblicità straordinaria disposta dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., con l'ordinanza che dispone l'incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione, deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, entro il termine di decadenza di cinque giorni dall'atto di aggiudicazione (che chiude la fase dell'incanto), se emesso in presenza della parte, ovvero dalla sua comunicazione. Cassazione civile sez. III - 19 luglio 2004, n. 13354

Vendita all'asta: profili processuali.

Qualora in sede di incanto non siano presenti il creditore procedente nè i creditori muniti di titolo esecutivo non si applica l'art. 631 c.p.c., che prevede il rinvio dell'udienza da parte del giudice dell'esecuzione se nessuna delle parti si presenta all'udienza, posto che:

a) la distinzione tra "udienza", come luogo dell'incanto, ed "incanto", come complesso di operazioni volte all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell'ordinanza di autorizzazione della vendita, esclude che le norme dettate per lo svolgimento dell'udienza possano applicarsi meccanicamente all'incanto;

b) l'impulso processuale del processo esecutivo è esercitato con la richiesta di vendita e il provvedimento di autorizzazione alla vendita viene adottato all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c., sicché non troverebbe giustificazione conferire rilievo alla successiva inerzia del creditore procedente o dei creditori intervenuti;

c) sarebbe contraria al principio costituzionale della ragionevole durata del processo un'interpretazione che consentisse al creditore procedente di cagionare il differimento dell'incanto non presenziando allo stesso pur dopo averlo richiesto, con detrimento anche dei soggetti estranei all'esecuzione che abbiano sopportato gli oneri per partecipare all'incanto. Cassazione civile sez. III - 21 ottobre 2003, n. 15705

In tema di vendita all'asta il termine entro il quale deve essere effettuata la pubblicità ha carattere ordinatorio oppure perentorio?

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il termine entro il quale deve essere effettuata la pubblicità, stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 4, c.p.c., ha carattere ordinatorio e non perentorio - in assenza di una esplicita previsione in tal senso - con la conseguenza che la sua inosservanza non si riflette sulla regolarità del procedimento di incanto e di vendita. Cassazione civile sez. III - 18 aprile 2003, n. 6269

Qual è il parametro per al determinazione del prezzo?

Il parametro rispetto al quale deve essere espresso il giudizio di notevole inferiorità del prezzo in rapporto a quello giusto di cui al novellato art. 586 c.p.c. è il valore oggettivo di stima dell'immobile al momento della vendita, quale determinato, normalmente, da fatti nuovi sopravvenuti ovvero derivante da circostanze note anche prima della formazione dell'ordinanza di vendita e che non siano state affatto prese in considerazione dallo stesso giudice oppure, all'epoca, erroneamente apprezzate. Cassazione civile sez. III - 18 aprile 2003, n. 6272

In tema di vendita all'asta i termini processuali devono tener conto dei giorni festivi di scadenza?

I termini processuali, anche quando si svolgono a ritroso, non debbono tener conto dei giorni festivi di scadenza; pertanto qualora il giorno fissato per la vendita all'incanto sia un lunedì e per la presentazione delle offerte sia stabilito quale termine il giorno precedente la vendita, detto termine scade nel di sabato precedente la vendita. Cassazione civile sez. I - 25 luglio 2002, n. 10909

In tema di vendita all'asta il giudice dell'esecuzione può porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario?

In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli art. 2878 c.c. e 586 c.p.c. (nonché 105 della l. fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili. Cassazione civile sez. III - 8 giugno 2001, n. 7785

Le irregolarità degli atti relativi alla vendita disposta nel giudizio di divisione previsto dall'art. 601 c.p.c. in tema di espropriazione dei beni indivisi devono farsi valere, stante il richiamo operato dagli art. 787 e 788 c.p.c. rispettivamente agli art. 534 ss. e 576 stesso codice, con la procedura dell'opposizione agli atti esecutivi prevista dai successivi art. 617 e 618 del codice di rito. Cassazione civile sez. I - 22 settembre 2000, n. 12544

 

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