Il contratto di mutuo. Art. 1813 c.c.

Il mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria si perfeziona con la c.d. traditio.



Ai sensi dell’art. 1813 c.c. il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Il contratto di mutuo è di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa.

  • Quando si perfeziona il contratto di mutuo?

Il contratto di mutuo, contratto reale ad efficacia obbligatoria, si perfeziona con la c.d. traditio, con la consegna cioè del denaro, o di altra cosa fungibile, al mutuatario che ne acquista la proprietà, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte di quest’ultimo , per effetto della creazione, da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità.

  • Cosa si intende per mutuo usurario?

Un contratto di mutuo si intende usurario quando lo stesso preveda interessi di mutuo superiori a quelli legali.

  • Che cos’è il sale and lease back?

Il sale and lease back è il contratto con il quale una impresa commerciale o industriale vende un bene immobile di sua proprietà ad un imprenditore finanziario che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario, e contestualmente lo cede in locazione finanziaria (leasing) alla stessa venditrice, che versa periodicamente dei canoni di leasing per una certa durata, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, corrispondendo al termine di durata del contratto il prezzo stabilito per il riscatto.

  • La banca erogatrice che consegna al mutuatario acconti rateali può avvalersi del contratto come titolo esecutivo?

No, la banca erogatrice che non consegna al mutuatario l’intera somma presa in prestito ma consegna allo stesso acconti rateali non può avvalersi del contratto di mutuo come titolo esecutivo all’interno di una normale procedura esecutiva (Cfr. Cass. n. 9304 del 08 maggio 2015).

  • L’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un’effettiva disponibilità nel mutuatario può integrare la simulazione di mutuo?

Non necessariamente l’erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente la fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia con debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito) potendo anche integrare una fattispecie di “procedimento negoziale indiretto” nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato per l'estinzione di un precedente debito chirografario. (Cfr. Cass. 30 marzo 2015 n. 6395).

  • Fino a quando il mutuo di scopo è lecito?

Il mutuo di scopo è lecito fintanto che la realizzazione dello scopo da esso prevista è possibile al momento della conclusione del contratto.

  • L’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo deve provare solo la consegna?

No, l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l’obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto ­ il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa ­ si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Trib. Milano 04 dicembre 2014).

  • Per quanto concerne gli interessi nel contratto di mutuo, essi sono leciti se devono essere ad esempio oggetto di interpretazione?

No, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa ­ nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 ­ contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse.

A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità. (Cass. 01 ottobre 2015).

  • Mutuo e commissorio: necessario nesso funzionale per l’applicazione del divieto?

Il divieto di patto commissorio sancito dall'art. 2744 cod. civ. si estende a qualsiasi negozio che venga utilizzato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento. Ne consegue che anche la procura a vendere un immobile, conferita dal mutuatario al mutuante contestualmente alla stipulazione del mutuo, è idonea ad integrare la violazione della norma suddetta, qualora si accerti che tra il mutuo e la procura sussista un nesso funzionale, non assumendo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il bene venduto venga intestato ad un prossimo congiunto del creditore la di lui, perché in tal caso lo strettissimo vincolo di parentela consente di ritenere che l'operazione sia stata posta in essere proprio per eludere il divieto "ex lege".

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