Detenuti in regime di 41 bis: possibile lo scambio di oggetti?

Per la Corte Cost. è illegittimo il divieto assoluto tra appartenenti al medesimo gruppo di socialità.



Per la Corte Costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., vi è illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), della l. 26 luglio 1975 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che siano adottate tutte le misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di scambiare oggetti per i detenuti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità.

Corte Cost. n. 97 del 22 maggio 2020

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