Danni all'apparato masticatorio, risarcimento e prescrizione.

L'illecito dedotto in giudizio come fonte di responsabilità civile è soggetto al termine di prescrizione? Trib Lucca n. 1625 del 1 ottobre 2015.



Il Tribunale di Lucca con la sentenza in oggetto si pronuncia sul risarcimento dei danni proposto dagli eredi di un signore deceduto a seguito dei danni subiti dal de cuius all'apparato masticatorio come conseguenza immediata e diretta di un aggressione da parte del convenuto che gli aveva sferrato un pugno causandogli la rottura e/o la perdita di più denti.

IL CASO

Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori D.F.M., F.F., D.F. e I.F., nella loro qualità di eredi del signor F.R. deceduto, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Lucca il sig. P.P.L. al fine di accertare le conseguenze derivate all'apparato masticatorio dal fatto commesso dal convenuto e condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti dal de cuius.

Deducevano gli attori che in data 23.4.1995 il signor F.R. era stato vittima di una aggressione da parte del signor P.P.L. che gli aveva sferrato un pugno causandogli la rottura e/o la perdita di più denti.

Non essendo stato risarcito dei danni subiti a causa delle gravi conseguenze derivanti dall'episodio descritto, nonostante le promesse del P.P.L., gli eredi agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniale, biologico temporaneo e permanente, morale ed esistenziale, indicato nella misura di euro 50.000,00 o di quella diversa provata in giudizio o liquidata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Si costituiva il signor P.P.L. eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto risarcitorio azionato per il decorso del termine quinquennale prescritto dall'art. 2947 c.c. dal momento che il fatto risaliva al 23.4.1995 e la costituzione di parte civile era stata notificata al convenuto solo in data 27.6.2000.

Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti offerta dagli attori richiamando la sentenza penale del Tribunale di Lucca che aveva escluso che alcuni postumi permanenti fossero riconducibili al fatto; evidenziava di aver, prima del giudizio penale, richiesto al F.F. la quantificazione del danno nonché offerto la somma di £. 5.000.000 a titolo di acconto che non era stata accettata dal danneggiato, il quale, nel costituirsi parte civile nel procedimento penale, chiedeva una provvisionale di 50 milioni di lire e un risarcimento di 250 milioni di lire.

Concludeva, pertanto, per la reiezione della domanda attorea perché il diritto risarcitorio era prescritto e, nel merito, per non essere la domanda fondata. Chiedeva inoltre la chiamata in causa del medico dentista al quale imputava i postumi permanenti avendo prestato le cure dentarie al F.F. subito dopo il fatto e provveduto ad eseguire una serie di interventi anche invasivi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in favore degli attori.

Autorizzata la chiamata del terzo, il medico dentista si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda e prima ancora l'improponibilità e l'inammissibilità per essere indeterminata nel petitum e nella causa petendi e pertanto nulla. Deduceva, pure, la prescrizione di ogni domanda essendo terminata l'opera del dott. O. nel lontano 1995. Concludeva perciò per la reiezione della domanda proposta con vittoria delle spese di lite.

La causa veniva successivamente istruita mediante escussione testimoniale e CTU medico legale. Conclusa l'istruttoria, dopo una serie di rinvii, la causa perveniva al sottoscritto Magistrato per l'udienza del 13.1.2014 e, quindi, fatte precisare le conclusioni alla successiva udienza del 23.6.2014, la decisione veniva riservata con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La decisione del Tribunale.

Il Tribunale di Lucca, Sezione Civile, in composizione monocratica:

- respinge l'eccezione di prescrizione sollevata dal signor P.P.L.;

- condanna il signor P.P.L. a pagare ai signori D.F.M., F.F., D.F. e I.F. la somma di euro 3.027,66 oltre ad interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;

- condanna il signor P.P.L. a rimborsare ai signori D.F.M., F.F., D.F. e I.F. 1/3 delle spese di lite, compensando la restante quota di 2/3, che si liquidano nella loro interezza in euro 2.430,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali 15%, al rimborso delle spese documentate, IVA e CAP come per legge;

- condanna altresì il signor P.P.L. a rimborsare al dott. S.O. le spese di lite che si liquidano in euro 2.430,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali 15%, al rimborso delle spese documentate, IVA e CAP come per legge;

- pone definitivamente il costo della CTU a carico del convenuto con diritto per gli attori di ripetere quanto a tale titolo eventualmente anticipato in corso di causa.

Sull'eccezione di prescrizione.

 L'illecito dedotto in giudizio come fonte di responsabilità civile è stato riconosciuto dal Tribunale di Lucca Sezione Penale come integrante gli estremi del delitto di lesioni personali ex art. 582 c.p. (v. sentenza n. 606/2002 allegata sub doc. n. 3 di parte convenuta). Di conseguenza, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2947, comma 3, c.c., il termine di prescrizione stabilito per il reato si applica anche all'azione civile se più lungo.

Nel caso di specie, come si è detto, l'illecito ascritto al signor P.P.L. è il delitto di cui all'art. 582 c.p. per il quale è previsto un periodo di prescrizione di sette anni e sei mesi (v. anche sentenza n. 154/2004 della Corte di Appello di Firenze che ha dichiarato il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili, allegata sub doc. lett. H di parte attrice) che decorre dalla data del fatto (23.4.1995).

Ne deriva che, al contrario di quanto affermato da parte convenuta, alla data in cui veniva notificata la costituzione di parte civile (27.6.2000), il termine di prescrizione, che inoltre risultava essere stato interrotto con le lettere non risultava essere ancora decorso.

Per tali considerazioni l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto va rigettata in quanto infondata.

Inoltre, essendo risultato pacifico il fatto avvenuto in data 23.4.1995 al termine della partita di calcio che vedeva opposte le squadre allenate rispettivamente dal F.F. e dal P.P.L., ovvero il pugno sferrato al volto del F.F. da parte del convenuto P.P.L.. Ciò che è in contestazione tra le parti sono le conseguenze derivate da tale fatto illecito qualificato dal Tribunale Penale di Lucca come lesioni personali ex art. 582 c.p., con condanna al risarcimento dei danni in favore del F.F., parte civile costituita, per la cui liquidazione le parti sono state rimesse davanti al competente giudice civile.

L'istruttoria dibattimentale in sede penale ha, infatti, dimostrato la sussistenza della ferita lacero contusa al labbro superiore del F.F. come conseguenza del pugno sferrato dal P.P.L. che è stato riconosciuto abbia provocato anche la frattura coronale dell'incisivo superiore 2.2 e la perdita della protesi 2.3 ad esso collegato dal nominato perito dott. C. (v. doc. lett. E di parte attrice) e confermato dalle deposizioni testimoniali rese in tale sede. Della perdita di altri elementi dentari estratti dal dott. O., come riconducibile sempre al pugno, invece, non è stata raggiunta la certezza atteso che lo stesso dott. O. non ha saputo dire nulla sulla situazione pregressa dello stato dei denti (v. sentenza penale n. 606/2002 allegata sub doc. lett. F da parte attrice) ed il perito dott. C. ha parlato di semplice verosimiglianza in assenza di adeguata documentazione (v. doc. lett. E, cit.).

Neppure l'esito dell'istruttoria svolta in questo giudizio ha consentito di raggiungere la prova sulla perdita di altri elementi dentari come conseguenza del fatto ascritto al P.P.L.

Del resto, come già messo in evidenza dal perito dott. C., gli scritti da lui esaminati presentavano evidenti contraddizioni circa gli esiti dell'aggressione ed infatti: il referto arbitrale del 23.4.1995 dichiarava che il pugno inferto aveva provocato la caduta del II incisivo sinistro; il referto medico dell'Ospedale S. Croce di Castelnuovo Garfagnana del 23.4.1995 affermava che il paziente F.F. presentava l'avulsione dell'incisivo laterale superiore sinistro; il certificato del dott. Bianchi (medico curante del F.F.) del 24.4.1995 refertava avulsione del canino superiore sinistro (v. doc. lett. I di parte attrice); il certificato del dott. O. del 24.4.1995 refertava frattura radicolare del dente II molare superiore dx (1.7), frattura della corona del dente incisivo laterale sup. sin. (2.2) e incisivo laterale sup. dx (1.2), frattura periradicolare del II premolare sup. sin. (1.5) provvedendo all'estrazione del 1.7 e alla rimozione parziale della protesi (v. doc. lett. J, ibidem).

Per quanto riguarda la testimonianza resa all'udienza del 10.12.2008 dalla teste F., assistente medico dentista del dott. O., dalla stessa non è possibile trarre la prova della perdita di ulteriori elementi dentari - oltre quello accertato dal dott. C. - quale conseguenza del gesto del P.P.L., non essendo stata in grado la teste di confermare le circostanze come specificate nel primo capitolo avente ad oggetto, appunto, gli elementi dentari attinti dal pugno dichiarando pure di non ricordare quali molari o denti fossero stati interessati.

Ugualmente la teste non è stata in grado di riferire il contenuto della panoramica eseguita dal F.F. (risposta a cap. 5).

Dall'accertamento medico legale svolto dal nominato dott. R., a seguito dell'incarico ricevuto dal precedente G.I. di rispondere al quesito "se sussista il nesso di causalità tra il fatto contestato e l'evento così come emerge dagli atti di causa, compresi quelli relativi al processo penale", effettuato sulla sola documentazione in atti essendo il F.F. deceduto nel 2004 e non avendo il dott. O. (seppure richiesto dal CTU) fornito radiografie, modelli in gesso e cartella clinica, risulta che, a seguito del pugno sferrato dal P.P.L. al F.F., quest'ultimo ha subito "certamente" la frattura dell'elemento 22 ovvero incisivo laterale superiore di sinistra.

Il CTU ha inoltre riferito che:

"l'unico danno accertato e dimostrabile con documentazione, oltre al trauma contusivo nella regione del volto, è la frattura dell'elemento 22 a causa della quale il paziente è stato sottoposto ad avulsione della radice dello stesso da parte del Dott. O. in data 3 maggio 1995. La ferita lacero contusa è stata giudicata guaribile in tre giorni come da referto del Pronto Soccorso e comunque il F.F. è stato dichiarato clinicamente guarito il giorno 29 aprile 1995 come da certificato del Dott. B. quindi in sei giorni complessivi"

concludendo che

"Alla luce di tutto quanto sopra esposto non ritengo si possa parlare di nesso di causa fra il fatto contestato e l'evento descritto negli atti. La perdita del 22, a mio giudizio, non puo' aver comportato invalidità temporanea se non giudicata insieme al trauma contusivo e pertanto guaribile in tre giorni. Non credo assolutamente che la perdita di tale elemento dentario possa causare alcun indebolimento dell'apparato stomatognatico del soggetto, a mio avviso già precedentemente compromesso, ..." (v. relazione peritale depositata il 16.4.2009).

Il CTU ha quindi determinato in euro 2.500,00 "ai prezzi attuali" (ovvero al 16.4.2009) l'ammontare del risarcimento dei danni, comprensivi della spesa della visita specialistica, del tentativo di trattamento canalare del 22, dell'estrazione dello stesso e della sostituzione con un impianto osteointegrato ed una corona protesica.

Ha infine escluso un danno biologico temporaneo e permanente nonché un danno psicologico. In buona sostanza, il CTU ha escluso il nesso causale tra la lesione e l'evento ritenendo peraltro improbabile che, a seguito del pugno, il F.F. abbia avuto problemi con la protesi fissa superiore nel settore destro altrimenti sia il Dott. B. del Pronto Soccorso che il Dott. B., medico curante, avrebbero evidenziato lo spostamento a seguito del contraccolpo che avrebbe comportato per il F.F. una sicura difficoltà nella chiusura della bocca.

Le conclusioni del CTU medico legale, esenti da qualsivoglia vizio logico, sono fatte proprie dal Tribunale.

Tenuto conto di quanto sopra, il danno si liquida nella misura determinata dal CTU, ritenuta congrua, di euro 2.500,00 attualizzata al 16.4.2009 sicché sulla stessa, progressivamente rivalutata, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale. Sviluppando il conseguente calcolo con strumento informatico, gli interessi maturati sino ad oggi sulla somma rivalutata dal 16.4.2009 (euro 2.735,00) ammontano ad euro 292,66, per cui la somma complessivamente dovuta ammonta ad euro 3.027,66.

Per quanto concerne la richiesta liquidazione del danno morale, da intendersi come turbamento dell'animo e sofferenza subita da un individuo per le lesioni fisiche riportate nell'evento dannoso, devesi premettere che tale liquidazione è stata oggetto di una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 811/2015, ha definitivamente cristallizzato un principio innovativo secondo cui la liquidazione del danno morale prescinde da quella del danno biologico.

Secondo gli E. se anche quest'ultimo, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, fosse lieve, ciò non significa che il danno morale non possa essere valutato ex sé ed essere rilevante, in quanto:

"la valutazione del danno morale, inteso come entità autonoma, deve essere effettuata caso per caso, senza che il pregiudizio biologico funga da riferimento assoluto e necessario".

Orbene, nel caso di specie, il CTU non solo ha escluso il danno biologico, temporaneo o permanente che fosse, ma anche il danno psicologico. Né alcuna prova concreta è stata fornita dagli attori in merito sicché si ritiene che il danno morale non possa essere riconosciuto.

Le spese processuali vengono compensate per 2/3 perché non tutta la domanda è stata accolta e perché già nel 1995 il P.P.L. aveva offerto, tramite il proprio legale, cinque milioni di lire a titolo di acconto (v. lettera del 8.7.1995 allegata sub doc. n. 6 da parte convenuta) e per 1/3 poste a carico del convenuto e a favore degli attori, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 in considerazione del valore del credito effettivamente riconosciuto.

Per quanto riguarda le spese processuali tra il convenuto ed il terzo dallo stesso chiamato in causa, dott. S.O., devesi evidenziare, innanzi tutto, che la domanda proposta nei suoi confronti non sembra potersi qualificare come nulla avendo chiesto che venisse accertato che le lesioni subite dal F.F. fossero da imputare alla condotta negligente del medico dentista O..

Ebbene, in giudizio, è stato accertato tramite CTU che le lesioni sono conseguenza dell'azione del P.P.L. sicché risulta esclusa qualsivoglia responsabilità del dott. O.. Ne deriva che allo stesso dovranno essere rimborsate dal convenuto le spese di lite liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014.

 

LA MASSIMA

L'illecito dedotto in giudizio come fonte di responsabilità civile e riconosciuto dal Tribunale - sezione Penale come integrante gli estremi del delitto di lesioni personali ex art. 582 c.p. - in applicazione di quanto disposto dall'art. 2947, comma 3, c.c. – è soggetto al termine di prescrizione stabilito per il reato che si applica, quindi, anche all'azione civile se più lungo. Trib. Lucca n. 1625 del 1 ottobre 2015.

 

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