Covid-19 e sospensione attività didattica nelle scuole: quando è legittima?

Illegittima l'ordinanza di sospensione se nel territorio del Comune ove sono situate le scuole non vi è un’incidenza del contagio nella popolazione locale, o un incremento dello stesso, maggiore della media nazionale.



Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. con l. 11 settembre 2020, n. 120, ha abrogato il comma 2 dell’art. 3, d.l. n. 19 del 2020, il quale stabiliva che i Sindaci “non potessero adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza” che si ponessero “in contrasto con le misure statali” ovvero eccedessero i limiti delineati anche per i provvedimenti del Presidente della Regione.

Tale abrogazione non comporta che il potere di ordinanza contingibile e urgente dei Sindaci possa essere utilizzato ad libitum, quanto piuttosto che i presupposti, le finalità e i limiti del potere di decretazione d’urgenza rimangono quelli ordinari.

Il fondamento normativo del potere sindacale di ordinanza, in caso di emergenza sanitaria, è da individuare nell’art. 32, comma 3, l. 23 dicembre 1978, n. 833, e nell’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in via generale, il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente è stato ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474) ammissibile unicamente al fine di fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile, sia una condizione di pericolo imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza.

Nel contesto dell’epidemia in corso, dove è stato già messo in atto un articolato sistema di risposta all’emergenza, con l’adozione di misure di mitigazione del rischio epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio regionale, il potere di ordinanza sindacale è quindi limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni  e che riguardino a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale.

E’ illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, ricadenti nel territorio del Comune, nel caso in cui non siano stati riscontrati focolai di infezione negli istituti scolastici con sede nel territorio del Comune, né un’incidenza del contagio nella popolazione locale, o un incremento dello stesso, maggiore della media nazionale.

Tar Catanzaro, sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2077

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