Fascicolo sanitario elettronico.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015 n. 178. Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico. G.U. n. 263 dell'11 novembre 2015.



Pubblicato il Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico. 

  • Cos'è il Fascicolo sanitario elettronico?

Il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221,  e' l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario  e  sociosanitario  generati  da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. 

 Il  FSE  e'  istituito  dalle  regioni  e  province   autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti  di  cui  al  comma  7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della  normativa  vigente  in materia di protezione dei dati personali, a fini di: 
    a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
    b) studio e ricerca scientifica in  campo  medico,  biomedico  ed epidemiologico; 
    c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. 
  Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte  del  cittadino  ai servizi sanitari on line secondo modalita' determinate nel decret.
  
 Il FSE e' alimentato in maniera  continuativa,  senza  ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che  prendono  in  cura l'assistito  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei servizi  socio-sanitari  regionali,   nonche',   su   richiesta   del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso. 
 Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente sulla base  del consenso libero e informato da parte dell'assistito,  il  quale  puo' decidere se e quali dati relativi  alla  propria  salute  non  devono essere inseriti nel fascicolo medesimo. 
 

  • Cos'è il dossier farmaceutico?

Il  "dossier farmaceutico" è la parte specifica del FSE istituita per favorire la qualita', il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione. 

  • Cos'è contenuto nel Fascicolo Elettronico?

I contenuti del FSE sono rappresentati da un nucleo minimo di dati e documenti, nonche' da dati e documenti integrativi che permettono di arricchire il Fascicolo stesso. Il nucleo minimo è uguale per tutti i fascicoli istituiti da regioni e province autonome, ed e' costituito dai seguenti dati e documenti: 

a) dati identificativi e amministrativi dell'assistito;

b) referti, inclusi quelli consegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013; 

c) verbali pronto soccorso; 

d) lettere di dimissione; 

e) profilo sanitario sintetico; 

f) dossier farmaceutico; 

g) consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.

I dati e documenti integrativi sono ulteriori componenti del FSE, la cui alimentazione e' funzione delle scelte regionali in materia di politica sanitaria e del livello di maturazione del processo di digitalizzazione quali:

a) prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.); 

b) prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.);

c) cartelle cliniche;

d) bilanci di salute;

e) assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico-assistenziale; 

f) piani diagnostico-terapeutici;

g) assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione;

h) erogazione farmaci;

i) vaccinazioni;

l) prestazioni di assistenza specialistica; 

m) prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso); 

n) prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero; 

o) certificati medici;

p) taccuino personale dell'assistito di cui all'articolo 4; 

q) relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuita' assistenziale;

r) autocertificazioni; 

s) partecipazione a sperimentazioni cliniche;

t) esenzioni; 

u) prestazioni di assistenza protesica; 

v) dati a supporto delle attivita' di telemonitoraggio;

z) dati a supporto delle attivita' di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici; 

aa) altri documenti rilevanti per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, individuati con successivo decreto ai sensi del comma 7 dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012. 

  • Cos'è il profilo sanitario sintetico?

Il profilo sanitario sintetico, o "patient summary", e' il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS, che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta. 

La finalita' del profilo sanitario sintetico e' di favorire la continuita' di cura, permettendo un rapido inquadramento dell'assistito al momento di un contatto con il SSN.

I dati essenziali che compongono il profilo sanitario sintetico sono quelli individuati nel disciplinare tecnico allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, di seguito denominato disciplinare tecnico. Ogni modifica o aggiornamento al profilo sanitario sintetico implica, comunque, la creazione di una nuova versione, separata da quella originaria. 

  • Cos'è il taccuino personale dell'assistito?

Il taccuino personale dell'assistito e' una sezione riservata del FSE all'interno della quale e' permesso all'assistito di inserire dati e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, anche effettuati presso strutture al di fuori del SSN.

 I dati e i documenti inseriti nel taccuino personale dell'assistito sono informazioni non certificate dal SSN e devono essere distinguibili da quelli inseriti dai soggetti di cui all'articolo 12. 

Ci sono dei dati maggiormente protetti e tutelati dall'anonimato? E se sì...quali sono?

Sì, ci sono dei dati soggetti a maggiore tutela dell'anonimato e sono i  dati e i documenti sanitari e socio-sanitari disciplinati dalle disposizioni normative a tutela:

- delle persone sieropositive;

- delle donne che si sottopongono a un'interruzione volontaria di gravidanza;

- delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia;

- delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti;

- di sostanze psicotrope e di alcool;

- delle donne che decidono di partorire in anonimato;

- dei servizi servizi offerti dai consultori familiari.

Tali dati sono resi visibili solo previo esplicito consenso dell'assistito, fermo restando che, nel caso l'assistito scelga di ricorrere alle prestazioni in anonimato, non e' ammessa l'alimentazione del FSE da parte dei soggetti che erogano le prestazioni. 

E' responsabilita' dei professionisti o degli operatori sanitari che erogano la prestazione acquisire l'esplicito consenso dell'assistito.

  • Gli assistiti devono essere informati.

In ottemperanza all'adempimento di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, presupposto di liceita' del trattamento, deve essere fornita agli assistiti idonea informativa che espliciti l'istituzione del FSE da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, chiarendo che i dati che confluiscono nel fascicolo sono relativi al suo stato di salute attuale ed eventualmente pregresso.

L'informativa deve indicare tutti gli elementi richiesti dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, deve contenere: 

a) la definizione del FSE come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito; 

b) le finalita' del fascicolo, cosi' come indicate dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) le modalita' del trattamento in base alle finalita' di cui alla lettera b), specificando che i dati sono trattati con l'ausilio di strumenti elettronici e sono trasmessi attraverso reti telematiche; 

d) l'indicazione che e' necessario esprimere un consenso specifico al trattamento dei dati per l'alimentazione del FSE.

L'informazione che il mancato consenso, o la revoca dello stesso in un momento successivo, non comporta conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del SSN e dei servizi socio-sanitari. 

e) l'indicazione che e' necessario esprimere un ulteriore specifico consenso limitatamente alla consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'informazione che il mancato consenso, o la revoca dello stesso in un momento successivo, non comporta conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del SSN e dei servizi socio-sanitari.

Il mancato consenso o la revoca comporta per il medico l'impossibilita' di consultare il FSE per le finalita' di cura dell'assistito;

f) l'indicazione delle categorie di soggetti, diversi dai titolari del trattamento, che, in qualita' di responsabili o incaricati, possono accedere al FSE in base alle finalita' di cui alla lettera b); 

g) l'informazione che il FSE, per le finalita' di cura, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettivita', puo' essere consultato anche senza il consenso dell'assistito ma nel rispetto dell'articolo 76 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 40 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

h) gli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati personali trattati mediante il FSE e di almeno un responsabile se individuato, indicando le modalita' per conoscere l'elenco aggiornato dei responsabili; 

i) le modalita' con cui rivolgersi al titolare, o al responsabile designato, per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonche' per revocare il consenso all'alimentazione del FSE e per esercitare la facolta' di oscurare i dati in esso contenuti. 

Consenso dell'assistito. 

Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito. 

La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE puo' avvenire solo dopo che l'assistito ha preso visione dell'informativa di cui all'articolo 6 e ha espresso il consenso di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e).

Nel caso di minore o di persona sottoposta a tutela, il consenso deve essere espresso dal rappresentante legale, mediante l'esibizione di un proprio documento di identita'. 

Al raggiungimento della maggiore eta', il consenso deve essere confermato da un'espressa manifestazione di volonta' del neo-maggiorenne, dopo aver preso visione dell'informativa. Tale consenso puo' essere espresso anche al primo contatto, relativo ad un evento di cura, tra il titolare e l'assistito divenuto maggiorenne.

  • Il consenso può essere espresso anche telematicamente?

Sì, il consenso puo' essere espresso anche per via telematica, previo accesso al FSE secondo le modalita' prescritte.

 L'assistito puo' in ogni momento revocare, anche per via telematica, il consenso.  La revoca del consenso di cui al comma 1 determina l'interruzione dell'alimentazione del FSE, senza conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario e dei servizi socio-sanitari regionali. Il FSE viene comunque alimentato da eventuali correzioni dei dati e dei documenti che lo hanno composto fino alla revoca del consenso, da parte degli organismi sanitari che hanno generato tali dati e documenti e che mantengono la titolarita' su di essi.

In caso di nuova e successiva prestazione del consenso, vengono resi nuovamente visibili nel FSE i dati e i documenti che lo hanno alimentato fino alla precedente operazione di revoca del consenso, ivi comprese le correzioni anche successive alla predetta revoca.

La revoca del consenso determina la disabilitazione della consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE da parte dei professionisti sanitari e socio-sanitari precedentemente autorizzati, senza conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario e dei servizi socio-sanitari regionali. 

L'assistito puo', successivamente, esprimere un nuovo consenso alla consultazione dei dati e dei documenti.

Il consenso dato vale anche quale consenso per l'accesso al FSE da parte di professionisti ed operatori sanitari nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l'incolumita' fisica dell'interessato. 

  • Quali sono i diritti dell'assistito in relazione al fascicolo sanitario elettronico?

Fermi i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali nei confronti dei dati personali trattati nel FSE, l'assistito ha il diritto di richiedere l'oscuramento dei dati e documenti sanitari e socio-sanitari sia prima dell'alimentazione del FSE che successivamente, garantendone la consultabilita' esclusivamente all'assistito e ai titolari che li hanno generati. 

L'assistito puo' revocare nel tempo l'oscuramento.

L'oscuramento di dati e documenti sanitari e socio-sanitari avviene con modalita' tali da garantire che tutti i soggetti abilitati all'accesso al FSE per le finalita' di cura non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l'assistito ha effettuato tale scelta e che tali dati esistano.

L'assistito puo' ottenere l'integrazione, la rettifica e l'aggiornamento dei propri dati contenuti nel FSE attraverso un apposito servizio di supporto per il FSE istituito dalla regione o provincia autonoma, che assume il ruolo di referente unico nei confronti dei titolari competenti. 

  • Titolarita' dei trattamenti dei dati per finalita' di cura.

Per i trattamenti dei dati effettuati per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito, presso cui sono redatti i dati e i documenti sanitari che alimentano il FSE, sono titolari del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Per le finalita' di cui all'articolo 10, sono trattati tutti i dati e documenti di cui all'articolo 2, presenti nel FSE, coerentemente con i principi di indispensabilita', necessita', pertinenza e non eccedenza. 

Per le finalita' di cui all'articolo 10, il FSE puo' prevedere anche servizi di elaborazione di dati, relativi a percorsi diagnostico-terapeutici, limitatamente all'assistito preso in cura, per supportare al meglio i processi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 

Tali elaborazioni non devono comportare la generazione di ulteriori dati e documenti che alimentano il FSE.

Sono comunque sottratti a trattamento per le finalita' di cui all'articolo 10, anche nei casi previsti dall'articolo 14, i dati per i quali l'assistito abbia richiesto l'oscuramento ai sensi dell'articolo 8, comma 1. 

  • Quali sono i soggetti che concorrrono alla alimetanzione del FSE?

I soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali che nello svolgimento della loro attivita' professionale nell'ambito di un processo di cura alimentano il FSE sono: 

a) il personale che opera all'interno delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie, attraverso le diverse articolazioni professionali ed organizzative;

b) i medici convenzionati con il SSN, i loro sostituti e il personale di studio nel rispetto delle specifiche competenze; 

c) ogni altro soggetto, anche convenzionato, che abbia titolo e che operi all'interno del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali. 

In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, anche l'assistito puo' alimentare il FSE, limitatamente al taccuino. 

I soggetti possono accedere ai dati e ai documenti sanitari e socio-sanitari che hanno prodotto, anche ai fini di verificarne la correttezza su segnalazione dell'assistito.

L'accesso alle informazioni del FSE da parte dei soggetti e' consentito solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

a) l'assistito ha espresso esplicito consenso all'accesso al FSE; 

b) le informazioni da trattare sono esclusivamente quelle pertinenti al processo di cura in atto;

c) i soggetti che accedono alle informazioni rientrano nelle categorie di soggetti abilitati alla consultazione del FSE indicate dall'assistito e sono effettivamente coinvolti nel processo di cura. 

Ogni accesso alle informazioni contenute nel FSE e' registrato in apposita sezione a disposizione dell'assistito, che puo' prenderne visione in qualunque momento accedendo al proprio FSE per via telematica. 

E' facolta' della regione o provincia autonoma che istituisce il FSE prevedere un servizio di notifica, che permette all'assistito di essere avvisato dell'accesso alle informazioni contenute nel proprio FSE, attraverso l'invio di uno Short Message Service (SMS) su un numero di telefono mobile ovvero attraverso l'invio di un messaggio alla casella di posta elettronica, indicati dall'assistito. 

Nei casi di cui all'articolo 82 del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli operatori del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali possono accedere al FSE a seguito di esplicita dichiarazione da loro sottoscritta, consultando le sole informazioni rese visibili dall'assistito.

Tali dichiarazioni e gli accessi ai dati sono memorizzati in maniera tale che l'assistito possa verificarli, consultando il proprio FSE.

  • Trattamenti per finalità di ricerca.

Per i trattamenti dei dati effettuati per le finalita' di ricerca, le regioni e province autonome e il Ministero della salute, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, sono titolari del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Sono trattati i dati presenti nei documenti di cui all'articolo 2, purche' privati dei dati identificativi diretti dell'assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilita', necessita', pertinenza e non eccedenza in relazione alle suddette finalita'. 

Sono espressamente esclusi dal trattamento per le finalita' di cui all'articolo 15 i seguenti dati personali degli assistiti:

a) nome e cognome;

b) codice fiscale; 

c) giorno e mese di nascita per gli assistiti con eta' superiore all'anno compiuto; 

d) giorno di nascita per gli assistiti con eta' inferiore all'anno compiuto; 

e) estremi di documenti di identita';

f) via e numero civico di residenza o di domicilio; 

g) recapiti, telefonici o digitali, personali;

h) copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici;

i) informazioni non strutturate di tipo testuale; 

l) informazioni non strutturate di tipo grafico, sia statiche (immagini) che dinamiche (video). 

Trattamenti per finalità di governo.

Per i trattamenti con finalità di governo, le regioni e province autonome, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, sono titolari del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Sono trattati i dati presenti nei documenti di cui all'articolo 2, purche' privati dei dati identificativi diretti dell'assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilita', necessita', pertinenza e non eccedenza in relazione alle suddette finalita'. 

Sono espressamente esclusi dal trattamento per le finalita' di cui all'articolo 18 i seguenti dati personali degli assistiti: 

a) nome e cognome;

b) codice fiscale; 

c) giorno e mese di nascita per gli assistiti con eta' superiore all'anno compiuto; 

d) giorno di nascita per gli assistiti con eta' inferiore all'anno compiuto;

e) estremi di documenti di identita';

f) via e numero civico di residenza o di domicilio; 

g) recapiti telefonici o digitali personali;

h) copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici; 

i) informazioni non strutturate di tipo testuale;

l) informazioni non strutturate di tipo grafico, sia statiche (immagini) che dinamiche (video).

Il FSE deve garantire l'allineamento dei dati identificativi degli assistiti con i dati contenuti nell'Anagrafe nazionale degli Assistiti (ANA) e, nelle more dell'istituzione dell'ANA, nelle anagrafi sanitarie regionali, allineate con l'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD. 

I dati necessari per la corretta identificazione dell'assistito in fase di alimentazione del FSE sono elencati nel disciplinare tecnico.

I dati amministrativi dell'assistito sono costituiti dalle informazioni relative alla posizione dell'assistito nei confronti del SSN, sia con riferimento alla rete d'offerta del SSN che ad altre informazioni, correlate all'organizzazione della regione o provincia autonoma di assistenza. I dati amministrativi necessari per la corretta individuazione della posizione amministrativa dell'assistito nei confronti del SSN sono elencati nel disciplinare tecnico. 

I soggetti abilitati all'accesso al FSE, le relative modalita' e i profili di accesso ai dati e documenti in esso contenuti sono specificati nel disciplinare tecnico. 

Per la sicurezza dei dati sono previsti dei sistemi di protezione?

Sì, per la consultazione in sicurezza dei dati contenuti nel FSE sono assicurati: 

a) idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento;

b) procedure per la verifica periodica della qualita' e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;

c) protocolli di comunicazione sicuri basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati tra i diversi titolari coinvolti; 

d) individuazione di criteri per la cifratura o per la separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali;

e) tracciabilita' degli accessi e delle operazioni effettuate;

f) sistemi di audit log per il controllo degli accessi e per il rilevamento di eventuali anomalie; 

g) procedure di anonimizzazione degli elementi identificativi diretti, come definito dai decreti attuativi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il perseguimento delle finalita' di cui ai punti b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La struttura e l'organizzazione dei dati contenuti nel FSE deve garantire, oltre alla corretta e differenziata articolazione dei profili per quanto concerne la classificazione delle tipologie di informazioni sanitarie indispensabili in relazione alle finalita' per cui vengono trattate, anche quella relativa ai diversi livelli autorizzativi dei soggetti abilitati all'accesso.

Le disposizioni di cui al comma 5 vengono attuate ai sensi delle specificazioni contenute nel disciplinare tecnico.

Ai fini di garantire il corretto impiego del FSE da parte degli utilizzatori e per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, nonche' delle misure di sicurezza adottate, vengono organizzate apposite sessioni di formazione, anche con riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali, con particolare riferimento, all'accessibilita' delle informazioni, alle operazioni di trattamento eseguibili e alla sicurezza dei dati.

Nel caso in cui dati trattati nell'ambito del FSE subiscano violazioni tali da comportare la perdita, la distruzione o la diffusione indebita di dati personali, il titolare del trattamento effettua una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, entro una settimana dal verificarsi dell'evento, contenente: 

a) una descrizione della natura della violazione dei dati personali occorsa, compresi le categorie e il numero di interessati coinvolti; 

b) l'indicazione dell'identita' e delle coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere piu' informazioni;

c) la descrizione delle conseguenze della violazione dei dati personali subita; 

d) le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali. 

La continuita' delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita' sono assicurate dall'adozione del piano di continuita' operativa e del piano di disaster recovery, di cui all'articolo 50-bis del CAD. 

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