PROCESSO CIVILE. Il Procedimento per la separazione personale dei coniugi (artt. 707 - 711 c.p.c.). Focus giurisprudenziale (Periodo: Giugno 2013 - Giugno 2014).
IL PROCEDIMENTO PER LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI (artt. 707.711 c.p.c.)
Focus Giurisprudenziale. (Periodo: Giugno 2013 – Giugno 2014).
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1. La disciplina codicistica.
2. Focus giurisprudenziale (Periodo: Giugno 2013 – Giugno 2014).
1.La disciplina generale.
I procedimenti di volontaria giurisdizione sono quei procedimenti che il Codice definisce come procedimenti in camera di consiglio.
I procedimenti in camera di consiglio sono caratterizzati dall’assenza di contraddittorio e di contenziosità ed in particolare:
- l’atto introduttivo ha la forma del ricorso;
- la decisione avviene con decreto in camera di consiglio, senza contraddittorio;
- il decreto è reclamabile al giudice superiore, sia dalle parti e sa dal Pubblico Ministero entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto;
- il decreto diviene efficace decorsi dieci giorni, anche se il giudice può disporne l’efficacia immediata;
il decreto è modificabile e revocabile, fatti salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede;
Tra i procedimenti di volontaria giurisdizione ricordiamo:
- Procedimento per la separazione personale dei coniugi (artt. 706-711 c.p.c.);
- Procedimento di interdizione e di inabilitazione (artt. 712 – 720 c.p.c.);
- Procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno (art. 720 bis c.p.c.);
- Procedimento per l’adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari; dichiarazione di assenza e di morte presunta (art. 722 c.p.c.);
- Provvedimenti relativi a minori ed incapaci (artt. 732 c.p.c.; art. 320 c.c.);
- Autorizzazione alla vendita di beni ereditari (artt. 747 c.p.c.);
- Apposizione e rimozione di sigilli (artt. 752 ss. c.p.c.);
- Formazione di inventario (art. 769 c.p.c.);
- Provvedimenti relativi ad accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (artt. 778 ss. c.p.c.);
- Provvedimenti relativi al curatore dell’eredità giacente (artt. 781 ss. c.c.).
2. Il procedimento per la separazione personale dei coniugi (artt. 706-711 c.p.c.)
Il procedimento per la separazione personale dei coniugi è teso ad ottenere una sentenza che ordini la separazione dei coniugi, con gli effetti previsti dall’art. 156 c.c. La separazione può essere giudiziale o consensuale.
La separazione è giudiziale se è richiesta da una parte nei confronti dell’altra; giudice competente è il Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, quello in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
La domanda deve essere presentata con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Il procedimento si distingue in due fasi: una prima fase c.d. presidenziale e una seconda fase, eventuale, che si svolge dinnanzi al giudice istruttore e collegio.
Il Presidente, nei 5 giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti.
Al ricorso e alla memoria difensiva devono essere allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi (Comma sostituito dall'art. 95, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo disponeva: «Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio». A norma dell'art. 108, D.Lgs. n. 154/2013 cit., la modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014).
I coniugi devono comparire personalmente dinnanzi al Presidente con l’assistenza del difensore:
- se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto;
- se non si presenta il coniuge convenuto il Presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
All’udienza di comparizione il Presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, effettuando un tentativo di conciliazione, all’esito del quale:
a) se i coniugi si conciliano il Presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione;
b) se la conciliazione non riesce o se il coniuge convenuto non compare, il Presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice Istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.
Contro i provvedimenti del Presidente si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’Appello che si pronuncia in camera di consiglio: il reclamo deve essere proposto del termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
L’ordinanza con la quale il Presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed è comunicata al Pubblico Ministero.
Con l’ordinanza il Presidente assegna altresì il termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di una memoria integrativa che deve avere il contenuto di cui all’art. 163 terzo comma nn. 2), 3), 4), 5) e 6) e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.
L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore. Per quanto concerne la modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi ai sensi dell’art. 710 c.p.c. le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimenti in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti alla separazione. Il Tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti. Nel caso in cui il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
La separazione consensuale si ha invece quando i coniugi decidono di separarsi di comune accordo. Anche il procedimento di separazione consensuale si articola in due fasi: la fase presidenziale e la fase di omologazione.
Ai sensi dell’art. 711 c.p.c. il Presidente all’udienza di comparizione tenta la conciliazione all’esito della quale:
- se la conciliazione riesce il Presidente redige verbale dell’avvenuta conciliazione;
- se la conciliazione non riesce si dà atto nel verbale d’udienza del consenso dei coniugi alla separazione e alle condizioni sui coniugi stessi e sulla prole.
Il procedimento termina con l’omologazione del tribunale, in attesa della quale il consenso di coniugi non può essere revocato unilaterlamente.
L’omologazione pronunciata dal Tribunale in Camera di Consiglio attribuisce efficacia alla separazione consensuale.
3. Focus giurisprudenziale (Giugno 2013 – Giugno 2014).
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi - secondo la formulazione dell'art. 706 cod. proc. civ. antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80 - ai fini dell'ammissibilità della domanda di addebito, autonoma rispetto a quella di separazione, non occorre che essa sia espressamente ripetuta nella parte relativa alle conclusioni del ricorso introduttivo, essendo sufficiente che l'intenzione di uno dei coniugi di addebitare la separazione all'altro risulti univocamente dalla lettura dell'atto nel suo complesso. Cass. civ. 22 gennaio 2014 n. 1278; conf. Cass. 30 marzo 012 n. 5173; Cass. 28 agosto 2009 n. 18783; Cass. 07 dicembre 2007 n. 25618.
Ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, tale luogo deve essere identificato con l'ultima residenza comune, non potendosi ricorrere al foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta. Cass. 19 luglio 2013 n. 17744; conf. Cass. 04 agosto 2011 n. 16957
Nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, ai sensi degli artt. 155, comma 4, c.c., in tema di separazione personale, e 6, comma 6, legge n. 898/1970 (come sostituito dall'art. 11, legge 6 marzo 1987, n. 74), in tema di divorzio, il relativo provvedimento - in quanto avente per definizione data certa, sia esso la sentenza che definisce il giudizio di separazione o di divorzio, sia il provvedimento provvisorio pronunziato dal Presidente del tribunale ai sensi degli artt. 708 c.p.c. e 4, comma 8, legge n. 898/1970 e successive modifiche - è opponibile al terzo acquirente del bene in epoca successiva al provvedimento medesimo, nel termine di nove anni, ed anche oltre se il provvedimento sia stato trascritto. Cass. civ. 18 dicembre 2013 n. 28229
In tema di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati in sede presidenziale, a norma dell'art. 708 c.p.c., hanno carattere interinale, sicché la sentenza può integrare, con effetto "ex tunc" decorrente dalla domanda, l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in quella sede provvisoria. Cass. civ. 21 agosto 2013 n. 19309; conf. Cass. sez. lav. 10 luglio 2013 n. 17119
In tema di mantenimento dei figli minori, l'assegno perequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ. Cass. civ. 02 agosto 2013 n. 18538; Conf. Cass. 09 maggio 2006 n. 19057; Cass. n. 21887/2004.
La competenza a decidere sulle domande relative ai rapporti con la prole minorenne (art. 709 ter c.p.c.), anche di genitori non coniugati (art. 4, 2 comma, l. n. 54/2006), spetta in via esclusiva al tribunale ordinario (l. n. 219/2012) del luogo di residenza della prole stessa, a pena di eccezione rilevabile d’ufficio ex art. 38, 3 c., c.p.c.. Trib. Modena 27 febbraio 2014.
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Cass. 08 agosto 2013 n. 18977.
In tema di mantenimento dei figli minori, l'assegno perequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ. Cass. 02 agosto 2013 n. 18538.
In caso di insanabile contrasto dei genitori circa la scelta scolastica della prole, l'opzione per la scuola privata a pagamento non può essere imposta dal tribunale, a meno che non sussistano comprovate ed ineludibili ragioni di interesse della prole stessa. Trib. Modena 15 luglio 2013 n. 1148
In caso di insanabile contrasto dei genitori sulla scelta dell'indirizzo scolastico della prole, il tribunale - cui non competono valutazioni circa l'offerta formativa pubblica o privata - può dirimere detta controversia (art. 709 ter, comma 1, c.p.c.) attribuendo ad uno solo di essi l'esclusiva potestà di decidere in merito, con l'auspicio che l'altro genitore dimostri alla prole, nell'esclusivo interesse di questa, di condividere il percorso scolastico intrapreso o comunque si astenga dal frapporre ulteriori ostacoli che sarebbero fonte di potenziale disagio. Trib. Modena 15 luglio 2013 n. 1148.
L'assegnazione della casa coniugale è eziologicamente ed esclusivamente connesso all'affidamento o alla collocazione dei figli minori presso uno dei genitori. Deve, pertanto, escludersi che il giudice della separazione anche in sede di provvedimenti modificativi richiesti ex art. 710 c.p.c., sia tenuto a provvedere in ordine a tale domanda, quando la casa familiare non ha più tale destinazione funzionale. Cass. 03 giugno 2014 n. 12346
Il ricorso finalizzato all'ottenimento della revisione delle condizioni stabilite nel decreto di omologazione della separazione consensuale deve necessariamente prendere in considerazione la novità dei fatti legittimanti la revisione stessa e la loro incidenza sulle condizioni economiche del ricorrente. Quest'ultimo è tenuto quindi a specificare in che modo il processo degenerativo abbia inciso sulle condizioni economiche esistenti al momento della separazione consensuale, sia sotto il profilo della riduzione del reddito derivante dalla sua attività lavorativa, sia sotto il profilo dell'incremento delle spese sostenute a causa della malattia. Cass. 25 febbraio 2014 n. 4416.
Il provvedimento presidenziale che stabilisce in via provvisoria la spettanza e la misura dell’assegno divorzile non si cumula con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso e si fonda su criteri di determinazione autonomi e distinti. L’impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare del provvedimento presidenziale adottato in sede di divorzio comportano che detto provvedimento e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento costituiscano dalla data della loro emissione l’unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi. Trib. Foggia 29 ottobre 2013 .
I provvedimenti provvisori sono destinati a, per loro natura, a venire soppiantati dal provvedimento definitivo che conclude il giudizio nel quale si inseriscono e, quindi, non possano in giudicato e il provvedimento definitivo può disporre diversamente da essi. Cass. 18 settembre 2013 n. 21336.
La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere. Cass. 28 ottobre 2013 n. 24316.
Il decreto pronunciato in sede di reclamo avverso un provvedimento provvisorio reso ai sensi dell'art. 710, terzo comma, cod. proc. civ. ha la stessa natura del provvedimento reclamato e non è, quindi, suscettibile di acquistate autorità di giudicato, essendo destinato a perdere efficacia a seguito dell'emissione del provvedimento definitivo. Cass. 18 settembre 2013 n. 21336.
Il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale è comunque riconducibile alla volontà del cedente, e non al provvedimento giudiziale di omologazione, sicché, qualora, intervenga nei cinque anni successivi al suo acquisto, senza che il cedente stesso, abbia comprato, entro l'anno ulteriore, altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, le agevolazioni fiscali "prima casa" di cui egli abbia beneficiato per l'acquisto di quell'immobile vanno revocate, con conseguente legittimo recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali da parte dell' amministrazione finanziaria. Cass. sez. trib. 03 febbraio 2014 n. 2263.
Avverso il provvedimento emesso dalla corte d'appello che ha pronunciato sul reclamo nei confronti del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà, poiché detto provvedimento incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale, potendo la parte che ritenga sussistente un ipotetico vizio dell'accordo di separazione agire con l'azione ordinaria di annullamento, la cui esperibilità presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti. Cass. 22 novembre 2013 n. 26202
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