Condominio, telecamere e privacy: un equilibrio precario....

La videosorveglianza all'interno del condominio. Focus giurisprudenziale.



La videosorveglianza all’interno del condominio.

L’utilizzo della cosa comune all’interno del condominio e il diritto alla riservatezza, due aspetti che la riforma (L. 220/12 entrata in vigore nel giugno 2013) ha inteso tutelare e garantire ai condomini.

Ma cosa cambia in concreto nell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza (cfr. art. 1122 ter c.c.)?

L’art. 1122-ter del Codice Civile ha stabilito che l’assemblea dei condomini può deliberare l’installazione di videocamere sulle parti comuni dell’edificio, purchè la decisione sia adottata con la maggioranza dei condomini presenti in assemblea e che rappresentino almeno la metà dei millesimi.

Riprese dei luoghi comuni dell’edificio e delle parti private: quali differenze (art. 1122 ter c.c.)?

Il Garante della Privacy ha di recente emanato un proprio vademecum nel quale fornisce utilissimi chiarimenti sull’installazione di videocamere all’interno del condominio (per approfondimenti www.garanteprivacy.it ).

Nell’ipotesi di videosorveglianza delle parti private (la propria porta d’ingresso all’abitazione, al garage) non trova applicazione il codice della privacy, non essendo destinate le immagini ad essere diffuse o comunicate a terzi.

Ciò comporta che il singolo condomino che dovesse installare una videocamera a ripresa della propria abitazione non avrà l’obbligo di segnalarlo con l’apposito cartello, purchè ovviamente la ripresa sia limitata esclusivamente alla propria porta d’accesso alla casa piuttosto che al garage e non ad altre parti comuni.

Quando invece la videosorveglianza è destinata alle parti comuni, il Garante ha predisposto una serie di accortezze che dovranno essere rispettate, quali ad es. l’apposizione di cartelli che avvisano della presenza di videocamere, la protezione dei dati raccolti con idonee misure e la loro conservazione limitata alle successive 24-48 ore (ad eccezione di particolari esigenze), la ripresa limitate alle parti dell’edificio e non estesa ad aree limitrofe come strade o altri edifici, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative ed anche penali in caso di mancato rispetto di tali obblighi.

E se la maggioranza non approva l’installazione di videocamere nel condominio?

In tal caso la Corte di Cassazione ha stabilito in una recente sentenza (n. 71 del 2013) che, nell'ipotesi in cui sussistano motivi urgenti, il singolo condomino può provvedere all'installazione dell'impianto per le parti comuni anche in assenza di tale approvazione, avendo inoltre diritto a richiedere agli altri condomini il rimborso delle spese sostenute. Certamente tale sentenza sarà di supporto a tanti condomini che in passato troppo spesso si sono visti negare il diritto ad avere maggiore sicurezza nelle parti comuni dell’edificio e quindi, indirettamente, anche nelle proprie abitazioni.

Focus giurisprudenziale (art. 1122 ter c.c.)

  • Ritenuto che il condominio edilizio è un luogo in cui i singoli condomini non sono obbligati a sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza, seppure per il fine della sicurezza del condomino che videoriprende, e ritenuto, altresì, che nell'ottica del cd. balancing costituzionale, anche qualora la videoripresa di sorveglianza e tutela non può essere sostituita da altri sistemi di sicurezza e tutela, è pur sempre necessario che la videoripresa non comprometta la riservatezza degli altri condomini, offrendo loro un "baricentro" in cui i contrapposti interessi possano essere salvaguardati; l'istallazione di vere e proprie telecamere ad iniziativa di singoli condomini all'interno di edifici in condominio e loro pertinenze (ad es., posti-auto, box) richiede, comunque, l'adozione di cautele tecniche adeguate a tutela dei terzi: in particolare, l'"angolo" visuale prospettico, lineare ed aereo, delle riprese deve essere rigorosamente commisurato agli spazi, alle distanze, alle angolazioni, agli effetti magnetici e sonori, alle immissioni, alle luci, pertinenti al bene goduto dal condomino istallatore, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni o antistanti l'abitazione degli altri condomini, fermo restando che, per legittimare la videosorveglianza, è, comunque, sempre necessaria la preventiva cd. valutazione di proporzionalità. Tribunale di Trani del 28 maggio 2013. 
  • In materia di protezione dei dati personali, non costituisce violazione dell'art. 134 d.lg. 30 giugno 2006 n. 196 l'installazione di un impianto di videosorveglianza sul fabbricato di un unico proprietario,occupato in parte da una terza persona (nella specie, la nuora assegnataria di porzione dell'immobile, in quanto madre affidataria dei figli minori), con telecamere collocate sul cancello e sul portone d'ingresso, non potendosi assimilare la figura dell'unico proprietario di fabbricato comprendente più unità abitative, concesse in locazione o in comodato, al condominio, in considerazione del tenore letterale dell'art. 5, comma 3, del d.lg. cit. (quanto ai limiti al trattamento dei dati personali, ove destinati ad una comunicazione sistematica o diffusa) e non essendo consentito il ricorso all'analogia in materie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni. Cass. civ. n. 14346 del 09 agosto 2012. 
  • Il singolo condomino non può, senza previa delibera assembleare, installare a propria sicurezza un impianto di videosorveglianza con un fascio di captazione d'immagini idoneo a riprendere spazi comuni o, addirittura, spazi esclusivi di altri condomini. Neppure il condominio ha il potere di farlo, eccezion fatta per il caso in cui la decisione sia deliberata all'unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti. Tribunale di Varese 16 giugno 2011. 
  • Esula dalle attribuzioni dell'assemblea dei condomini, coinvolgendo il trattamento di dati personali di cui l'assemblea stessa non può ritenersi soggetto titolare del trattamento ed essendo volta a scopi estranei alle esigenze condominiali, l'installazione di un impianto di videosorveglianza degli spazi comuni dell'edificio, al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose dei condomini. Tribunale salerno 14 dicembre 2010.  
  • Il singolo condomino, "uti singuli", cioè senza previa delibera assembleare, non può installare a propria sicurezza un impianto di videosorveglianza con un fascio di captazione di immagini che si riversi su aree condominiali comuni e, almeno in parte, anche su luoghi di proprietà esclusiva di altri condomini. Tribunale di Varese 16 giugno 2011 n. 1273. 

 

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