E' legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale?

Rimessione alle Sezioni Unite della questione di diritto viste le numerose e contrastanti pronunce della stessa Corte di Cassazione



Il tema sottoposta all'attenzione della Suprema Corte è alquanto dibatutto negli ultimi tempi, con diverse pronunce contrastanti proprio all'interno delle sezioni penali della Cassazione.

Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, l'azione civile può essere esercitata soltanto da un procuratore speciale abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato, secondo le prescrizioni modali degli artt. 76, 78 e 122 c.p.p., e non anche dal suo sostituto processuale (privo di procura speciale), il quale opera in maniera vicaria rispetto al difensore e non al procuratore speciale. Ciò in quanto sono delegabili le attività defensionali e non i poteri di natura sostanziale, per cui la nomina da parte del difensore della persona offesa, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., di un proprio sostituto, non attribuisce a quest'ultimo il potere di costituirsi parte civile, rimanendo tuttavia salva la validità della costituzione ove questa avvenga in presenza della stessa persona offesa, nel qual caso essa deve ritenersi effettuata direttamente dal titolare del relativo diritto. (Cass. pen. n. 22473/2016 ; Cass. pen. n. 24455/2015).

Secondo altro indirizzo - pur premettendo che l'attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile (legitimatio ad causam) costituisce istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti e che solo per quest'ultimo l'art. 102 c.p.p. prevede la nomina di un sostituto processuale che eserciti i diritti ed assuma i doveri della difesa - la facoltà, prevista esplicitamente nella procura speciale in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile configura la legitimatio ad causam anche in capo a questi ultimi, purchè ritualmente e specificamente designati (Cass. Pen. n. 18258/2016).

Altra recentissima sentenza (Cass. pen. n. 18508/2017) ha sostenuto che occorre distinguere tra la costituzione di parte civile e la presentazione della relativa dichiarazione. Non è in dubbio, secondo tale pronuncia, che parte civile possa costituirsi esclusivamente il titolare del diritto ovvero il procuratore speciale all'uopo nominato ai sensi dell'art. 76 c.p.p. e che quest'ultimo non possa a sua volta costituirsi a mezzo di procuratore a meno che l'originaria procura non preveda una simile facoltà. Nel caso la costituzione avvenga a mezzo del procuratore speciale che sia anche il difensore della parte civile, non è però necessario che egli proceda personalmente alla presentazione della dichiarazione attraverso cui la stessa viene effettuata, potendo provvedere a tale adempimento anche a mezzo del proprio sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 102 c.p.p., il quale non si costituisce in sua vece, ma si limita per l'appunto al deposito dell'atto di costituzione.

Viste le contrastanti quanto ravvicinate decisioni delle sezioni penali della Cassazione, i Giudici hanno ritenuto opportuno l'intervento risolutore delle Sezioni Unite sulla questione di diritto così sintetizzabile: "Se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine".

LA RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE

Viste le contrastanti quanto ravvicinate decisioni delle sezioni penali della Cassazione, si rimette all'intervento risolutore delle Sezioni Unite sulla questione di diritto così sintetizzabile: "Se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine".

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