Chi si appropria di un portafogli smarrito può rispondere del reato di furto?

La Cassazione risponde positivamente ma a condizione che il bene di cui ci appropria consenta di identificare chiaramente il legittimo proprietario



Nell'ipotesi di smarrimento di cose che conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite.

Chi si appropria di un portafogli smarrito commette il reato di furto?

La risposta è positiva ma a condizione che il bene di cui ci appropria consenta di identificare chiaramente il legittimo proprietario. Per i giudici di piazza Cavour, infatti, lo smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite.

Pertanto nell’ipotesi in cui all’interno di un portafogli smarrito vi siano, oltre al denaro, anche i documenti personali della persona offesa (patente, carta di credito, codice fiscale), conservando i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, chi se ne appropria è chiamato a risponderne per il reato di furto ex art. 624 c.p. e non per il più tenue reato di appropriazione di cose smarrite ex art. 647 c.p. – peraltro già abrogato dall’art. 1 del D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7

LA MASSIMA

Nell’ipotesi in cui all’interno di un portafogli smarrito vi siano, oltre al denaro, anche i documenti personali della persona offesa (patente, carta di credito, codice fiscale), conservando i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, chi se ne appropria è chiamato a risponderne per il reato di furto ex art. 624 c.p. Cass. Pen. n. 51895 del 25 ottobre 2017

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